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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Proroga triennale (2026-2028) del credito d'imposta investimenti ZES unica Mezzogiorno (art. 16 DL 124/2023) e del credito ZLS (art. 13 DL 60/2024), con finestre comunicative gemelle.
  • Doppia comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle entrate: prenotativa (31 marzo - 30 maggio di ciascun anno) e integrativa (3-17 gennaio dell'anno successivo) a pena di decadenza.
  • Plafond ZLS fissato a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028; percentuale di riparto al 100% se la domanda non satura il limite.
  • Riparto ZES con percentuale calcolata rapportando il limite di spesa al totale dei crediti richiesti; provvedimento direttoriale AdE entro 10 giorni dalla scadenza delle integrative.
  • Contributo straordinario 2026 pari al 14,6189% del credito richiesto nella comunicazione integrativa 18 novembre - 2 dicembre 2025 (art. 1 c. 486 L. 207/2024), per imprese che non hanno ottenuto il credito Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024).
  • Utilizzo esclusivamente in compensazione tramite F24 telematico AdE, dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, senza il limite di cui all'art. 1 c. 53 L. 244/2007.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 439-452 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono previsti tre provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate: (a) commi 440 e 446 – approvazione modelli e modalità telematiche di comunicazione ZES e ZLS entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; (b) commi 441 e 447 – percentuale di riparto entro 10 giorni dalla scadenza delle integrative; (c) comma 449 – elementi informativi e modalità di trasmissione della comunicazione per il bonus straordinario 2026, entro il 16 febbraio 2026. Continua a operare in via residuale il DM 17 maggio 2024 (G.U. n. 117/2024) per la certificazione tecnica degli investimenti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del , convertito, con modificazioni, dalla ,decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 legge 13 novembre 2023, n. 162 come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma. . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. . Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell’articolo 16 del , convertito, con modificazioni, dalla ,decretolegge 19 settembre 2023, n. 124 legge 13 novembre 2023, n. 162 come modificato dal comma 438 del presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo. . Con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo; b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028; c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto. . Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. . Le disposizioni di cui all’ , convertito, conarticolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 modificazioni, dalla , si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1°legge 4 luglio 2024, n. 95 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. . Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 445 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. . Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento. . Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 , convertito, con modificazioni, dalla , hanno validamentesettembre 2023, n. 124 legge 13 novembre 2023, n. 162 presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del , spetta, nell’anno 2026, uncomma 486 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 , convertito, con modificazioni, dalla .marzo 2024, n. 19 legge 29 aprile 2024, n. 56 . Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al , didecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definitin. 19 gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d’imposta di cui al citato , come determinato sulla base dell’articolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124 articolo 1, comma 488, , non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazionedella legge 30 dicembre 2024, n. 207 integrativa di cui all’ .articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024 . Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato , ilarticolo 16, comma 4, del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124 credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L’importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d’imposta di cui al citato , siaarticolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. . Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso iarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, .comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato , e del citato decreto del Ministroarticolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124 per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

L'architettura del pacchetto: tre microsistemi, un'unica logica di prenotazione

I commi 439-452 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) compongono un blocco unitario che riscrive il calendario di accesso a tre incentivi distinti ma tecnicamente parenti: il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno (ZES), disciplinato dall'art. 16 del DL 124/2023 convertito dalla L. 162/2023; il credito d'imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), introdotto dall'art. 13 DL 60/2024 convertito dalla L. 95/2024; e una misura ponte (commi 448-452) che eroga nel 2026 un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta alle imprese che avevano già partecipato alla campagna ZES 2025 (art. 1 c. 486 L. 207/2024). Pur trattandosi di tre filiere normative diverse, il legislatore le inanella con un modulo procedurale identico: prenotazione primaverile, esecuzione degli investimenti entro l'anno, integrativa di gennaio dell'anno successivo, riparto proporzionale tramite percentuale fissata dall'Agenzia delle entrate.

Il credito ZES Mezzogiorno: triennio 2026-2028 e prenotazione doppia

Il comma 439 estende il meccanismo dell'art. 16 DL 124/2023 (come ridefinito dal comma 438 della stessa LB 2026) agli investimenti realizzati nel triennio 2026-2028. La fruizione presuppone due adempimenti tassativi. Il primo è la comunicazione prenotativa: dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno l'operatore economico trasmette all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio dello stesso anno e quelle che prevede di sostenere entro il 31 dicembre. Si tratta di una dichiarazione che combina consuntivo parziale e previsione, e che funge da titolo di accesso alla graduatoria. Il secondo è la comunicazione integrativa, da inviare dal 3 al 17 gennaio dell'anno successivo a pena di decadenza. L'integrativa attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti, indica l'ammontare del credito d'imposta maturato, gli estremi delle fatture elettroniche e gli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, la politica di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024 (G.U. n. 117/2024). Il legislatore impone un vincolo di non maggiorazione: l'integrativa non può indicare investimenti realizzati superiori a quelli prenotati. È un anti-abuso elementare ma essenziale, perché impedisce l'over-booking ex post a danno della platea ordinata sulla prima finestra.

Il provvedimento direttoriale e la percentuale di riparto

Il comma 440 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'approvazione dei modelli e delle modalità telematiche. Il comma 441 disegna invece la regola sostanziale del riparto: il credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'integrativa moltiplicato per una percentuale, anch'essa fissata con provvedimento direttoriale entro dieci giorni dalla scadenza delle integrative. La percentuale si ottiene rapportando il limite di spesa annuale al totale dei crediti richiesti: se la domanda satura il plafond, il riparto comprime tutti pro-quota; se la domanda è sotto plafond, la legge non lo dice espressamente per la ZES ma si applica la prassi consolidata già nota dalle precedenti edizioni (percentuale al 100%). Il comma 442 introduce un obbligo di trasparenza statistica: il provvedimento di riparto deve indicare, per ciascuna regione ZES e per ciascuna categoria dimensionale (micro, piccole, medie, grandi imprese ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027), il numero delle comunicazioni, le tipologie di investimenti realizzati e l'ammontare complessivo richiesto. È il primo embrione di osservatorio pubblico sulla ZES unica.

Il credito ZLS: stessa logica, plafond di 100 milioni

I commi 444-447 replicano l'impianto sul credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate. Il comma 444 estende l'art. 13 DL 60/2024 agli investimenti del triennio 2026-2028, con un plafond di 100 milioni di euro per ciascun anno. La sequenza procedurale è identica a quella ZES: prenotazione 31 marzo - 30 maggio, integrativa 3-17 gennaio, provvedimento direttoriale AdE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 446) e percentuale di riparto fissata entro dieci giorni dalla scadenza delle comunicazioni integrative. La specificità sostanziale del ZLS sta nella localizzazione: si applica nelle Zone logistiche semplificate del Centro-Nord, complementari alla ZES unica. Il comma 447, ultima frase, esplicita che se l'aggregato richiesto è inferiore al limite annuale, la percentuale è pari al 100 per cento: il legislatore qui è più chiaro che sul fronte ZES.

Il bonus straordinario 2026 ex commi 448-452: chi resta fuori dal Transizione 5.0

I commi 448-452 introducono una misura che risolve una vicenda tecnica del 2025. Le imprese che avevano trasmesso, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa ex art. 1 c. 486 L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) per il credito ZES, e che non hanno ottenuto il riconoscimento del credito Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024, convertito dalla L. 56/2024) sui medesimi investimenti, ricevono nel 2026 un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 14,6189% dell'ammontare richiesto con quella integrativa. La percentuale, apparentemente bizzarra, è il rapporto matematico tra residuo di plafond e domanda agganciata. La logica è di equità ricostruttiva: l'impresa che ha investito al Sud e che si attendeva di cumulare ZES + Transizione 5.0 ma ha visto cadere quest'ultimo, ottiene un complemento ad hoc. Il comma 449 impone una nuova comunicazione (15 aprile - 15 maggio 2026) con dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante il mancato ottenimento del credito Transizione 5.0; la somma del nuovo credito e di quello già riconosciuto in base all'art. 16 DL 124/2023 e all'art. 1 c. 488 L. 207/2024 non può eccedere l'importo originariamente richiesto. Il comma 450 introduce la clausola di decadenza: se vengono meno i requisiti dell'art. 16 c. 4 DL 124/2023 il credito si riduce in proporzione, e l'indebito si restituisce entro il saldo dell'imposta sui redditi del periodo. Se la comunicazione 2026 contiene elementi non veritieri, scatta la decadenza proporzionale.

Compensazione F24 e deroga al limite di 250.000 euro

Il comma 451 disciplina l'utilizzo del bonus straordinario 2026: esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, tramite modello F24 trasmesso unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione. La finestra temporale di utilizzo è dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026: si tratta di un credito "a finestra stretta", non riportabile agli anni successivi, e quindi da pianificare con attenzione nella gestione di cassa fiscale. Importante la deroga finale: al credito non si applica il limite di cui all'art. 1 c. 53 L. 244/2007 (il vecchio tetto annuale di 250.000 euro per i crediti d'imposta indicati nel quadro RU). È una scelta di favor che consente la compensazione integrale anche a imprese con plafond elevati. Il comma 452 chiude con una clausola di rinvio: per tutto ciò che non è espressamente disciplinato si applicano in quanto compatibili l'art. 16 DL 124/2023 e il decreto MASE 17 maggio 2024 anche ai fini delle attività di controllo.

Inquadramento contabile e fiscale: TUIR e IRAP

Il credito d'imposta ZES, ZLS e il contributo straordinario 2026 hanno una collocazione tributaria delicata. Sotto il profilo IRES, secondo la prassi consolidata dell'Agenzia delle entrate sui crediti d'imposta agevolativi di derivazione 2022 in avanti, il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né del valore della produzione netta IRAP, perché configurato come sostegno selettivo e non come ricavo straordinario (cfr. art. 83 e art. 109 TUIR per il principio di derivazione rafforzata, e art. 5 D.Lgs. 446/1997 per la base imponibile IRAP). La deducibilità degli ammortamenti sui beni agevolati resta integra (artt. 102 e 103 TUIR), salvo che il bene sia totalmente coperto da contributo in conto impianti, nel qual caso operano le regole di sterilizzazione già note. Per l'IVA, l'acquisto dei beni agevolati segue le regole ordinarie del DPR 633/1972; il credito d'imposta non riduce la base imponibile IVA dell'acquisto e non incide sul diritto di detrazione (art. 19 DPR 633/1972). Sotto il profilo della certificazione, l'integrativa deve allegare gli estremi della certificazione tecnica prevista dal DM 17 maggio 2024: l'omissione è causa di rigetto, non di mera regolarizzazione.

I controlli e i rischi di decadenza

Il rinvio operato dal comma 452 all'art. 16 DL 124/2023 e al DM 17 maggio 2024 attrae nel sistema 2026-2028 l'intero apparato di controllo già previsto: verifiche AdE sui requisiti soggettivi e oggettivi, controllo sulla certificazione, recupero del credito indebitamente fruito con interessi e sanzioni. La sanzione di riferimento è quella dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 per indebita compensazione (30% in caso di credito non spettante, fino al 100-200% in caso di credito inesistente). Le imprese devono inoltre considerare la cumulabilità con altri aiuti di Stato (art. 6 c. 5 DL 124/2023) e il rispetto del regolamento UE sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2022-2027. L'incrocio con il credito Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024) è il punto più delicato: i commi 448-452 risolvono un caso specifico ma confermano che ZES e Transizione 5.0 non sono cumulabili sui medesimi investimenti.

Pianificazione operativa per il commercialista

L'orizzonte 2026-2028 richiede una gestione di scadenzario rigorosa. Il professionista deve presidiare quattro snodi per ciascun cliente potenzialmente beneficiario: marzo-maggio per la prenotazione (con stima realistica per evitare l'effetto leva del riparto al ribasso), gennaio dell'anno successivo per l'integrativa con certificazione tecnica già emessa, marzo per la lettura del provvedimento AdE sulla percentuale di riparto, e infine la gestione del credito in F24. Per il bonus straordinario 2026 (commi 448-451) la finestra di compensazione è ancora più stretta: 26 maggio - 31 dicembre 2026, con divieto di riporto agli anni successivi. Suggerimento operativo: censire fin da gennaio 2026 i clienti che hanno presentato l'integrativa 18 novembre - 2 dicembre 2025 e che non hanno ottenuto il Transizione 5.0, verificando la sussistenza dei requisiti per la comunicazione 15 aprile - 15 maggio 2026.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Prenotazione ZES e riparto proporzionale

Tizio è titolare della Alfa S.r.l., azienda manifatturiera con sede in Campania nel perimetro ZES unica. Nel 2026 programma investimenti in nuovi macchinari per 800.000 euro, dei quali 300.000 già sostenuti al 30 maggio 2026 e 500.000 da sostenere entro il 31 dicembre 2026. Tizio invia il 28 maggio 2026 la comunicazione prenotativa indicando un investimento complessivo di 800.000 euro e un credito d'imposta atteso del 40% (categoria piccola impresa, intensità massima da Carta aiuti regionali) pari a 320.000 euro. A fine 2026 realizza investimenti per 750.000 euro (il fornitore consegna in ritardo un macchinario da 50.000) e ottiene la certificazione tecnica ex DM 17 maggio 2024 entro il 15 gennaio 2027. Il 12 gennaio 2027 invia l'integrativa indicando credito maturato di 300.000 euro (40% di 750.000). Il provvedimento direttoriale AdE del 27 gennaio 2027 fissa la percentuale di riparto al 72% perché la domanda complessiva ha saturato il plafond. Il credito effettivamente fruibile da Alfa S.r.l. è 216.000 euro (300.000 x 72%). Tizio dovrà pianificare la compensazione in F24 nell'arco dell'anno tenendo conto della deroga al limite di 250.000 euro.

Caso pratico 2 - Contributo straordinario 2026 per chi resta fuori dal Transizione 5.0

Caio è amministratore unico di Beta S.r.l., impresa pugliese che nel 2025 ha investito in impianti fotovoltaici aziendali a servizio del ciclo produttivo per 600.000 euro. Beta ha presentato il 25 novembre 2025 la comunicazione integrativa ex art. 1 c. 486 L. 207/2024 indicando un credito ZES di 240.000 euro. Caio aveva pianificato di cumulare il credito ZES con il credito Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024) sul medesimo investimento, ma a febbraio 2026 il GSE rigetta la richiesta Transizione 5.0 perché la documentazione tecnica non rispetta i requisiti di risparmio energetico minimo. Caio si trova quindi con il solo credito ZES, decurtato per effetto del riparto al 60% dunque pari a 144.000 euro effettivi. Grazie ai commi 448-451 LB 2026, Beta presenta tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026 la comunicazione AdE con dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestando il mancato riconoscimento del credito Transizione 5.0. Ottiene così un contributo aggiuntivo del 14,6189% sui 240.000 richiesti, pari a 35.085 euro, da utilizzare in compensazione F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026. Caio organizza con il commercialista un piano di compensazione mensile su IVA e ritenute per assorbire integralmente il credito entro l'anno, evitando di perderlo.

Domande frequenti

Quali sono le finestre temporali tassative per accedere al credito d'imposta ZES 2026-2028?

Le finestre sono due e gemelle per ciascun anno del triennio. La prima è la comunicazione prenotativa, da inviare all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo al 30 maggio dell'anno di investimento; indica le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio e quelle previste fino al 31 dicembre. La seconda è la comunicazione integrativa, da trasmettere dal 3 al 17 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza dall'agevolazione; attesta l'avvenuta realizzazione degli investimenti, indica l'ammontare del credito maturato, gli estremi delle fatture elettroniche e gli estremi della certificazione tecnica prevista dal DM 17 maggio 2024. La comunicazione integrativa non può indicare investimenti realizzati superiori a quelli prenotati.

Come funziona la percentuale di riparto del credito ZES e ZLS?

La percentuale di riparto è fissata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla scadenza delle comunicazioni integrative. Per il credito ZES (comma 441) la percentuale si ottiene rapportando il limite di spesa annuale al totale dei crediti richiesti nelle integrative: se la domanda satura il plafond la percentuale è inferiore al 100% e tutti i beneficiari subiscono una riduzione proporzionale; se non lo satura, si applica la prassi del 100%. Per il credito ZLS (comma 447) la legge dice espressamente che, se l'aggregato richiesto è inferiore al limite annuale di 100 milioni, la percentuale è pari al 100 per cento. Il riparto pro-quota è il meccanismo di compatibilità con la finanza pubblica.

Chi può accedere al contributo straordinario 2026 del 14,6189% e perché questa percentuale?

Il contributo (commi 448-452) spetta alle imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa ex art. 1 c. 486 L. 207/2024 per il credito ZES, e che non hanno ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024) sui medesimi investimenti. La percentuale del 14,6189% rappresenta il rapporto matematico tra il residuo di plafond disponibile per il 2026 e l'aggregato delle richieste valide, calcolato dal legislatore ex ante. Per accedere è necessario presentare una nuova comunicazione AdE dal 15 aprile al 15 maggio 2026 con dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sul mancato ottenimento del credito Transizione 5.0.

Come si utilizza in F24 il contributo straordinario 2026 e quali sono i vincoli?

Il comma 451 prevede che il contributo sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle entrate; in caso di trasmissione tramite home banking, l'operazione è rifiutata. La finestra di utilizzo è dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026: il credito non è riportabile agli anni successivi. Importante deroga: non si applica il limite annuale di 250.000 euro di cui all'art. 1 c. 53 L. 244/2007, né il tetto generale alla compensazione: ciò consente alle imprese con plafond elevati di compensare integralmente entro l'anno. La gestione di cassa fiscale va pianificata con attenzione.

Il credito d'imposta ZES e ZLS è tassabile ai fini IRES e IRAP?

Secondo l'impostazione consolidata della prassi AdE per i crediti d'imposta agevolativi di natura selettiva, il credito ZES, il credito ZLS e il contributo straordinario 2026 non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRES (artt. 83 e 109 TUIR sul principio di derivazione rafforzata) né del valore della produzione netta IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997). La deducibilità degli ammortamenti sui beni agevolati resta integra (artt. 102 e 103 TUIR), salvo che il bene sia totalmente coperto da contributo in conto impianti, nel qual caso operano le regole ordinarie di sterilizzazione. Sotto il profilo IVA, l'acquisto dei beni segue le regole ordinarie del DPR 633/1972 e il credito non riduce la base imponibile né incide sul diritto di detrazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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