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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 98 c.c. Rifiuto della pubblicazione

In vigore

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In sintesi

  • L'ufficiale di stato civile può rifiutare la pubblicazione matrimoniale qualora ravvisi impedimenti di legge o irregolarità formali nelle dichiarazioni rese dai nubendi.
  • Il rifiuto deve essere formalizzato mediante un certificato scritto che indichi specificamente i motivi ostativi alla pubblicazione.
  • Avverso il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
  • Il procedimento camerale è di natura non contenziosa: il tribunale può ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione ovvero confermare il rifiuto.
  • La norma costituisce un presidio a tutela della legalità del matrimonio, bilanciando le esigenze di controllo preventivo con il diritto dei nubendi a contrarre matrimonio.

L'art. 98 c.c. disciplina il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione matrimoniale, prevedendo l'obbligo di motivazione scritta e il ricorso al tribunale in camera di consiglio.

Ratio

L'art. 98 c.c. si inserisce nel sistema di controllo preventivo sulla formazione del matrimonio civile. L'ufficiale di stato civile svolge una funzione pubblicistica di verifica della sussistenza dei presupposti di legge: ove riscontri cause ostative, il rifiuto di procedere alla pubblicazione costituisce l'atto con cui esercita tale potere di controllo. La norma persegue un duplice scopo: garantire la legalità dell'atto matrimoniale prima che esso venga celebrato e, al contempo, tutelare i nubendi attraverso un rimedio giurisdizionale che consenta una verifica imparziale del rifiuto.

Analisi

Il rifiuto dell'ufficiale di stato civile non è discrezionale nel merito ma vincolato alla sussistenza di impedimenti giuridici rilevanti: difetto dell'età minima (art. 84 c.c.), legame di parentela o affinità nei gradi vietati (artt. 87-88 c.c.), preesistente vincolo matrimoniale non sciolto (art. 86 c.c.), interdizione per infermità di mente (art. 85 c.c.), ovvero vizi formali nella documentazione presentata. L'obbligo di rilasciare un certificato scritto con l'indicazione dei motivi risponde al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa e consente ai nubendi di articolare specificamente le proprie difese in sede di ricorso. Il procedimento di cui all'art. 98 c.c. si svolge nelle forme della giurisdizione volontaria: il tribunale decide in camera di consiglio, con decreto motivato, previa audizione del pubblico ministero quale garante della legalità. Il contraddittorio non è necessariamente pieno come nel processo ordinario, ma il giudice può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che l'ufficiale di stato civile, ricevuta la richiesta di pubblicazione da parte dei nubendi ai sensi degli artt. 93 e ss. c.c., ritenga di non poter dar corso alla procedura per la presenza di impedimenti legali o per carenze documentali. Il rimedio del ricorso è esperibile dai nubendi o da chi vi abbia interesse legittimo entro i termini ordinari previsti per i procedimenti in camera di consiglio. La competenza spetta al tribunale del luogo in cui la pubblicazione è stata richiesta.

Connessioni

L'art. 98 c.c. si collega strettamente agli artt. 84-88 c.c. (impedimenti matrimoniali), all'art. 93 c.c. (richiesta di pubblicazione), all'art. 96 c.c. (contenuto della pubblicazione) e all'art. 102 c.c. (opposizione al matrimonio). Sul piano procedurale, il rinvio al procedimento in camera di consiglio rimanda agli artt. 737 e ss. c.p.c. Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello stato civile) disciplina in dettaglio le modalità operative del rifiuto e del relativo certificato.

Domande frequenti

Quando l'ufficiale può rifiutare?

Se riscontra impedimenti legali alla celebrazione del matrimonio.

Come comunica il rifiuto?

Rilascia certificato sottoscritto con i motivi specifici.

Si può impugnare?

Sì, con ricorso al tribunale in camera di consiglio.

Chi decide il ricorso?

Il tribunale, sentito il pubblico ministero.

Provvedimento è immediatamente efficace?

No, può essere sottoposto a ricorso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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