Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 98 c.c. – Rifiuto della pubblicazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In sintesi

  • L'ufficiale di stato civile può rifiutare la pubblicazione matrimoniale qualora ravvisi impedimenti di legge o irregolarità formali nelle dichiarazioni rese dai nubendi.
  • Il rifiuto deve essere formalizzato mediante un certificato scritto che indichi specificamente i motivi ostativi alla pubblicazione.
  • Avverso il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
  • Il procedimento camerale è di natura non contenziosa: il tribunale può ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione ovvero confermare il rifiuto.
  • La norma costituisce un presidio a tutela della legalità del matrimonio, bilanciando le esigenze di controllo preventivo con il diritto dei nubendi a contrarre matrimonio.
Indice dei contenuti

L'art. 98 c.c. disciplina il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione matrimoniale, prevedendo l'obbligo di motivazione scritta e il ricorso al tribunale in camera di consiglio.

Ratio

L'art. 98 c.c. si inserisce nel sistema di controllo preventivo sulla formazione del matrimonio civile. L'ufficiale di stato civile svolge una funzione pubblicistica di verifica della sussistenza dei presupposti di legge: ove riscontri cause ostative, il rifiuto di procedere alla pubblicazione costituisce l'atto con cui esercita tale potere di controllo. La norma persegue un duplice scopo: garantire la legalità dell'atto matrimoniale prima che esso venga celebrato e, al contempo, tutelare i nubendi attraverso un rimedio giurisdizionale che consenta una verifica imparziale del rifiuto.

Analisi

Il rifiuto dell'ufficiale di stato civile non è discrezionale nel merito ma vincolato alla sussistenza di impedimenti giuridici rilevanti: difetto dell'età minima (art. 84 c.c.), legame di parentela o affinità nei gradi vietati (artt. 87-88 c.c.), preesistente vincolo matrimoniale non sciolto (art. 86 c.c.), interdizione per infermità di mente (art. 85 c.c.), ovvero vizi formali nella documentazione presentata. L'obbligo di rilasciare un certificato scritto con l'indicazione dei motivi risponde al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa e consente ai nubendi di articolare specificamente le proprie difese in sede di ricorso. Il procedimento di cui all'art. 98 c.c. si svolge nelle forme della giurisdizione volontaria: il tribunale decide in camera di consiglio, con decreto motivato, previa audizione del pubblico ministero quale garante della legalità. Il contraddittorio non è necessariamente pieno come nel processo ordinario, ma il giudice può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che l'ufficiale di stato civile, ricevuta la richiesta di pubblicazione da parte dei nubendi ai sensi degli artt. 93 e ss. c.c., ritenga di non poter dar corso alla procedura per la presenza di impedimenti legali o per carenze documentali. Il rimedio del ricorso è esperibile dai nubendi o da chi vi abbia interesse legittimo entro i termini ordinari previsti per i procedimenti in camera di consiglio. La competenza spetta al tribunale del luogo in cui la pubblicazione è stata richiesta.

Connessioni

L'art. 98 c.c. si collega strettamente agli artt. 84-88 c.c. (impedimenti matrimoniali), all'art. 93 c.c. (richiesta di pubblicazione), all'art. 96 c.c. (contenuto della pubblicazione) e all'art. 102 c.c. (opposizione al matrimonio). Sul piano procedurale, il rinvio al procedimento in camera di consiglio rimanda agli artt. 737 e ss. c.p.c. Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello stato civile) disciplina in dettaglio le modalità operative del rifiuto e del relativo certificato.

Casi pratici

Caso 1: Tizio chiede la pubblicazione ma manca la libertà di stato

L'ufficiale rifiuta e rilascia certificato con i motivi.

Caso 2: Caio riceve il certificato di rifiuto

Può ricorrere al tribunale che decide in camera di consiglio con il pubblico ministero.

Domande frequenti

Quando l'ufficiale può rifiutare?

Se riscontra impedimenti legali alla celebrazione del matrimonio.

Come comunica il rifiuto?

Rilascia certificato sottoscritto con i motivi specifici.

Si può impugnare?

Sì, con ricorso al tribunale in camera di consiglio.

Chi decide il ricorso?

Il tribunale, sentito il pubblico ministero.

Provvedimento è immediatamente efficace?

No, può essere sottoposto a ricorso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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