- Sanzione base di 2.000 euro per omessa acquisizione o verifica dei dati identificativi del cliente, titolare effettivo o esecutore.
- Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche: sanzione da 2.500 a 50.000 euro.
- La gravità è valutata considerando l’elemento soggettivo, la collaborazione con le autorità, la rilevanza del sospetto e la reiterazione dei comportamenti.
- Sanzione applicabile anche a chi compie operazioni o presta servizi in presenza delle condizioni che avrebbero imposto l’astensione.
Art. 56 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffu- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 57 85 sione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno). – 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, lettera a) e c, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). 2. Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell’articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo. 2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l’articolo 128-duodecies, comma 1-bis. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d’Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del TUB. 4. Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 195 del TUF. 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell’economia e delle finanze per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. s), t), u), e v), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 3, comma 37, lett. c) e d), L. 15.7.2009 n. 94, pubblicata in G.U. 24.7.2009 n. 170, S.O. n. 128; – l’art. 33, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.
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Il sistema sanzionatorio per l’adeguata verifica
L’art. 56 del D.Lgs. 231/2007 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai soggetti obbligati che non adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La norma introduce una struttura sanzionatoria a due livelli, distinguendo tra la violazione semplice (omissione di acquisizione e verifica dei dati) e le violazioni qualificate per gravità, reiterazione o sistematicità. Questa differenziazione riflette un principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria che caratterizza l’intero impianto repressivo del decreto.
La sanzione base per omessa adeguata verifica
Il comma 1 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per i soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica, omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, nonché sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Si tratta di una sanzione fissa, non parametrata a importi variabili, che punisce la mera omissione indipendentemente dalle conseguenze concrete che ne derivano. Il suo importo relativamente contenuto segnala che questa fattispecie si riferisce a violazioni isolate e non sistematiche.
Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche
Il comma 2 prevede una sanzione da 2.500 a 50.000 euro per le ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, fuori dai casi del comma 1 e da quelli riservati all’art. 62 (sanzioni per gli intermediari vigilati). La fascia variabile consente all’autorità irrogante di graduare la sanzione in funzione della concreta gravità delle violazioni. I criteri di commisurazione indicati dalla norma sono quattro: l’intensità e il grado dell’elemento soggettivo (ossia se la violazione è dolosa, colposa, o ascrivibile a carenze procedurali interne); il grado di collaborazione con le autorità competenti; la rilevanza e l’evidenza dei motivi del sospetto, anche in relazione al valore dell’operazione e alla sua incoerenza rispetto al profilo del cliente; la reiterazione e la diffusione dei comportamenti, tenendo conto delle dimensioni e della complessità organizzativa del soggetto obbligato.
Il ruolo delle procedure interne nella valutazione della responsabilità
Il criterio relativo all’elemento soggettivo merita una riflessione particolare: la norma prevede espressamente che si debba tenere conto dell’ascrivibilità della violazione, in tutto o in parte, alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno. Questo criterio introduce una sorta di responsabilità organizzativa: se la violazione è imputabile non al singolo operatore ma a un sistema di controllo interno inadeguato, la sanzione potrà essere commisurata alla gravità del deficit strutturale. Ciò incentiva i soggetti obbligati a dotarsi di presidi organizzativi solidi e a formare adeguatamente il proprio personale.
La sanzione per chi opera nonostante l’obbligo di astensione
Il comma 3 estende l’applicabilità delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 ai soggetti obbligati che, in presenza delle condizioni previste dall’art. 42 (obbligo di astensione), compiono ugualmente le operazioni o eseguono la prestazione professionale. L’art. 42 impone l’astensione quando non è possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica. Compiere l’operazione in queste circostanze non è solo un inadempimento procedurale, ma una violazione sostanziale del sistema di prevenzione: la norma lo punisce con le stesse sanzioni previste per l’omessa adeguata verifica.
Rapporto con l’art. 62 e la competenza sanzionatoria
È importante notare che l’art. 56 si applica ai soggetti obbligati in generale, con esclusione dei casi riservati all’art. 62 (violazioni gravi, ripetute o sistematiche da parte di intermediari bancari e finanziari vigilati) e ai revisori legali. Per questi ultimi si applica un regime sanzionatorio più articolato, con massimali edittali più elevati e competenza di autorità specifiche (Banca d'Italia, IVASS, CONSOB). L’art. 56 copre quindi la platea dei soggetti obbligati non vigilati o la fascia inferiore delle violazioni degli intermediari vigilati.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro - Antiriciclaggio: violazioni di natura amministrativa e procedimento sanzionatorio
Agenzia delle Entrate
Il documento del Dipartimento del Tesoro illustra il regime sanzionatorio dell'art. 56 per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione: sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per le violazioni 'base' (comma 1) e da 2.500 a 50.000 euro per le violazioni 'qualificate' (comma 2). Vengono chiariti i criteri di proporzionalita' e l'eventuale ricorso all'oblazione ex art. 68.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itCircolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
La circolare disciplina il procedimento sanzionatorio amministrativo per le violazioni del Titolo IV, inclusa l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ex art. 56. Definisce le modalita' di contestazione, la fase istruttoria, l'ordinanza-ingiunzione e i rapporti tra MEF e autorita' di vigilanza ai sensi dell'art. 65.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Qual è la sanzione per chi non acquisisce i dati identificativi del cliente?
La sanzione base è di 2.000 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione sale a un importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro.
Come viene valutata la gravità della violazione?
Si considera l’intensità dell’elemento soggettivo (dolo o colpa, incluse carenze nelle procedure interne), il grado di collaborazione con le autorità, la rilevanza del sospetto in relazione all’operazione, e la reiterazione o diffusione dei comportamenti scorretti nel contesto organizzativo del soggetto obbligato.
Si applica una sanzione se un soggetto obbligato esegue un’operazione pur dovendo astenersi?
Sì. Chi compie operazioni o presta servizi professionali in presenza delle condizioni che avrebbero imposto l’astensione ai sensi dell’art. 42 è soggetto alle medesime sanzioni previste per l’omessa adeguata verifica.
L’art. 56 si applica anche agli intermediari bancari vigilati dalla Banca d'Italia?
Non per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche, che rientrano nel regime sanzionatorio più severo dell’art. 62 con massimali elevati. L’art. 56 si applica alle violazioni meno gravi o ai soggetti obbligati non vigilati da Banca d'Italia, IVASS o CONSOB.