← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sanziona amministrativamente l’inosservanza dell’obbligo di astensione dal compiere operazioni quando sussistono sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
  • L’obbligo di astensione scatta quando il soggetto obbligato non è in grado di completare l’adeguata verifica della clientela (art. 42) o quando ritiene di non poter richiedere l’autorizzazione UIF.
  • La sanzione si applica anche ai soggetti che eseguono l’operazione nonostante la sospensione disposta dall’UIF ex art. 6, comma 7, lett. c).
  • La violazione è distinta dalla fattispecie penale di riciclaggio: è una sanzione autonoma per il deficit procedurale, non per il contributo al reato.
  • L’importo della sanzione è determinato ai sensi dell’art. 56 e varia in funzione della gravità e della reiterazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all’OAM, con cadenza semestrale, per l’annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all’uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn): a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell’agente e, ove assegnato, il codice fiscale; b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell’agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; c) l’espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall’agente. 2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all’OAM, per l’annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l’intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall’estinzione del rapporto. L’accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizio- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 45 bis 73 ni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d’Italia e alla UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato. 3. Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto (2) del Ministro dell’economia e delle finanze, in modo che siano garantiti: a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 2; b) le modalità di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalità di cui al comma 2; c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti; d) l’attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro; e) l’interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e agli intermediari di cui al comma 2 l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonchè il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto; g) l’entità ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 45 (Tutela della riservatezza). – 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell’articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato. 2. Gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell’articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10, cui la segnalazione è collegata secondo le seguenti modalità: a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all’intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10, cui la segnalazione è collegata o alla società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a); b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell’articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all’ordine competente; c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell’ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5. 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse. 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d’intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. 7. L’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 25, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Si veda il DM 31.5.2022, pubblicato in G.U. 6.9.2022 n. 208.

Ratio e collocazione sistematica dell’art. 45

L’art. 45 del D.Lgs. 231/2007 sanziona specificamente la violazione dell'obbligo di astensione, che costituisce uno dei presidi operativi più delicati dell’intero sistema antiriciclaggio. L’obbligo di astensione è disciplinato dall’art. 42 e si manifesta in due situazioni distinte: la prima quando il soggetto obbligato non è in grado di completare l’adeguata verifica della clientela (ad esempio perché il cliente non fornisce i documenti richiesti, non collabora all’identificazione del titolare effettivo, o rifiuta di indicare la fonte dei fondi); la seconda quando, pur avendo completato la verifica, il soggetto obbligato ritiene che l’operazione presenti caratteristiche tali da rendere necessaria l’autorizzazione dell’UIF prima di procedere (art. 6, comma 7, lett. c).

La norma sanzionatoria dell’art. 45 completa il quadro repressivo connesso all’astensione: se l’art. 42 descrive il comportamento doveroso, l’art. 45 stabilisce le conseguenze dell’inadempimento. L’autonomia della fattispecie sanzionatoria rispetto al reato di riciclaggio o di favoreggiamento è fondamentale: il soggetto obbligato che esegue un’operazione in violazione dell’obbligo di astensione è punito amministrativamente per il deficit procedurale, anche se l’operazione non si rivela poi connessa a un reato. Allo stesso modo, la violazione dell’obbligo di astensione non esclude automaticamente la responsabilità penale per concorso nel reato presupposto o per favoreggiamento del riciclaggio, se ricorrono gli elementi costitutivi delle fattispecie penali.

Il meccanismo dell’obbligo di astensione

L’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 42 si attiva in due contesti principali.

Il primo contesto riguarda l'impossibilità di completare la verifica. Quando il soggetto obbligato non riesce ad acquisire le informazioni necessarie per l’adeguata verifica (identità del cliente, del titolare effettivo, finalità del rapporto o dell’operazione, fonte dei fondi), deve astenersi dall’eseguire l’operazione, dall’instaurare o proseguire il rapporto continuativo, e dalla prestazione professionale. Deve inoltre valutare se la situazione configura un’operazione sospetta da segnalare all’UIF. L’astensione non è quindi un semplice rifiuto del cliente, ma un comportamento regolamentato che può avere conseguenze significative, incluse la cessazione del rapporto e la segnalazione SOS.

Il secondo contesto riguarda il meccanismo di sospensione UIF. Quando il soggetto obbligato invia una segnalazione di operazione sospetta e l’UIF, nell’ambito dei propri poteri di analisi, dispone la sospensione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera c), il soggetto obbligato è vincolato dalla sospensione e non può eseguire l’operazione fino allo scadere del termine previsto (che può arrivare fino a 5 giorni lavorativi, prorogabili) o fino a quando l’UIF non comunica il dissequestro. Eseguire l’operazione sospesa è una violazione diretta dell’art. 42 e configura la fattispecie sanzionata dall’art. 45.

Casistica operativa delle violazioni

Nella pratica, le violazioni dell’obbligo di astensione sanzionate dall’art. 45 possono manifestarsi in diverse forme.

Il caso più frequente è quello in cui il soggetto obbligato, pur avendo rilevato segnali di allarme (alert del sistema di monitoraggio delle transazioni, anomalie documentali, incoerenza tra profilo del cliente e operazione) che richiederebbero un approfondimento, procede ugualmente con l’esecuzione dell’operazione per ragioni commerciali o per pigrizia procedurale. In questo caso la violazione consiste nella mancata attivazione della procedura di astensione e, contestualmente, nell’omessa valutazione ai fini dell’invio della SOS.

Un secondo caso riguarda le situazioni in cui il cliente non fornisce adeguata documentazione sulla fonte dei fondi (ad esempio non giustifica il controvalore di un versamento in contanti di importo elevato), ma il soggetto obbligato procede ugualmente perché il cliente è un soggetto conosciuto da anni o ha un profilo di rischio storicamente basso. In questo caso la violazione è aggravata dall’aver trascurato elementi di rischio che avrebbero imposto una verifica rafforzata.

Un terzo caso, di particolare gravità, riguarda la violazione del provvedimento di sospensione dell’UIF: in questa ipotesi il soggetto obbligato non solo ha già segnalato l’operazione (dimostrando consapevolezza del sospetto), ma ha poi ignorato la sospensione disposta dall’autorità. Questa fattispecie espone il soggetto a sanzioni particolarmente elevate e può configurare, in concorso con altri elementi, il reato di favoreggiamento o di ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità.

Regime sanzionatorio

Le sanzioni per la violazione dell’obbligo di astensione sono disciplinate dall’art. 56 del D.Lgs. 231/2007. Il regime sanzionatorio è di tipo amministrativo pecuniario, con importi che variano in funzione della gravità della violazione, del grado di colpa o dolo, della reiterazione, della dimensione economica del soggetto obbligato e del vantaggio economico eventualmente ottenuto. Per le violazioni più gravi (in particolare quelle dolose o con reiterazione), le sanzioni possono essere pubblicate sul sito internet dell’autorità di vigilanza (c.d. naming and shaming), con effetti reputazionali significativi.

Per gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia, CONSOB o IVASS, le sanzioni per violazione dell’obbligo di astensione si aggiungono alle eventuali misure di vigilanza (diffide, divieti temporanei di operare, revoca dell’autorizzazione) che le autorità possono adottare nell’ambito dei loro poteri ispettivi. Le autorità di vigilanza pubblicano periodicamente i provvedimenti sanzionatori, contribuendo alla diffusione delle buone pratiche e alla prevenzione delle violazioni.

Distinzione dalla responsabilità penale

Un punto di cruciale importanza riguarda il rapporto tra la sanzione amministrativa dell’art. 45 e la responsabilità penale del soggetto obbligato per reati connessi al riciclaggio. La violazione dell’obbligo di astensione è di per sé una fattispecie amministrativa autonoma, che prescinde dall’esistenza di un reato presupposto. Tuttavia, quando la violazione si inserisce in un contesto in cui il soggetto obbligato era consapevole (o avrebbe dovuto esserlo con la dovuta diligenza) della natura illecita dell’operazione eseguita, può configurarsi un concorso nella fattispecie penale di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o di favoreggiamento (art. 378 c.p.), con conseguente applicazione delle sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative. Il principio del ne bis in idem, come interpretato dalla CGUE nella causa C-537/16, richiede tuttavia che non vi sia duplicazione punitiva sproporzionata quando la condotta è la stessa: le autorità nazionali devono quindi coordinare i procedimenti sanzionatori penali e amministrativi per evitare violazioni del principio.

Profilo pratico per i professionisti

Per un commercialista, avvocato o notaio, l’obbligo di astensione e la sanzione dell’art. 45 richiedono una procedura documentata e tracciabile. In caso di impossibilità di completare la verifica del cliente, il professionista deve: annotare nel fascicolo le informazioni mancanti e i tentativi effettuati per ottenerle; comunicare al cliente (con la cautela imposta dal divieto di tipping off ex art. 39) che non è possibile procedere senza le informazioni richieste; valutare se la situazione integra i presupposti per una SOS; aggiornare il profilo di rischio del cliente nel registro della clientela. Questa documentazione è fondamentale in caso di contestazione da parte delle autorità di vigilanza: dimostra che il professionista ha agito con la diligenza richiesta e ha attivato le procedure appropriate.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento MEF Dipartimento del Tesoro - Consultazione pubblica 2021 sullo schema di decreto attuativo dell'art. 45, comma 3, D.Lgs. 231/2007

Schema di decreto MEF che disciplina le modalita tecniche di alimentazione e consultazione del registro pubblico informatizzato dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, tenuto dall'OAM. Strumento di tracciabilita per il controllo antiriciclaggio della rete distributiva del comparto pagamenti.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro del 6 luglio 2017 (D.Lgs. 90/2017)

Inquadramento generale degli obblighi antiriciclaggio applicabili agli agenti e convenzionati dei prestatori di servizi di pagamento dopo il recepimento della IV Direttiva: estensione del perimetro dei soggetti obbligati e introduzione di obblighi di registrazione finalizzati alla vigilanza dell'autorita competente.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Quando scatta l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 42, sanzionato dall’art. 45?

L’obbligo scatta in due situazioni: quando il soggetto obbligato non riesce a completare l’adeguata verifica della clientela (cliente che non fornisce documenti o non collabora all’identificazione del titolare effettivo); e quando l’UIF dispone la sospensione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. c) per un massimo di 5 giorni lavorativi prorogabili.

La violazione dell’obbligo di astensione comporta sempre responsabilità penale?

No. La sanzione dell’art. 45 è amministrativa e autonoma rispetto alla responsabilità penale per riciclaggio o favoreggiamento. Tuttavia, quando il soggetto obbligato era consapevole (o avrebbe dovuto esserlo) della natura illecita dell’operazione eseguita, la violazione dell’astensione può concorrere con fattispecie penali (artt. 648-bis, 378 c.p.), con applicazione cumulativa delle sanzioni nel rispetto del principio del ne bis in idem.

Come deve documentare il professionista il rispetto dell’obbligo di astensione?

Il professionista deve annotare nel fascicolo cliente le informazioni mancanti, i tentativi effettuati per ottenerle, la comunicazione al cliente dell’impossibilità di procedere, la valutazione ai fini della segnalazione di operazione sospetta e l’aggiornamento del profilo di rischio nel registro della clientela. Questa documentazione è essenziale per dimostrare la diligenza professionale in caso di contestazione da parte delle autorità di vigilanza.

Cosa succede se il soggetto obbligato esegue un’operazione nonostante la sospensione dell’UIF?

Si configura una violazione particolarmente grave dell’art. 45: il soggetto aveva già segnalato l’operazione (dimostrando consapevolezza del sospetto) e ha poi ignorato la sospensione disposta dall’autorità. Questa condotta comporta le sanzioni più elevate previste dall’art. 56, la possibile pubblicazione del provvedimento sul sito dell’autorità, e può configurare il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità.

Il cliente può fare causa al soggetto obbligato che si è astenuto dall’eseguire un’operazione?

L’art. 51 prevede l’esonero da responsabilità civile per il soggetto obbligato che in buona fede si astiene dall’eseguire un’operazione o la segnala come sospetta. Questo esonero opera anche se la sospensione o la segnalazione si rivelano infondate. Il soggetto obbligato deve però dimostrare di aver agito in buona fede e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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