← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Impone misure di adeguata verifica rafforzata per rapporti e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
  • I paesi ad alto rischio sono quelli inclusi nelle liste della Commissione europea adottate ai sensi della IV Direttiva (ora aggiornate con il Regolamento delegato UE 2016/1675 e successive modifiche).
  • Le misure rafforzate comprendono: acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sulla finalità del rapporto, approvazione del senior management, monitoraggio rafforzato delle transazioni.
  • Il soggetto obbligato può applicare contromisure proporzionate al rischio specifico anche oltre le soglie standard previste dall’art. 17.
  • Le autorità di vigilanza possono prescrivere misure specifiche quando un paese terzo presenta rischi sistemici documentati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»: a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2; b) […]; (2) c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri; d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che: 1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell’Unione europea; e) i professionisti nei confronti di altri professionisti. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 26 (Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela) – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l’applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all’Allegato tecnico.“. (2) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 1, lett. s), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “b) gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all’articolo 17, comma 6;“.

Ratio e ambito di applicazione dell’art. 26

L’art. 26 del D.Lgs. 231/2007 attua le previsioni dell’art. 18 della IV Direttiva UE 2015/849 in materia di adeguata verifica rafforzata per i rapporti e le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. La norma risponde all’esigenza di graduare l’intensità delle misure di verifica in funzione del rischio effettivo: laddove la controparte o il flusso finanziario provenga da o sia destinato verso una giurisdizione caratterizzata da carenze strutturali nel sistema antiriciclaggio, il soggetto obbligato non può accontentarsi delle misure standard previste dall’art. 17, ma deve adottare un set di misure rafforzate capace di compensare il deficit di affidabilità della giurisdizione straniera.

L’approccio basato sul rischio che permea l’intero D.Lgs. 231/2007 trova nella norma sull’alto rischio geografico una delle sue espressioni più dirette: non si tratta di un divieto assoluto di operare con paesi terzi a rischio elevato, ma di un obbligo di compensazione procedurale, che richiede misure tanto più intense quanto più elevato è il rischio residuo dopo l’applicazione delle misure standard. Questo schema è conforme alle Raccomandazioni GAFI 10 e 19, che distinguono tra misure semplificate (Racco. 10, par. 18-19), standard e rafforzate.

Identificazione dei paesi terzi ad alto rischio

L’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio è operata dalla Commissione europea attraverso atti delegati adottati ai sensi dell’art. 9 della IV Direttiva. Il principale strumento è il Regolamento delegato UE 2016/1675, periodicamente aggiornato con nuovi paesi aggiunti o rimossi in base alla valutazione della Commissione. La Commissione si basa sulle liste del GAFI (paesi soggetti a monitoraggio rafforzato, la cosiddetta grey list, e paesi ad alto rischio soggetti a contromisure, la black list), ma mantiene una propria autonomia di valutazione, con il risultato che le liste europee e quelle GAFI non coincidono perfettamente.

È importante che i soggetti obbligati non si limitino alle liste ufficiali, ma adottino un approccio proattivo che tenga conto anche di altri indici di rischio geografico: le valutazioni del Gruppo Egmont, gli indici di corruzione di Transparency International, le liste del Consiglio di sicurezza ONU per le sanzioni, i rapporti delle autorità di vigilanza nazionali ed europee (EBA, ESMA, EIOPA). Le Linee guida EBA sulla gestione del rischio di riciclaggio su base individuale (EBA/GL/2022/11) forniscono un framework metodologico utile per questa valutazione integrata.

Misure di adeguata verifica rafforzata: contenuto minimo

L’art. 26 prevede un contenuto minimo delle misure rafforzate che comprende: l’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente (natura dell’attività, fonte dei fondi, struttura proprietaria reale, ragione economica del rapporto con la giurisdizione ad alto rischio); la raccolta di informazioni aggiuntive sulla transazione (finalità della transazione, destinazione dei fondi, beneficiario ultimo); il coinvolgimento del senior management nell’approvazione dell’instaurazione o della prosecuzione del rapporto continuativo; il monitoraggio rafforzato delle transazioni, con frequenza e profondità superiori a quelle standard; la verifica della fonte della ricchezza (wealth source) e dei fondi (fund source) del cliente e, se rilevante, del titolare effettivo.

Per le persone fisiche residenti o con attività prevalente in paesi terzi ad alto rischio, le misure rafforzate si sovrappongono spesso con quelle previste dall’art. 24 per i soggetti che presentano alto rischio intrinseco (PEP, clienti che hanno eluso controlli in passato, clienti con strutture proprietarie opache). In questi casi il soggetto obbligato applica un regime di verifica cumulativo, che tiene conto di tutti i fattori di rischio contemporaneamente.

Contromisure specifiche e misure proporzionate

Oltre al contenuto minimo, la norma consente ai soggetti obbligati di applicare contromisure specifiche proporzionate al rischio identificato. Queste possono includere: limitazione o divieto delle relazioni d'affari con soggetti di tale paese (salvo obbligo di servizio pubblico); obbligo di revisione periodica accelerata (ad esempio trimestrale invece che annuale) dei rapporti esistenti con soggetti del paese ad alto rischio; applicazione di soglie di monitoraggio più basse per le transazioni; richiesta di documentazione aggiuntiva in lingua verificabile; ricorso a fonti indipendenti di verifica (enti certificatori locali, consolati, banche corrispondenti di primo livello).

Le autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, UIF) possono prescrivere misure specifiche quando un paese terzo presenta rischi sistemici particolari, anche in assenza di un formale inserimento nelle liste europee. In tal caso la prescrizione si aggiunge agli obblighi di legge e i soggetti vigilati devono adeguarsi entro i termini indicati dal provvedimento. Banca d'Italia ha già esercitato questo potere in relazione a specifiche giurisdizioni, attraverso comunicazioni e provvedimenti di vigilanza indirizzati agli intermediari bancari.

Operatività con banche corrispondenti in paesi terzi ad alto rischio

Un caso di particolare rilevanza pratica riguarda le relazioni di corrispondenza bancaria (correspondent banking) con istituti stabiliti in paesi terzi ad alto rischio. L’art. 26 si sovrappone in questo caso alle specifiche previsioni dell’art. 25, che disciplina l’adeguata verifica rafforzata per le relazioni di corrispondenza, imponendo misure aggiuntive: raccolta di informazioni sull’istituto corrispondente (assetto proprietario, management, misure AML adottate, storia di sanzioni o violazioni regolamentari); ottenimento dell’approvazione del senior management prima di instaurare nuove relazioni di corrispondenza; documentazione scritta delle responsabilità ciascuna parte nella relazione. In ambito europeo, il declino delle relazioni di corrispondenza con paesi ad alto rischio (de-risking) è monitorato dall’EBA come fenomeno di esclusione finanziaria involontaria che può avere impatti negativi sull’economia reale.

Profilo sanzionatorio e responsabilità

L’inosservanza delle misure rafforzate previste dall’art. 26 espone il soggetto obbligato alle sanzioni amministrative degli artt. 56-58, che possono essere particolarmente gravose in caso di violazioni sistemiche o reiterate. Le autorità di vigilanza di settore applicano le sanzioni nell’ambito dei propri poteri di supervisione, mentre l’UIF può segnalare alle autorità giudiziarie i casi in cui la violazione degli obblighi rafforzati abbia favorito operazioni di riciclaggio. La violazione consapevole degli obblighi di adeguata verifica rafforzata in contesto di paesi ad alto rischio può inoltre configurare, in concorso con altri elementi, la fattispecie di favoreggiamento del riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), con conseguente responsabilità penale dell’esponente aziendale.

Prospettiva del professionista

Per commercialisti, avvocati e notai che assistono clienti con operazioni verso paesi terzi ad alto rischio, l’art. 26 richiede un approccio documentato e tracciabile. In concreto, il professionista che riceve l’incarico di assistere in una transazione immobiliare, societaria o finanziaria con controparte in un paese ad alto rischio deve: verificare se il paese è inserito nelle liste europee o se presenta comunque indici di rischio elevato; acquisire documentazione aggiuntiva sulla fonte dei fondi e sulla ragione economica dell’operazione; valutare se sottoporre la pratica alla propria procedura di approvazione interna (ad esempio comitato di compliance dello studio o socio principale); documentare la valutazione e le misure adottate nel fascicolo cliente; monitorare l’operazione con maggiore attenzione nelle fasi successive. Questo processo è fondamentale non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma anche per dimostrare, in caso di contestazione, di aver agito con la diligenza richiesta.

Domande frequenti

Quali paesi sono considerati 'ad alto rischio' ai fini dell’art. 26?

I paesi terzi ad alto rischio sono quelli individuati dalla Commissione europea attraverso atti delegati (Reg. delegato UE 2016/1675 e aggiornamenti successivi), basati in larga parte sulle liste GAFI (grey list e black list). I soggetti obbligati devono però considerare anche altri indici di rischio geografico: valutazioni Egmont, indici Transparency International, liste ONU, indicazioni delle autorità di vigilanza nazionali (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS).

Quali misure rafforzate obbligatorie prevede l’art. 26?

Il contenuto minimo comprende: informazioni aggiuntive sul cliente e sulla fonte dei fondi, informazioni aggiuntive sulla finalità della transazione, approvazione del senior management per l’instaurazione o prosecuzione del rapporto, monitoraggio rafforzato delle transazioni. Il soggetto obbligato può applicare contromisure aggiuntive proporzionate al rischio specifico identificato.

Un soggetto obbligato può rifiutarsi di operare con controparti di paesi ad alto rischio?

Sì, la limitazione o il divieto delle relazioni d'affari con soggetti di paesi terzi ad alto rischio è una delle contromisure specifiche applicabili ai sensi dell’art. 26, proporzionata al livello di rischio identificato. Le autorità di vigilanza possono inoltre prescrivere limitazioni specifiche per determinate giurisdizioni. Il de-risking totale può però avere effetti negativi sull’accesso ai servizi finanziari e viene monitorato dall’EBA.

Come si applica l’art. 26 nelle relazioni di corrispondenza bancaria?

Le relazioni di corrispondenza con banche stabilite in paesi terzi ad alto rischio richiedono l’applicazione cumulativa dell’art. 26 e dell’art. 25 (adeguata verifica rafforzata per relazioni di corrispondenza). Si richiede: informazioni sull’istituto corrispondente, approvazione del senior management, documentazione scritta delle responsabilità. L’EBA monitora il fenomeno del de-risking nelle relazioni di corrispondenza internazionali.

Quali sanzioni si applicano in caso di violazione delle misure rafforzate previste dall’art. 26?

Le violazioni sono soggette alle sanzioni amministrative degli artt. 56-58, potenzialmente gravi in caso di violazioni sistemiche o reiterate. In casi estremi, la violazione consapevole degli obblighi rafforzati che ha favorito operazioni di riciclaggio può configurare fattispecie penali a carico dell’esponente aziendale responsabile (artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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