- L’art. 2 enuncia le finalità del D.Lgs. 231/2007: prevenire riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- La disciplina è preventiva e amministrativa, distinta dalla repressione penale degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.
- Le misure sono proporzionate al rischio del cliente, del rapporto e dell’operazione (risk-based approach).
- Recepisce le Direttive UE AML e si coordina con il pacchetto AML 2024 (Reg. 2024/1624, AMLA, Direttiva 2024/1640).
- Il trattamento dei dati personali per finalità AML è considerato di interesse pubblico ai sensi del GDPR.
- Fornisce le definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo valide ai fini del decreto.
Art. 2 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Finalità e principi (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 2 14 di distruzione di massa (2). Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. 3. L’azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo. 4. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 6. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette. 6 bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 (3), del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione. (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto). – 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 15 presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. 6. L’azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.“. (2) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. b), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “e del regolamento (UE) 2018/1725” sono state inserite dall’art. 50, comma 1, lett. b), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
Stesso numero, altri codici
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La funzione dichiarativa dell’art. 2
L’art. 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 apre il decreto antiriciclaggio enunciandone le finalità e i principi ispiratori. Si tratta di una norma a contenuto programmatico: non impone obblighi diretti ai soggetti destinatari, ma orienta l’interprete nell’applicazione di tutte le disposizioni successive, fissando i criteri-cardine cui devono ispirarsi adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e cooperazione con le autorità. La rilevanza pratica di questa norma è duplice: da un lato definisce l’oggetto della disciplina (riciclaggio, finanziamento del terrorismo e, dopo il D.L. 95/2025, finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa); dall’altro chiarisce che le eventuali limitazioni alle libertà di circolazione sancite dal TFUE sono giustificate dagli artt. 45 par. 3 e 52 par. 1 del Trattato, ponendo così un argine all’interpretazione restrittiva delle libertà economiche fondamentali.
Finalità preventive e non repressive
La disciplina antiriciclaggio è essenzialmente preventiva e amministrativa. Essa si fonda sul cosiddetto sistema della collaborazione attiva: i soggetti obbligati (intermediari finanziari, professionisti, prestatori di servizi non finanziari) sono chiamati a presidiare il sistema economico mediante adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, valutazione del rischio e segnalazione di operazioni sospette alla UIF. Questo sistema è strutturalmente distinto da quello penale, che reprime ex post le condotte di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla L. 186/2014). Le due dimensioni convivono: l’art. 2, comma 3 prevede espressamente che l’azione di prevenzione sia svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, dei reati presupposti e del finanziamento del terrorismo.
Il coordinamento con il diritto dell’Unione europea
L’attuale formulazione dell’art. 2 deriva dall’art. 1 del D.Lgs. 90/2017, che ha recepito la IV Direttiva AML (Dir. UE 2015/849), e dalle successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 125/2019 (V Direttiva, Dir. UE 2018/843) e dal D.Lgs. 195/2021 (VI Direttiva, Dir. UE 2018/1673). Il quadro è oggi in profonda trasformazione per effetto del pacchetto AML 2024: il Regolamento UE 2024/1624 (single rulebook) introduce regole uniformi e direttamente applicabili sui soggetti obbligati e sull’adeguata verifica; il Regolamento UE 2024/1620 istituisce l’AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism), con sede a Francoforte, dotata di poteri di vigilanza diretta sui gruppi finanziari ad alto rischio; la Direttiva UE 2024/1640 disciplina i meccanismi nazionali, fra cui i registri dei titolari effettivi e l’accesso delle autorità competenti. La piena applicazione del Regolamento 2024/1624 è prevista a partire dal luglio 2027 e comporterà un ridisegno significativo del D.Lgs. 231/2007, pur restando ferma la funzione enunciativa dell’art. 2.
Il principio di proporzionalità e il risk-based approach
Il cuore operativo dell’art. 2 è contenuto nel comma 2: le misure antiriciclaggio devono essere proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. È il principio del risk-based approach, divenuto cardine della disciplina con la IV Direttiva e ribadito dal Regolamento 2024/1624. Concretamente significa che il soggetto obbligato non applica un protocollo uniforme a tutti i clienti, ma calibra l’intensità degli adempimenti sul rischio concreto, distinguendo fra misure semplificate (art. 23 D.Lgs. 231/2007), ordinarie (artt. 18-22) e rafforzate (artt. 24-25). La norma valorizza altresì la peculiarità dell’attività, le dimensioni e la complessità del soggetto obbligato: un grande istituto bancario non può essere assimilato a un commercialista individuale, e gli obblighi vanno modulati di conseguenza.
La tutela del sistema economico-finanziario
L’obiettivo della normativa, dichiarato dal comma 2, non si esaurisce nella lotta al crimine: la disciplina mira a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori. È un bene giuridico complesso, che comprende la stabilità del mercato, la fiducia degli investitori, la concorrenza leale e la reputazione della piazza nazionale. Da qui deriva la dimensione macroprudenziale dell’antiriciclaggio: i flussi di denaro di origine illecita inquinano i prezzi, distorcono la concorrenza e finanziano economie parallele, generando rischi sistemici. La giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato che le sanzioni AML perseguono questa finalità protettiva del sistema, ulteriore e distinta rispetto al disvalore penale del reato presupposto.
Definizioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
I commi 4, 5 e 6 dell’art. 2 forniscono le definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo valide ai fini del decreto. La nozione amministrativa di riciclaggio è più ampia di quella penale: comprende conversione, trasferimento, occultamento, dissimulazione, acquisto, detenzione e utilizzazione di beni di origine criminosa, nonchè la partecipazione e il tentativo. Il comma 5 precisa che il riciclaggio rileva anche se l’attività che ha generato i beni si è svolta all’estero, e che la conoscenza e l’intenzione possono essere desunte da circostanze di fatto obiettive (presunzione che agevola l’accertamento amministrativo). Il finanziamento del terrorismo, definito dal comma 6, copre qualsiasi attività di fornitura, raccolta, deposito o erogazione di fondi e risorse economiche utilizzabili per condotte terroristiche, indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Riservatezza, GDPR e trattamento dei dati
Il comma 6-bis, inserito dal D.Lgs. 125/2019 e integrato dal D.L. 50/2022, qualifica espressamente il trattamento dei dati personali effettuato per finalità antiriciclaggio come trattamento di interesse pubblico ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del Reg. UE 2018/1725. La base giuridica è dunque l’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR e, per i dati particolari, gli artt. 9 e 10. Ne discende che il soggetto obbligato non deve acquisire un autonomo consenso del cliente per i trattamenti AML; deve però informarlo ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, garantire la sicurezza dei dati (art. 32 GDPR), rispettare i tempi di conservazione previsti dall’art. 31 D.Lgs. 231/2007 (dieci anni) e gestire correttamente l’esercizio dei diritti dell’interessato, che possono essere limitati ai sensi dell’art. 23 GDPR quando sono in gioco le finalità di prevenzione.
La cooperazione fra autorità
L’art. 2 si raccorda con gli artt. 6-12 del decreto, che disegnano l’architettura istituzionale italiana dell’antiriciclaggio: il Ministero dell’economia e delle finanze (autorità politica), il Comitato di sicurezza finanziaria, l’UIF presso la Banca d'Italia (raccolta e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e la DIA (organi investigativi), la DNAA per la cooperazione internazionale. La logica del coordinamento riflette il principio di leale collaborazione fra istituzioni e l’esigenza di evitare sovrapposizioni o vuoti di tutela.
Whistleblowing e tutela degli informatori
La protezione dei segnalanti, evocata dalle finalità dell’art. 2 e disciplinata in dettaglio dall’art. 38 D.Lgs. 231/2007, si è arricchita con il D.Lgs. 24/2023, attuativo della Dir. UE 2019/1937. Oggi i dipendenti dei soggetti obbligati che segnalano violazioni AML godono di una tutela rafforzata: divieto di ritorsioni, riservatezza dell’identità del segnalante, canali interni dedicati e possibilità di rivolgersi all’ANAC. Il sistema è essenziale per fare emergere condotte irregolari che, diversamente, resterebbero opache all’interno delle organizzazioni.
Esempio pratico
Un commercialista riceve incarico di costituire una SRL per un nuovo cliente che intende investire 300.000 euro di provenienza non chiarita. Le finalità dell’art. 2 orientano il professionista: dovrà condurre l’adeguata verifica (art. 17), valutare il rischio in base ai criteri dell’art. 15, individuare il titolare effettivo (art. 20), conservare la documentazione (art. 31) e, se emergono elementi che fanno sospettare l’origine illecita dei fondi o un’operazione anomala rispetto al profilo economico del cliente, inviare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (art. 35). Il principio di proporzionalità impone misure rafforzate: maggiore approfondimento sulla provenienza dei fondi, verifica documentale puntuale, monitoraggio costante. Anche in caso di rinuncia all’incarico, gli obblighi di segnalazione restano (art. 35, comma 3).
Rapporto con la normativa fiscale e con il D.Lgs. 231/2001
L’art. 2 va letto in raccordo con altre discipline che convivono nella prassi dei soggetti obbligati. In ambito tributario, la voluntary disclosure (L. 186/2014 e successive), il regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015) e le procedure di interpello non escludono di per sè gli obblighi AML: la regolarizzazione fiscale non sana l’eventuale origine criminosa dei fondi diversa dall’evasione, e i reati tributari (in particolare quelli di cui al D.Lgs. 74/2000) sono pacificamente reati presupposto del riciclaggio. Sul versante della responsabilità degli enti, il D.Lgs. 231/2001 prevede gli illeciti di riciclaggio (art. 25-octies) e di finanziamento del terrorismo (art. 25-quater.1) come reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un modello organizzativo idoneo non può prescindere dai presidi AML imposti dal D.Lgs. 231/2007. Si tratta di un duplice piano, formalmente distinto ma operativamente sovrapposto, che il professionista deve saper governare.
Sanzioni e architettura punitiva
La violazione dei principi enunciati dall’art. 2 si traduce, in concreto, in inadempimenti puntuali sanzionati dagli artt. 55-58 e 62-63 D.Lgs. 231/2007. Le sanzioni sono amministrative pecuniarie (fino a 5 milioni di euro per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche) e accessorie (pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, inibitorie). Il D.Lgs. 90/2017 e il D.Lgs. 125/2019 hanno depenalizzato gran parte delle vecchie fattispecie, mantenendo la rilevanza penale solo per le condotte di particolare gravità (ad esempio l’art. 55, comma 1 e segg. su falsificazione dei dati identificativi e abuso degli strumenti di verifica). La cornice sanzionatoria conferma il carattere amministrativo della disciplina e impone al professionista un’attenzione costante alla traccia documentale degli adempimenti.
Considerazioni operative per il professionista
Per il commercialista, il consulente del lavoro, il notaio o l’avvocato, l’art. 2 non va letto come una mera dichiarazione di intenti: rappresenta la chiave interpretativa di tutti gli obblighi successivi. In sede di contenzioso sanzionatorio davanti al MEF (art. 65) o di impugnazione davanti al giudice ordinario (art. 69), i principi di proporzionalità, di finalità preventiva e di tutela del sistema economico-finanziario sono spesso invocati per modulare la sanzione o per contestare interpretazioni eccessivamente rigide della disciplina. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto, ad esempio, che la mancata segnalazione di operazione sospetta richiede una valutazione caso per caso, considerando le informazioni effettivamente disponibili al soggetto obbligato al momento del compimento dell’operazione. Una corretta calibratura del modello organizzativo interno (procedure scritte, formazione periodica del personale, funzione di compliance o responsabile antiriciclaggio, controlli di secondo livello) deve dunque partire proprio dai principi enunciati dall’art. 2 e tradurli in presidi concreti, coerenti con la dimensione e la complessità dello studio professionale o dell’intermediario.
Domande frequenti
Qual è lo scopo della normativa antiriciclaggio italiana?
Prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, tutelando l’integrità del mercato e la correttezza dei comportamenti degli operatori.
L’antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007 è materia penale o amministrativa?
È materia amministrativa e preventiva: impone obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione ai soggetti obbligati. La repressione penale del riciclaggio è invece affidata agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. I due piani si coordinano ma restano distinti.
Cosa significa risk-based approach nell’antiriciclaggio?
Significa che il soggetto obbligato calibra gli adempimenti sul rischio concreto del singolo cliente, rapporto o operazione, distinguendo fra misure semplificate, ordinarie e rafforzate. È il principio di proporzionalità enunciato dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 231/2007.
Cosa cambia con il pacchetto AML 2024 dell’Unione europea?
Il Regolamento UE 2024/1624 introduce regole uniformi direttamente applicabili (single rulebook), il Regolamento UE 2024/1620 istituisce l’AMLA con poteri di vigilanza diretta sui gruppi ad alto rischio, e la Direttiva UE 2024/1640 ridisegna i meccanismi nazionali. Piena applicazione dal luglio 2027.
L’antiriciclaggio è coordinato con la disciplina GDPR sui dati personali?
Sì. L’art. 2, comma 6-bis qualifica il trattamento dei dati per finalità AML come trattamento di interesse pubblico ex art. 6, par. 1, lett. e) GDPR. Il soggetto obbligato non chiede il consenso del cliente ma deve informarlo, garantire la sicurezza dei dati e rispettare i tempi di conservazione.