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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 378 CCII – Responsabilita’ degli amministratori

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. All’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

2. All’articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 378 CCII introduce nell’art. 2476 c.c. l’azione dei creditori sociali contro gli amministratori di S.r.l.
  • I creditori possono agire quando il patrimonio sociale è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
  • La rinunzia all’azione da parte della società non preclude l’esercizio dell’azione dei creditori.
  • La transazione è impugnabile dai creditori solo con l’azione revocatoria.
  • L’art. 2486 c.c. introduce il criterio presuntivo del danno: differenza fra patrimoni netti.
  • In mancanza di scritture contabili, il danno si liquida pari alla differenza fra attivo e passivo concorsuali.
L’azione dei creditori sociali nelle S.r.l.

L’art. 378 CCII colma una storica lacuna del diritto societario italiano, introducendo nell’art. 2476 c.c. l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di S.r.l. Prima della riforma, la giurisprudenza era divisa: parte della dottrina e l’orientamento prevalente di legittimità (Cass. SS.UU. 2017) negavano l’azione, ritenendo che la S.r.l. non fosse più assimilabile alla S.p.A. dopo la riforma del 2003. La novella allinea ora la disciplina della S.r.l. a quella delle S.p.A. (art. 2394 c.c.), riconoscendo ai creditori sociali un’autonoma legittimazione ad agire per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Presupposti dell’azione

L’azione dei creditori richiede due presupposti: l’inosservanza, da parte degli amministratori, degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale; l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti. Il primo presupposto evoca la responsabilità per condotte gestorie pregiudizievoli, quali la prosecuzione dell’attività in perdita oltre la causa di scioglimento, il compimento di operazioni distrattive o la mancata adozione di assetti adeguati ex art. 2086 c.c. Il secondo presupposto è di natura oggettiva: l’insufficienza patrimoniale è verificabile, in sede concorsuale, dalla differenza fra attivo e passivo accertati. Si pensi al caso di Tizio, creditore di una S.r.l. dichiarata in liquidazione giudiziale, che agisca contro l’amministratore Caio per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale.

Rinunzia e transazione

La novella precisa che la rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali, che resta autonoma e indipendente. La transazione conclusa fra società e amministratori è impugnabile dai creditori solo con l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., quando ne ricorrano gli estremi (eventus damni e consilium fraudis). La disciplina è simmetrica a quella dell’art. 2394 c.c. per le S.p.A. e mira a bilanciare l’autonomia negoziale della società con la tutela dei terzi creditori. In sede concorsuale, la legittimazione ad agire spetta al curatore ex art. 255 CCII, in via esclusiva.

Il criterio presuntivo del danno (art. 2486 c.c.)

Il secondo intervento dell’art. 378 CCII riguarda la quantificazione del danno risarcibile in caso di violazione dell’obbligo di gestione conservativa post causa di scioglimento. La norma codifica un criterio presuntivo, ispirato all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità: il danno si presume pari alla differenza fra il patrimonio netto alla data di cessazione dell’amministratore (o di apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data di verificazione della causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti secondo un criterio di normalità. Si pensi al caso di Sempronio, amministratore di una S.r.l. che abbia proseguito l’attività per due anni dopo la perdita integrale del capitale: il danno sarà presunto pari alla riduzione del patrimonio netto nel periodo, salva la prova contraria.

Il criterio sussidiario in mancanza di scritture contabili

Quando, in sede di procedura concorsuale, le scritture contabili manchino o siano irregolari al punto da rendere impossibile la determinazione dei netti patrimoniali, il danno è liquidato in misura pari alla differenza fra attivo e passivo accertati nella procedura. Si tratta di un criterio sussidiario, ma di grande impatto pratico: nelle procedure caratterizzate da contabilità lacunosa, l’amministratore risponde dell’intero deficit concorsuale. La giurisprudenza post-riforma ha confermato che il criterio opera come presunzione iuris tantum, ma la prova contraria è particolarmente onerosa per l’amministratore inadempiente, che dovrà dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico diverso fra la propria condotta e il pregiudizio patrimoniale. L’orientamento prevalente esige inoltre che il curatore alleghi specificamente la riferibilità delle condotte gestorie pregiudizievoli al periodo di carica del singolo amministratore convenuto, con conseguente possibile riparto della responsabilità in caso di pluralità di amministratori succedutisi nel tempo. Si pensi al caso di Caio, amministratore subentrato a Sempronio dopo il verificarsi della causa di scioglimento: la sua responsabilità sarà limitata al periodo successivo all’assunzione della carica, salva diversa prova. Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 non hanno modificato la disposizione, che resta cardine del sistema risarcitorio della responsabilità gestoria e strumento essenziale di tutela della massa concorsuale.

Domande frequenti

I creditori di una S.r.l. possono agire direttamente contro gli amministratori?

Sì, ai sensi del nuovo art. 2476, sesto comma, c.c., introdotto dall’art. 378 CCII. L’azione richiede l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio e l’insufficienza patrimoniale al soddisfacimento dei crediti.

Come si quantifica il danno risarcibile per gestione non conservativa post scioglimento?

Il nuovo art. 2486, terzo comma, c.c. presume il danno pari alla differenza fra patrimonio netto alla cessazione e patrimonio netto alla causa di scioglimento, detratti i costi normali di liquidazione, salva prova contraria.

Cosa accade se mancano o sono irregolari le scritture contabili della società?

Il danno è liquidato pari alla differenza fra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale. Si tratta di una presunzione iuris tantum, ma la prova contraria è particolarmente onerosa per l’amministratore.

La rinuncia della società all’azione di responsabilità blocca i creditori sociali?

No. L’azione dei creditori sociali è autonoma e prescinde dalla rinuncia della società. La transazione è impugnabile solo con l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., quando ricorrano i relativi presupposti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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