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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 304 CCII – Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell’articolo

165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

In sintesi

In sintesi

  • Dalla data del provvedimento di l.c.a. si applicano le norme del Titolo V, capo I, sezioni III e V CCII (effetti per i creditori e sui rapporti pendenti) e l’art. 165 CCII.
  • Operano il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e la cristallizzazione del passivo alla data di apertura.
  • Sono regolati lo scioglimento, la sospensione o la prosecuzione dei rapporti pendenti secondo le scelte del commissario.
  • I poteri del tribunale e del giudice delegato sono esercitati dall’autorità amministrativa vigilante.
  • I poteri del curatore sono esercitati dal commissario liquidatore.
  • Le competenze del comitato dei creditori sono attribuite al comitato di sorveglianza.
Tecnica del rinvio mobile alla liquidazione giudiziale

L’articolo 304 CCII costituisce la chiave di volta del coordinamento tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale, mediante un rinvio mobile alle disposizioni del Titolo V, Capo I, Sezioni III e V del Codice. La Sezione III disciplina gli effetti del provvedimento per i creditori (artt. 150-153 CCII), mentre la Sezione V regola gli effetti sui rapporti giuridici pendenti (artt. 172-192 CCII). Il rinvio si estende all’art. 165 CCII, che disciplina la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari. La tecnica legislativa, che ricalca l’art. 201 della legge fallimentare, evita la duplicazione normativa e assicura la sostanziale identità degli effetti concorsuali tra le due procedure, in coerenza con il principio di parità di trattamento dei creditori.

Effetti per i creditori: divieto di azioni individuali e cristallizzazione

L’apertura della l.c.a. produce gli effetti tipici del concorso: divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore (art. 150 CCII), cristallizzazione dei crediti alla data di apertura, sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari (art. 154 CCII richiamato), conversione dei crediti non scaduti in crediti scaduti (art. 154 CCII). Il creditore Tizio che vantava un credito chirografario verso la società Alfa posta in l.c.a. dovrà presentare la propria istanza di ammissione al passivo nelle forme previste dalle disposizioni speciali della l.c.a. (artt. 207 e seguenti delle leggi speciali, ove non superate dal CCII), abbandonando ogni iniziativa esecutiva individuale. La compensazione resta possibile alle condizioni dell’art. 155 CCII, con applicazione del principio della reciprocità dei crediti anteriori all’apertura.

Disciplina dei rapporti giuridici pendenti

La Sezione V richiamata regola la sorte dei rapporti pendenti al momento dell’apertura della procedura, con la regola generale della sospensione e della facoltà di scelta del commissario tra subentro e scioglimento. Si applicano dunque al commissario le previsioni in tema di contratti di lavoro subordinato (art. 189 CCII), locazioni (art. 178 CCII), affitto d'azienda (art. 184 CCII), contratti di leasing (art. 177 CCII), preliminari di vendita immobiliare trascritti (art. 173 CCII), contratti bancari e finanziari (artt. 180-181 CCII). Il commissario Caio, con l’autorizzazione del comitato di sorveglianza, valuterà caso per caso l’opportunità del subentro in funzione dell’utilità per la massa, considerando il valore dei beni in gioco, gli oneri prededucibili che si genererebbero e le prospettive di realizzo. La scelta deve essere comunicata al contraente in bonis nei termini di legge, decorsi i quali si producono effetti automatici (di regola, scioglimento).

Sostituzione degli organi: modello adattato

Il secondo comma dispone l’adattamento della disciplina richiamata mediante una triplice sostituzione organica: l’autorità amministrativa vigilante prende il posto del tribunale e del giudice delegato; il commissario liquidatore quello del curatore; il comitato di sorveglianza quello del comitato dei creditori. Il meccanismo di traslazione consente l’applicazione delle norme procedurali (autorizzazioni, provvedimenti, reclami) senza alterarne la sostanza, semplicemente sostituendo l’organo competente. Si pensi all’autorizzazione necessaria per la transazione di una controversia: nella liquidazione giudiziale è di competenza del giudice delegato su parere del comitato dei creditori; nella l.c.a. è di competenza dell’autorità vigilante (o del commissario stesso entro determinate soglie) con parere del comitato di sorveglianza. Il rinvio mobile si estende anche ai mezzi di reclamo, con adattamento della competenza decisoria.

Profili applicativi e questioni di coordinamento

Il modello del rinvio, pur garantendo coerenza sistematica, può generare difficoltà interpretative nei casi in cui le norme della liquidazione giudiziale presuppongano strutture procedurali tipicamente giurisdizionali (ad esempio, l’udienza di verifica del passivo). In tali ipotesi, la dottrina prevalente ritiene che le forme procedurali debbano essere adattate alla natura amministrativa della l.c.a., conservando le sostanze e modificando le modalità. Il commissario Sempronio dovrà inoltre coordinare l’applicazione delle norme richiamate con le eventuali disposizioni speciali settoriali (TUB per le banche, CAP per le assicurazioni), che possono prevedere deroghe o specificazioni. La compatibilità delle norme richiamate con la natura amministrativa della procedura costituisce dunque parametro generale di applicazione del rinvio, secondo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza. L’art. 165 CCII, espressamente richiamato, conferma la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari dalla data del provvedimento di apertura, principio cardine del concorso paritario tra creditori.

Domande frequenti

Quali norme della liquidazione giudiziale si applicano alla l.c.a. per effetto dell’art. 304?

Le disposizioni del Titolo V, Capo I, Sezioni III (effetti per i creditori) e V (rapporti giuridici pendenti) e l’art. 165 CCII sulla sospensione degli interessi sui crediti chirografari dalla data di apertura.

I creditori possono iniziare azioni esecutive individuali durante la l.c.a.?

No, vige il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ex art. 150 CCII richiamato. I creditori devono presentare istanza di ammissione al passivo nelle forme della procedura concorsuale amministrativa.

Chi decide la sorte dei contratti pendenti nella liquidazione coatta amministrativa?

Il commissario liquidatore, con l’autorizzazione del comitato di sorveglianza ove richiesta, applicando le regole del Titolo V, Capo I, Sezione V CCII su scioglimento, sospensione o subentro nei rapporti pendenti.

Come si adattano gli organi della liquidazione giudiziale alla l.c.a.?

L’autorità amministrativa vigilante sostituisce tribunale e giudice delegato; il commissario liquidatore sostituisce il curatore; il comitato di sorveglianza sostituisce il comitato dei creditori, mantenendo le competenze.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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