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Art. 239 CCII – Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Ratio della disciplina e raccordo con la riapertura
L’art. 239 CCII completa la disciplina della riapertura della liquidazione giudiziale (artt. 237-238) regolando un profilo cruciale: gli atti compiuti dal debitore nel periodo intercorrente tra la chiusura della prima procedura e la sentenza di riapertura. In tale finestra temporale il debitore riacquista la disponibilità del proprio patrimonio, ma la riapertura impone una rivalutazione retroattiva di quegli atti, per evitare che la cessazione provvisoria della procedura si traduca in uno strumento elusivo della par condicio creditorum. La norma riproduce, con adattamenti, il contenuto dell’abrogato art. 123 l. fall., coordinandolo con il nuovo apparato revocatorio del CCII.
Decorrenza dei termini revocatori dalla sentenza di riapertura
Il comma 1 stabilisce che, per gli atti compiuti dal debitore dopo la chiusura, i termini «sospetti» previsti dagli artt. 164 (atti a titolo gratuito), 166 (atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) e 167 (pagamenti di debiti scaduti effettuati con beni diversi dal denaro) si computano dalla data della sentenza di riapertura e non da quella della sentenza originaria. La scelta è coerente: gli atti pregiudizievoli compiuti durante la prima procedura sarebbero stati colpiti dallo spossessamento, mentre quelli del periodo intermedio sono compiuti da un soggetto pienamente capace, sicché solo la riapertura ne consente la valutazione revocatoria, con termini autonomi che decorrono ex novo.
Atti a titolo gratuito e atti ex art. 169 CCII automaticamente inefficaci
Il comma 2 dichiara «privi di effetto nei confronti dei creditori» due categorie di atti compiuti tra chiusura e riapertura: gli atti a titolo gratuito (donazioni, remissioni, costituzioni di vincoli senza corrispettivo) e i pagamenti di debiti non scaduti, oggetto dell’art. 169 CCII. L’inefficacia opera ex lege, senza necessità di azione revocatoria del curatore: si tratta di una sanzione automatica analoga a quella prevista, per il periodo sospetto ordinario, dagli artt. 163 e 169 CCII. La ragione è la presunzione assoluta di pregiudizio: un debitore che, dopo aver subito una liquidazione giudiziale, compie donazioni o anticipa pagamenti, mostra una condotta incompatibile con la corretta gestione del patrimonio residuo.
Atti a titolo oneroso e onere probatorio
Diverso il regime degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti di debiti scaduti e delle garanzie costituite tra chiusura e riapertura: essi non sono automaticamente inefficaci, ma rientrano nell’orbita degli artt. 166 e 167 CCII, con conseguente azione revocatoria del curatore. I termini biennali o annuali decorrono dalla riapertura, e il curatore dovrà provare la scientia decoctionis del terzo, salvo le ipotesi di inversione dell’onere previste dalla norma. Esempio: Tizio, già sottoposto a liquidazione giudiziale chiusa per insufficienza di attivo, vende a Caio un immobile a prezzo inferiore al valore di mercato sei mesi prima della riapertura; il curatore potrà esperire revocatoria ex art. 166 CCII se sussiste la sproporzione superiore al quarto.
Coordinamento con altre tutele e profili applicativi
La norma va coordinata con l’azione di simulazione, con l’art. 2901 c.c. (revocatoria ordinaria, esperibile dal curatore in via residuale) e con i reati di bancarotta post-fallimentare. L’orientamento prevalente ritiene che la sentenza di riapertura faccia rivivere il regime dello spossessamento ex art. 142 CCII anche per gli atti del periodo intermedio, con conseguente inefficacia ex art. 144 CCII. Sempronio, terzo acquirente in buona fede, può tuttavia invocare le tutele previste dagli artt. 2652 e 2690 c.c. in caso di trascrizione anteriore alla domanda revocatoria. Il curatore deve, dunque, attivarsi tempestivamente per ricostruire la storia patrimoniale del debitore nel periodo «libero», anche tramite accessi all’Anagrafe tributaria e alle banche dati immobiliari.
Profili processuali e termini decadenziali
Le azioni revocatorie del curatore post-riapertura soggiacciono al termine decadenziale triennale dall’apertura, computato secondo l’art. 170 CCII, decorrente in tal caso dalla sentenza di riapertura per gli atti del periodo intermedio. La giurisdizione segue le regole ordinarie: competente il tribunale che ha dichiarato la riapertura, in composizione collegiale ex art. 12 CCII. La pendenza dell’azione revocatoria può essere trascritta a tutela dei creditori ex artt. 2652 n. 5 c.c. (per beni immobili) e 2690 n. 1 c.c. La sentenza di accoglimento ha effetti restitutori, ma non costitutivi: il bene rientra nella massa attiva e i creditori-sostituti partecipano alla distribuzione secondo l’art. 238 CCII. È sempre fatto salvo il rimedio dell’opposizione di terzo (artt. 404 c.p.c.) per i terzi pretermessi nel giudizio revocatorio.
Domande frequenti
Da quando decorrono i termini revocatori per gli atti compiuti tra chiusura e riapertura della liquidazione?
I termini degli artt. 164, 166 e 167 CCII decorrono dalla data della sentenza di riapertura, non da quella della sentenza originaria. Si applicano dunque ex novo ai soli atti del periodo intermedio.
Gli atti a titolo gratuito compiuti tra chiusura e riapertura sono automaticamente inefficaci?
Sì, l’art. 239, comma 2, CCII li dichiara privi di effetto verso i creditori senza necessità di azione revocatoria. La stessa regola vale per i pagamenti di debiti non scaduti ex art. 169 CCII.
Il curatore può revocare le compravendite stipulate dal debitore dopo la chiusura?
Sì, può esercitare la revocatoria ex art. 166 CCII per gli atti a titolo oneroso pregiudizievoli, con termini decorrenti dalla riapertura. Deve provare i presupposti, inclusa la scientia decoctionis del terzo contraente.
I terzi acquirenti in buona fede sono tutelati dalle azioni revocatorie post-riapertura?
Restano applicabili le tutele degli artt. 2652 e 2690 c.c. sulla trascrizione delle domande, oltre alle eccezioni previste dagli artt. 166 e 167 CCII. La buona fede deve essere provata dal terzo secondo l’orientamento prevalente.