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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 224 CCII – Crediti assistiti da prelazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

In sintesi

In sintesi

  • I crediti assistiti da privilegio generale hanno prelazione per capitale, spese e interessi sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare.
  • Concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado di legge.
  • I crediti garantiti da ipoteca, pegno e privilegio speciale hanno prelazione per capitale, spese e interessi sul prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia.
  • Operano i limiti degli artt. 153 e 154 CCII in materia di interessi e spese.
  • La norma garantisce la par condicio creditorum nel rispetto delle cause legittime di prelazione previste dal codice civile.
Inquadramento e rapporto con il codice civile

L’art. 224 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina, nell’ambito del Capo V del Titolo V dedicato alla ripartizione dell’attivo nella liquidazione giudiziale, il diritto di prelazione spettante ai creditori muniti di cause legittime di prelazione (privilegi, pegno, ipoteca). La norma riproduce, con adattamenti, il contenuto dell’art. 54 l. fall. (R.D. 267/1942), abrogato dall’art. 389 CCII con efficacia dal 15 luglio 2022, e si raccorda al sistema sostanziale degli artt. 2741 e seguenti c.c., che individua il principio della par condicio e le sue deroghe. La distinzione tra privilegi generali e speciali si rinviene negli artt. 2746 e seguenti c.c.: i primi gravano sui mobili del debitore considerati nel loro complesso, i secondi su beni determinati. Pegno e ipoteca, regolati rispettivamente dagli artt. 2784 e 2808 c.c., costituiscono diritti reali di garanzia su beni specifici.

Privilegio generale e graduatoria mobiliare

Il comma 1 stabilisce che i creditori muniti di privilegio generale (es. crediti di lavoro ex art. 2751-bis c.c., crediti dello Stato per imposte sui redditi ex art. 2752 c.c.) hanno prelazione, per capitale, spese e interessi, sul ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare. È specificato che operano i limiti degli artt. 153 e 154 CCII, i quali fissano regole sul corso degli interessi (in particolare la sospensione e il decorso degli interessi al tasso legale) e sul trattamento delle spese. Aspetto centrale è la previsione che i crediti con privilegio generale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare. Ciò significa che, sul ricavato dei mobili, non si forma una doppia graduatoria, ma una sola, in cui le posizioni si ordinano secondo il grado fissato dalla legge (artt. 2777 e seguenti c.c.). Si pensi al caso di Tizio, dipendente con credito di lavoro ex art. 2751-bis n. 1 c.c., e di Caio, fornitore con privilegio speciale ex art. 2761 c.c. su una specifica partita di merci: entrambi concorreranno in un’unica graduatoria sul ricavato mobiliare, con prevalenza secondo il grado di legge.

Pegno, ipoteca e privilegio speciale

Il comma 2 disciplina la posizione dei creditori garantiti da pegno, ipoteca e privilegio speciale. Costoro hanno diritto di prelazione, per capitale, spese e interessi (nei limiti degli artt. 153 e 154 CCII), sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. La regola è coerente con la natura del diritto reale di garanzia: la garanzia segue il bene, e il creditore garantito si soddisfa con preferenza sul ricavato della liquidazione di quello specifico cespite. Sempronio, banca ipotecaria su un capannone industriale, si soddisferà con il ricavato della vendita del capannone, secondo le risultanze del conto speciale tenuto dal curatore ai sensi dell’art. 223 CCII. Solo l’eventuale eccedenza confluirà nella massa generale, mentre l’eventuale incapienza darà luogo a un credito chirografario per la parte non soddisfatta (degradazione ex art. 153 CCII).

Limiti agli interessi e alle spese

Il richiamo agli artt. 153 e 154 CCII è centrale per comprendere l’estensione della prelazione. L’art. 153 CCII disciplina il corso degli interessi: per i crediti chirografari, il corso si sospende all’apertura della procedura; per i crediti privilegiati, il corso prosegue al tasso legale (per i crediti ipotecari, fino al limite previsto dall’art. 2855 c.c.). L’art. 154 CCII riguarda invece le spese recuperabili in via privilegiata: vi rientrano le spese di esecuzione e di insinuazione, nei limiti tassativi previsti. La distinzione è rilevante: un creditore ipotecario può vantare prelazione su capitale, interessi maturati nei limiti di legge e spese strettamente necessarie, ma non su interessi moratori illimitati o su voci accessorie estranee alla disciplina concorsuale. L’orientamento prevalente esclude, in particolare, che il creditore garantito possa pretendere in prededuzione spese sostenute al di fuori del concorso.

Concorsi tra prelazioni e riflessi sul riparto

Quando sullo stesso bene gravano più garanzie (es. ipoteche di grado diverso) o si verifica concorso tra privilegio speciale e ipoteca, si applicano le regole degli artt. 2748 e seguenti c.c. e dell’art. 2780 c.c. La precedenza è fissata dalla legge e, in caso di iscrizioni ipotecarie, dalla data di trascrizione. Il curatore, in sede di predisposizione del piano di riparto ex art. 227 CCII, deve indicare l’ordine di soddisfacimento e i limiti di prelazione, sottoponendo il piano all’approvazione del giudice delegato. I creditori possono proporre osservazioni e, in caso di disaccordo, reclamo ex art. 133 CCII. La corretta applicazione dell’art. 224 CCII è dunque presupposto per la legittimità del riparto e per la tutela delle posizioni dei creditori muniti di cause legittime di prelazione.

Domande frequenti

Su quali beni si soddisfano i creditori con privilegio generale nella liquidazione giudiziale?

Sul ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare, in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado fissato dalla legge.

Come si soddisfano i creditori ipotecari e pignoratizi nella liquidazione giudiziale?

Hanno prelazione su capitale, spese e interessi sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia, nei limiti previsti dagli artt. 153 e 154 CCII.

Cosa prevedono gli artt. 153 e 154 CCII richiamati dall’art. 224?

Disciplinano il corso degli interessi sui crediti privilegiati (che prosegue al tasso legale entro limiti di legge) e le spese recuperabili in via privilegiata nel concorso.

Cosa succede se il bene vincolato non basta a soddisfare il creditore garantito?

Per la parte incapiente, il credito si degrada a chirografario ex art. 153 CCII e concorre con gli altri crediti non privilegiati sulla massa residua.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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