Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 40 del DPR 131/1986 enuncia il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
- Gli atti relativi a operazioni soggette a IVA scontano l’imposta di registro in misura fissa, non proporzionale.
- Si evita così la doppia imposizione proporzionale sulla stessa operazione.
- Esistono eccezioni, in particolare per alcune locazioni e cessioni immobiliari, dove il registro può applicarsi in misura proporzionale anche in presenza di IVA.
La norma (art. 40, comma 1, DPR 131/1986)
«Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’articolo 7 e quelle di cui al sesto comma del successivo articolo 21 […].»
| Operazione | IVA | Registro |
|---|---|---|
| Cessione di beni/servizi soggetta a IVA | Applicata | Misura fissa |
| Cessione di fabbricato strumentale | Spesso applicata | Eccezione: proporzionale |
| Locazione di fabbricato strumentale | Possibile | Eccezione: proporzionale |
| Cessione tra privati (no IVA) | Non applicata | Proporzionale |
Tre casi pratici
Vendita di merce con fattura IVA
Un’impresa vende beni a un cliente con fattura soggetta a IVA e l’atto va registrato.
Cosa fare: Applicare il registro in misura fissa per il principio di alternatività: l’operazione sconta l’IVA e non il registro proporzionale.
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Cessione di fabbricato strumentale
Una società cede un capannone strumentale con IVA.
Cosa fare: Verificare l’eccezione: per i fabbricati strumentali il registro può applicarsi in misura proporzionale (oltre a ipotecarie e catastali) pur in presenza di IVA.
Vendita di immobile tra privati
Due privati compravendono un appartamento senza IVA.
Cosa fare: Si applica il registro proporzionale (con l’eventuale agevolazione prima casa): l’alternatività non opera perché manca l’IVA.
Spunti pratici
- Sono considerate ‘soggette a IVA’ anche alcune operazioni non imponibili o esenti, ai fini dell’alternatività.
- Per gli immobili vanno valutate anche le imposte ipotecaria e catastale, che seguono regole proprie.
- L’errata applicazione (proporzionale invece che fissa) è recuperabile: verificare il regime IVA dell’operazione.
Norme collegate
- Interpretazione degli atti (art. 20 TUR)
- Agevolazione prima casa (nota II-bis)
- Momento di effettuazione IVA (art. 6)
Fonti affidabili
- DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 40 (TUR)
- DPR 633/1972 (disciplina IVA)
- Agenzia delle Entrate, imposte indirette sugli atti
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Domande frequenti
Cos'è l'alternatività IVA-registro?
Il principio per cui gli atti soggetti a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa, non proporzionale, per evitare la doppia imposizione.
Ci sono eccezioni?
Sì, in particolare per cessioni e locazioni di fabbricati strumentali, dove il registro può applicarsi in misura proporzionale anche con IVA.
E le vendite tra privati?
Senza IVA si applica il registro proporzionale, con l'eventuale agevolazione prima casa.