Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa dice l’art. 1337 c.c.

«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.»

È la regola che governa la fase prima del contratto. Non obbliga a concludere – ognuno resta libero di non firmare – ma impone che la trattativa si svolga con lealtà e correttezza. Chi viola questo dovere risponde dei danni causati alla controparte.

Quando scatta la responsabilità

I casi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza:

Quanto si può chiedere: l’interesse negativo

Il risarcimento è circoscritto all’interesse negativo, cioè a ciò che la parte non avrebbe perso se non avesse confidato nella conclusione del contratto:

Voce Risarcibile come interesse negativo?
Spese sostenute per la trattativa (consulenze, perizie, viaggi)
Perdita di altre occasioni di affare rinunciate per confidare in quella trattativa
Utile che si sarebbe ricavato dal contratto se fosse stato concluso (interesse positivo) No

Che tipo di responsabilità è (e perché conta)

La qualificazione incide su prescrizione e onere della prova. L’orientamento tradizionale e tuttora prevalente considera la responsabilità precontrattuale di natura extracontrattuale (aquiliana), con prescrizione di 5 anni; una nota pronuncia (Cass. n. 14188/2016) l’ha invece ricondotta alla responsabilità “da contatto sociale”, di tipo contrattuale (prescrizione decennale). In pratica conviene agire con tempestività e documentare bene la condotta scorretta e i danni.

Tre casi pratici

Caso 1 – Trattativa avanzata abbandonata all’improvviso

Scenario. Dopo mesi di trattative, scambio di bozze e richieste di documenti, una parte interrompe senza motivo proprio prima della firma.

Inquadramento. Se l’affidamento nella conclusione era ragionevole e l’abbandono ingiustificato, scatta la responsabilità ex art. 1337: risarcibili spese e occasioni perse (interesse negativo).

Cosa conservare

  • email e bozze che mostrano lo stato avanzato;
  • spese sostenute;
  • altre offerte rifiutate per quella trattativa;
  • assenza di un motivo per il recesso.

Caso 2 – Causa di invalidità taciuta

Scenario. Una parte sa che il contratto è viziato (es. mancanza di un’autorizzazione) ma non lo dice; l’altra scopre dopo il danno.

Inquadramento. È la fattispecie dell’art. 1338: chi conosce o deve conoscere la causa di invalidità e non ne informa la controparte risarcisce il danno da questa subito per aver confidato nella validità.

Cosa conservare

  • elemento di invalidità e chi lo conosceva;
  • prova della reticenza;
  • spese fatte confidando nella validità;
  • cronologia.

Caso 3 – Trattativa “civetta” senza intenzione di concludere

Scenario. Un’impresa avvia trattative solo per carpire informazioni o tenere impegnato un concorrente, senza reale volontà di firmare.

Inquadramento. La condotta è contraria a buona fede: il comportamento sleale nelle trattative è fonte di responsabilità precontrattuale.

Cosa conservare

  • contenuto e durata delle trattative;
  • informazioni richieste/ottenute;
  • segnali di assenza di reale interesse;
  • danni subiti.

Spunti pratici

Prima o durante una trattativa importante puoi far verificare lettera di intenti, obblighi informativi e rischi.

Norme e fonti collegate

Codice civile: art. 1337 (trattative e buona fede), art. 1338 (conoscenza delle cause d’invalidità), art. 1375 (buona fede nell’esecuzione), art. 2043 (risarcimento per fatto illecito).

Fonti affidabili

Domande frequenti

Sono libero di non concludere un contratto?

Sì. L’art. 1337 non obbliga a firmare: impone solo di comportarsi con lealtà. Si risponde se si interrompe una trattativa avanzata senza giustificazione, tradendo l’affidamento creato.

Quando il recesso dalle trattative è illecito?

Quando le trattative hanno raggiunto uno stadio tale da far ragionevolmente confidare nella conclusione e l’abbandono avviene senza un giustificato motivo.

Cosa posso ottenere come risarcimento?

L’interesse negativo: le spese sostenute per la trattativa e la perdita di altre occasioni rinunciate. Non l’utile del contratto che non è stato concluso (interesse positivo).

Che natura ha la responsabilità precontrattuale?

È discussa: l’orientamento prevalente la considera extracontrattuale (art. 2043, prescrizione 5 anni); una pronuncia (Cass. 14188/2016) l’ha qualificata come responsabilità da contatto sociale, di natura contrattuale.

Cosa succede se mi tacciono una causa di invalidità?

Chi conosce o deve conoscere una causa di invalidità e non la comunica risarcisce il danno subito da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto (art. 1338 c.c.).

Serve una lettera di intenti?

È utile: chiarisce cosa è vincolante e cosa no nelle trattative complesse, riducendo le incertezze sull’affidamento e sulle responsabilità.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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