Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 86 del TUIR disciplina le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi dai beni-merce.
- Concorrono al reddito se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdita/danno, o assegnazione ai soci/destinazione extra-impresa.
- La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo (o l’indennizzo) e il costo non ammortizzato del bene.
- Se il bene è posseduto da almeno tre anni, la plusvalenza può essere rateizzata in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, fino al quarto.
La norma (art. 86, commi 1, 2 e 4, TUIR)
«1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa […] concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; […] 2. […] la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. […] 4. Le plusvalenze realizzate […] concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni […] in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.»
| Situazione | Trattamento |
|---|---|
| Cessione a titolo oneroso | Plusvalenza = corrispettivo − costo non ammortizzato |
| Risarcimento per perdita/danno | Plusvalenza imponibile |
| Assegnazione ai soci / uso extra-impresa | Plusvalenza = valore normale − costo non ammortizzato |
| Bene posseduto da almeno 3 anni | Rateizzazione fino a 5 quote costanti |
Tre casi pratici
Vendita di un capannone con utile
Un’impresa vende un capannone a un prezzo superiore al costo residuo non ammortizzato.
Cosa fare: Calcolare la plusvalenza come differenza tra prezzo e costo non ammortizzato; se l’immobile è posseduto da almeno tre anni, optare in dichiarazione per la rateizzazione in cinque anni.
Macchinario distrutto e risarcito
Un macchinario va distrutto e l’assicurazione liquida un indennizzo superiore al valore residuo.
Cosa fare: L’indennizzo genera una plusvalenza imponibile; anche qui, se il bene era posseduto da almeno tre anni, è possibile rateizzare l’imposizione.
Bene assegnato al socio
Un bene strumentale viene assegnato a un socio uscendo dal patrimonio dell’impresa.
Cosa fare: La plusvalenza si calcola sul valore normale del bene rispetto al costo non ammortizzato: l’assegnazione è destinazione a finalità estranea e va tassata.
Spunti pratici
- La scelta della rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi: in mancanza la plusvalenza è tassata interamente nell’anno.
- Per le partecipazioni con i requisiti PEX si applica invece l’esenzione dell’art. 87, non la tassazione integrale.
- Le minusvalenze simmetriche sono deducibili secondo l’art. 101.
- Anche la cessione dell’azienda con avviamento genera plusvalenza imponibile.
Norme collegate
- PEX esenzione plusvalenze (art. 87)
- Minusvalenze e perdite (art. 101)
- Cessione di azienda (art. 2558 c.c.)
Fonti affidabili
- TUIR, DPR 917/1986, art. 86
- TUIR, art. 87 (plusvalenze esenti PEX)
- Agenzia delle Entrate, redditi d’impresa
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Domande frequenti
Quando una plusvalenza d'impresa è tassata?
Quando è realizzata con cessione onerosa, risarcimento per perdita/danno o assegnazione ai soci; è pari alla differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato.
Posso rateizzare la plusvalenza?
Sì, se il bene è posseduto da almeno tre anni puoi tassarla in quote costanti fino a cinque esercizi, indicando la scelta in dichiarazione.
E se vendo l'azienda?
Anche la cessione dell'azienda, compreso l'avviamento, genera una plusvalenza imponibile.