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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento [1].

Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma [2].

Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza [3].

Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice [4].

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

Articolo aggiunto dall’art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353.

La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile 1996, n. 119 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.

[1] Comma modificato dall’art. 16, comma 1a, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

[2] Comma sostituito dall’art. 16, comma 1b, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

[3] Comma inserito dall’art. 16, comma 1c, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40.

[4] Comma inserito dall’art. 16, comma 1c, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Correzione errori materiali e calcolo in qualunque tempo
  • Revocazione per errore di fatto entro 60 giorni da notificazione o 6 mesi da pubblicazione
  • Ricorsi secondo artt. 365 ss., pronuncia con ordinanza o rinvio a udienza

Errori materiali o di calcolo della Cassazione possono essere corretti su richiesta in qualsiasi tempo; revocazione per errore di fatto entro 60 giorni o 6 mesi dalla pubblicazione.

Ratio

La sentenza della Cassazione, pur nella sua autorità, non è immune da errori materiali, di calcolo o di fatto. Questi ultimi, sebbene rari, possono incidere pesantemente sulla situazione giuridica delle parti. L'articolo bilancia il principio di stabilità della cosa giudicata con l'esigenza di correggere vizi manifesti. La correzione è atto intrinseco (la Corte può rilevarla d'ufficio), la revocazione è rimedio autonomo.

Analisi

La norma distingue: (1) Errori materiali/calcolo (art. 287): correggibili in qualsiasi tempo, sia su richiesta che d'ufficio da parte della Corte. Esempi: trascrizione sbagliata di una somma, mancata sottoscrizione, omissione di dispositivo. (2) Errore di fatto (art. 395 n.4): revocabile tramite ricorso autonomo entro termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione oppure sei mesi dalla pubblicazione (a scelta del ricorrente il termine più favorevole). La pronuncia sulla correzione segue artt. 380-bis (decisione sommaria); sulla revocazione la Corte pronuncia con la stessa procedura, oppure rinvia a udienza se necessaria.

Quando si applica

Errori materiali: sempre correggibili, anche decenni dopo la sentenza. Revocazione per errore di fatto: entro i termini indicati. L'istituto non copre errori di diritto — per questi non c'è rimedio una volta passata in giudicato la sentenza di cassazione. La revocazione è esperibile senza impedimento per un nuovo giudizio sulla medesima questione, a differenza della revocazione ordinaria (art. 395) che opera su sentenze di merito.

Connessioni

Connessa agli artt. 365 ss. (ricorso per cassazione), 287 (correzione errori), 395 (revocazione ordinaria, cui l'art. 391-bis rinvia per la definizione di errore di fatto), 380-bis (procedimento sommario). Collegata anche all'art. 391-ter (altri casi di revocazione). La norma specializza i rimedi ordinari in ambito cassatorio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra correzione e revocazione di sentenza cassazione?

Correzione riguarda errori materiali, di calcolo o di trascrizione — correggibili in qualsiasi momento e anche d'ufficio dalla Corte. Revocazione riguarda errori di fatto e ha termini perentori (60 giorni o 6 mesi) — è rimedio esperibile su richiesta della parte interessata.

Quando devo proporre ricorso per revocazione?

Entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza cassatoria, oppure entro sei mesi dalla pubblicazione. Scegli il termine più favorevole. Superati questi termini, il ricorso è improcedibile.

Cosa costituisce 'errore di fatto' nella sentenza cassazione?

Un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti, ma la sentenza lo ha ritenuto inesistente, oppure viceversa. L'errore deve risultare dagli atti della causa e il fatto non deve essere stato controverso in giudizio.

Posso chiedere correzione d'ufficio oppure devo presentare una richiesta?

Per errori materiali e di calcolo, la Corte può correggerli d'ufficio in qualsiasi tempo. Tuttavia, è prudente presentare istanza scritta affinché la correzione sia tempestiva e documentata.

Se ottengo revocazione della cassazione, cosa succede al processo?

La Corte rinvia la causa al giudice di origine se necessari ulteriori accertamenti di fatto, altrimenti decide direttamente nel merito. I termini per riassumere il giudizio di rinvio rimangono ordinari (tre mesi da pubblicazione).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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