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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 178 c.p.c. – Controllo del collegio sulle ordinanze

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio [1].

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi [2].

[abrogato] Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell’articolo 279 quarto comma, e dell’articolo 280 [3].

[abrogato] Il provvedimento del collegio è limitato all’ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, nè totali nè parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d’ufficio, può limitarsi a rimettere con l’ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190 [3].

[abrogato] L’esecuzione dell’ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d’urgenza, l’abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo [3].

[1] Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, L. 26 novembre 1990, n. 353.

[2] Comma così modificato dall’art. 15, comma 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.

[3] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

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In sintesi

  • Disciplina il controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore non definitive
  • Le ordinanze sono di regola modificabili e revocabili dallo stesso giudice istruttore (art. 177 c.p.c.)
  • Se l'ordinanza non e' revocabile, la parte pregiudicata puo' proporre reclamo al collegio
  • Reclamo immediato e' previsto contro le ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo (art. 308 c.p.c.)
  • Disciplina riformata dalla L. 353/1990 e dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia)

Le ordinanze del giudice istruttore sono modificabili e revocabili; se non revocabili, la parte pregiudicata può proporre reclamo al collegio.

Ratio della norma

L'art. 178 c.p.c. realizza un fondamentale meccanismo di controllo collegiale sulle decisioni monocratiche del giudice istruttore, garantendo un bilanciamento tra l'esigenza di celerita' del processo e la tutela delle parti contro provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli. La norma si fonda sul principio che le ordinanze istruttorie, avendo natura ordinatoria e non decisoria, devono restare sempre suscettibili di rivisitazione, sia da parte dello stesso giudice che le ha emesse, sia, in casi specifici, da parte del collegio.

Analisi del testo

Il primo comma stabilisce il principio generale della modificabilita' e revocabilita' delle ordinanze del giudice istruttore, in armonia con l'art. 177 c.p.c. Il secondo comma introduce il rimedio del reclamo al collegio quando l'ordinanza non sia piu' revocabile dal giudice istruttore stesso. Il terzo comma disciplina il reclamo immediato contro le ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo, rinviando all'art. 308 c.p.c. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha coordinato la norma con la nuova struttura del processo civile.

Quando si applica

La norma trova applicazione esclusivamente nei procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c.), dove esiste la dualita' tra giudice istruttore e collegio. Il reclamo al collegio e' ammissibile quando l'ordinanza istruttoria abbia natura definitiva su questioni processuali o pregiudichi diritti delle parti, mentre per le ordinanze meramente ordinatorie resta esperibile la richiesta di revoca al giudice istruttore.

Connessioni con altre norme

L'art. 178 c.p.c. si coordina strettamente con l'art. 177 c.p.c. sulla generale modificabilita' delle ordinanze, con l'art. 308 c.p.c. sul reclamo contro le ordinanze di estinzione, e con l'art. 50-bis c.p.c. che individua i casi di tribunale in composizione collegiale. Rilevanti anche i collegamenti con gli artt. 187 e 279 c.p.c. sulla distinzione tra provvedimenti istruttori e decisori.

Domande frequenti

Tutte le ordinanze del giudice istruttore sono reclamabili al collegio?

No, il reclamo al collegio e' ammissibile solo per le ordinanze non revocabili dal giudice istruttore stesso e per quelle che dichiarano l'estinzione del processo. Per le ordinanze ordinatorie modificabili va invece presentata istanza di revoca al medesimo giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c.

Entro quale termine si propone il reclamo contro l'ordinanza di estinzione?

Il reclamo immediato contro le ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo segue la disciplina dell'art. 308 c.p.c., che prevede un termine di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione del provvedimento, a seconda dei casi.

Il reclamo al collegio sospende l'efficacia dell'ordinanza impugnata?

Il reclamo al collegio non ha effetto sospensivo automatico, ma il collegio puo' adottare i provvedimenti opportuni per evitare pregiudizi alle parti. La sospensione puo' essere disposta in presenza di gravi motivi, su istanza della parte reclamante.

L'art. 178 c.p.c. si applica anche al tribunale monocratico?

No, la norma presuppone la dualita' tra giudice istruttore e collegio, propria del tribunale in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c. Nel tribunale monocratico le ordinanze sono modificabili e revocabili dallo stesso giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c., senza che si configuri il rimedio del reclamo collegiale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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