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Art. 65 c.p.c. – Custode
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato [1].
[1] Comma così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il custode conserva e amministra i beni pignorati o sequestrati; il compenso è fissato con decreto dal giudice competente.
Ratio della norma
L'art. 65 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire la conservazione del valore dei beni sottoposti a pignoramento o sequestro durante il periodo intercorrente tra il vincolo cautelare o esecutivo e la definitiva destinazione del bene. Senza una figura dedicata alla custodia, il debitore potrebbe deteriorare, alienare o sottrarre i beni, vanificando la tutela del creditore. Il custode si inserisce quindi come soggetto terzo, responsabile dell'integrità patrimoniale del compendio pignorato o sequestrato, nell'interesse sia del creditore procedente sia della corretta amministrazione della giustizia.
Analisi del testo
Il primo comma affida la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati a un custode, salvo diversa previsione di legge. La norma ha portata generale e residuale: si applica ogni volta che disposizioni speciali non regolino diversamente la custodia. Il custode non è un mero detentore passivo ma un amministratore attivo, tenuto a compiere gli atti necessari alla conservazione e, ove previsto, alla gestione produttiva del bene. Il secondo comma disciplina il compenso, rimettendone la determinazione al giudice competente: al giudice dell'esecuzione quando la nomina è effettuata dall'ufficiale giudiziario (ipotesi tipica del pignoramento mobiliare), al giudice che ha proceduto alla nomina in tutti gli altri casi. Il compenso è stabilito con decreto, provvedimento di natura non contenziosa adottato d'ufficio o su istanza del custode.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i procedimenti esecutivi e cautelari in cui sia disposto un vincolo su beni mobili o immobili. In via tipica opera nel pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513 ss. c.p.c.), dove l'ufficiale giudiziario nomina custode il debitore stesso o un terzo; nel pignoramento immobiliare (art. 559 c.p.c.), dove il debitore è nominato custode salvo diverso provvedimento del giudice; nei sequestri giudiziari e conservativi (artt. 670-671 c.p.c.). L'orientamento prevalente ritiene che la norma si applichi in via sussidiaria anche a fattispecie non espressamente disciplinate, ogniqualvolta sorga l'esigenza di affidare beni a un soggetto responsabile della loro conservazione.
Connessioni con altre norme
L'art. 65 c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 521 c.p.c. (custodia nel pignoramento mobiliare), l'art. 559 c.p.c. (custodia nell'espropriazione immobiliare) e l'art. 676 c.p.c. (nomina del custode nel sequestro). Sul piano delle responsabilità, il custode risponde dei danni cagionati ai sensi dell'art. 67 c.p.c., e la sua condotta è presidiata penalmente dall'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e dall'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro).
Domande frequenti
Chi può essere nominato custode dei beni pignorati?
La legge non impone requisiti soggettivi rigidi: custode può essere il debitore stesso, un terzo di fiducia dell'ufficiale giudiziario o del giudice, oppure un professionista iscritto negli appositi elenchi. In linea generale i tribunali tendono a nominare il debitore per i beni mobili, salvo ragioni di opportunità che suggeriscano un terzo.
Quali obblighi ha il custode nominato ai sensi dell'art. 65 c.p.c.?
Il custode è tenuto a conservare i beni nello stato in cui li ha ricevuti, a compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari al mantenimento del loro valore e a rendere conto al giudice. Non può alienare, gravare o deteriorare i beni senza autorizzazione. Risponde dei danni derivanti dall'inosservanza di questi obblighi ai sensi dell'art. 67 c.p.c.
Come viene determinato il compenso del custode?
Il compenso è stabilito dal giudice con decreto: spetta al giudice dell'esecuzione quando la nomina è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario, e al giudice che ha disposto la nomina in ogni altro caso. In linea generale il giudice tiene conto della durata dell'incarico, della natura e del valore dei beni e dell'attività concretamente svolta.
Cosa succede se il custode non adempie ai propri obblighi?
Il custode inadempiente può essere revocato dal giudice e sostituito. Sul piano civile risponde dei danni causati alla procedura e ai creditori. Sul piano penale, la sottrazione o il danneggiamento dei beni in custodia integra tipicamente il reato di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro).
L'art. 65 c.p.c. si applica anche al sequestro cautelare?
Sì. La norma ha portata generale e si applica sia all'esecuzione forzata (pignoramento mobiliare e immobiliare) sia ai procedimenti cautelari che comportino un vincolo su beni (sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.), salvo che norme speciali non dispongano diversamente.