Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 c.p.c. – Custode

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.

In sintesi

  • Il custode è il soggetto incaricato della conservazione e amministrazione dei beni pignorati o sequestrati.
  • La nomina spetta all'ufficiale giudiziario o al giudice, secondo il tipo di procedura.
  • La norma si applica in via residuale, quando la legge non preveda diversamente.
  • Il compenso è liquidato con decreto dal giudice competente in base all'attività svolta.
  • Il custode risponde civilmente e penalmente per i danni da inadempimento.
Indice dei contenuti

Il custode conserva e amministra i beni pignorati o sequestrati; il compenso è fissato con decreto dal giudice competente.

Ratio della norma

L'art. 65 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire la conservazione del valore dei beni sottoposti a pignoramento o sequestro durante il periodo intercorrente tra il vincolo cautelare o esecutivo e la definitiva destinazione del bene. Senza una figura dedicata alla custodia, il debitore potrebbe deteriorare, alienare o sottrarre i beni, vanificando la tutela del creditore. Il custode si inserisce quindi come soggetto terzo, responsabile dell'integrità patrimoniale del compendio pignorato o sequestrato, nell'interesse sia del creditore procedente sia della corretta amministrazione della giustizia.

Analisi del testo

Il primo comma affida la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati a un custode, salvo diversa previsione di legge. La norma ha portata generale e residuale: si applica ogni volta che disposizioni speciali non regolino diversamente la custodia. Il custode non è un mero detentore passivo ma un amministratore attivo, tenuto a compiere gli atti necessari alla conservazione e, ove previsto, alla gestione produttiva del bene. Il secondo comma disciplina il compenso, rimettendone la determinazione al giudice competente: al giudice dell'esecuzione quando la nomina è effettuata dall'ufficiale giudiziario (ipotesi tipica del pignoramento mobiliare), al giudice che ha proceduto alla nomina in tutti gli altri casi. Il compenso è stabilito con decreto, provvedimento di natura non contenziosa adottato d'ufficio o su istanza del custode.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i procedimenti esecutivi e cautelari in cui sia disposto un vincolo su beni mobili o immobili. In via tipica opera nel pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513 ss. c.p.c.), dove l'ufficiale giudiziario nomina custode il debitore stesso o un terzo; nel pignoramento immobiliare (art. 559 c.p.c.), dove il debitore è nominato custode salvo diverso provvedimento del giudice; nei sequestri giudiziari e conservativi (artt. 670-671 c.p.c.). L'orientamento prevalente ritiene che la norma si applichi in via sussidiaria anche a fattispecie non espressamente disciplinate, ogniqualvolta sorga l'esigenza di affidare beni a un soggetto responsabile della loro conservazione.

Connessioni con altre norme

L'art. 65 c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 521 c.p.c. (custodia nel pignoramento mobiliare), l'art. 559 c.p.c. (custodia nell'espropriazione immobiliare) e l'art. 676 c.p.c. (nomina del custode nel sequestro). Sul piano delle responsabilità, il custode risponde dei danni cagionati ai sensi dell'art. 67 c.p.c., e la sua condotta è presidiata penalmente dall'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e dall'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro).

Casi pratici

Caso 1: Pignoramento mobiliare con nomina del debitore come custode

Tizio, creditore di Caio per €15.000, ottiene un pignoramento mobiliare. L'ufficiale giudiziario accede nell'abitazione di Caio, redige il verbale e, in mancanza di altri soggetti disponibili, nomina Caio stesso custode dei beni pignorati (arredi, elettrodomestici). Caio è così obbligato a conservare i beni e a tenerli a disposizione della procedura; se li alienasse o deteriorasse, risponderebbe penalmente e civilmente.

Caso 2: Sequestro giudiziario di beni aziendali con nomina di custode terzo

Sempronio e Caio sono soci in lite per la proprietà di un macchinario industriale. Il tribunale concede il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e nomina custode un professionista terzo. Il custode provvede alla conservazione e alla manutenzione ordinaria del macchinario per tutta la durata del giudizio di merito. Al termine, il giudice liquida il compenso con decreto.

Caso 3: Espropriazione immobiliare e sostituzione del custode

Nell'ambito di un'esecuzione immobiliare promossa da Tizio contro Caio, quest'ultimo è inizialmente nominato custode dell'immobile pignorato. Accertato che Caio omette di effettuare le manutenzioni necessarie e subaffitta abusivamente l'immobile, il giudice dell'esecuzione nomina custode Sempronio, professionista di fiducia del tribunale.

Domande frequenti

Chi può essere nominato custode dei beni pignorati?

La legge non impone requisiti soggettivi rigidi: custode può essere il debitore stesso, un terzo di fiducia dell'ufficiale giudiziario o del giudice, oppure un professionista iscritto negli appositi elenchi. In linea generale i tribunali tendono a nominare il debitore per i beni mobili, salvo ragioni di opportunità che suggeriscano un terzo.

Quali obblighi ha il custode nominato ai sensi dell'art. 65 c.p.c.?

Il custode è tenuto a conservare i beni nello stato in cui li ha ricevuti, a compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari al mantenimento del loro valore e a rendere conto al giudice. Non può alienare, gravare o deteriorare i beni senza autorizzazione. Risponde dei danni derivanti dall'inosservanza di questi obblighi ai sensi dell'art. 67 c.p.c.

Come viene determinato il compenso del custode?

Il compenso è stabilito dal giudice con decreto: spetta al giudice dell'esecuzione quando la nomina è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario, e al giudice che ha disposto la nomina in ogni altro caso. In linea generale il giudice tiene conto della durata dell'incarico, della natura e del valore dei beni e dell'attività concretamente svolta.

Cosa succede se il custode non adempie ai propri obblighi?

Il custode inadempiente può essere revocato dal giudice e sostituito. Sul piano civile risponde dei danni causati alla procedura e ai creditori. Sul piano penale, la sottrazione o il danneggiamento dei beni in custodia integra tipicamente il reato di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro).

L'art. 65 c.p.c. si applica anche al sequestro cautelare?

Sì. La norma ha portata generale e si applica sia all'esecuzione forzata (pignoramento mobiliare e immobiliare) sia ai procedimenti cautelari che comportino un vincolo su beni (sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.), salvo che norme speciali non dispongano diversamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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