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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 65 c.p.c. – Custode

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato [1].

[1] Comma così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

In sintesi

  • Il custode è il soggetto incaricato della conservazione e amministrazione dei beni pignorati o sequestrati.
  • La nomina spetta all'ufficiale giudiziario o al giudice, secondo il tipo di procedura.
  • La norma si applica in via residuale, quando la legge non preveda diversamente.
  • Il compenso è liquidato con decreto dal giudice competente in base all'attività svolta.
  • Il custode risponde civilmente e penalmente per i danni da inadempimento.

Il custode conserva e amministra i beni pignorati o sequestrati; il compenso è fissato con decreto dal giudice competente.

Ratio della norma

L'art. 65 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire la conservazione del valore dei beni sottoposti a pignoramento o sequestro durante il periodo intercorrente tra il vincolo cautelare o esecutivo e la definitiva destinazione del bene. Senza una figura dedicata alla custodia, il debitore potrebbe deteriorare, alienare o sottrarre i beni, vanificando la tutela del creditore. Il custode si inserisce quindi come soggetto terzo, responsabile dell'integrità patrimoniale del compendio pignorato o sequestrato, nell'interesse sia del creditore procedente sia della corretta amministrazione della giustizia.

Analisi del testo

Il primo comma affida la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati a un custode, salvo diversa previsione di legge. La norma ha portata generale e residuale: si applica ogni volta che disposizioni speciali non regolino diversamente la custodia. Il custode non è un mero detentore passivo ma un amministratore attivo, tenuto a compiere gli atti necessari alla conservazione e, ove previsto, alla gestione produttiva del bene. Il secondo comma disciplina il compenso, rimettendone la determinazione al giudice competente: al giudice dell'esecuzione quando la nomina è effettuata dall'ufficiale giudiziario (ipotesi tipica del pignoramento mobiliare), al giudice che ha proceduto alla nomina in tutti gli altri casi. Il compenso è stabilito con decreto, provvedimento di natura non contenziosa adottato d'ufficio o su istanza del custode.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i procedimenti esecutivi e cautelari in cui sia disposto un vincolo su beni mobili o immobili. In via tipica opera nel pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513 ss. c.p.c.), dove l'ufficiale giudiziario nomina custode il debitore stesso o un terzo; nel pignoramento immobiliare (art. 559 c.p.c.), dove il debitore è nominato custode salvo diverso provvedimento del giudice; nei sequestri giudiziari e conservativi (artt. 670-671 c.p.c.). L'orientamento prevalente ritiene che la norma si applichi in via sussidiaria anche a fattispecie non espressamente disciplinate, ogniqualvolta sorga l'esigenza di affidare beni a un soggetto responsabile della loro conservazione.

Connessioni con altre norme

L'art. 65 c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 521 c.p.c. (custodia nel pignoramento mobiliare), l'art. 559 c.p.c. (custodia nell'espropriazione immobiliare) e l'art. 676 c.p.c. (nomina del custode nel sequestro). Sul piano delle responsabilità, il custode risponde dei danni cagionati ai sensi dell'art. 67 c.p.c., e la sua condotta è presidiata penalmente dall'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e dall'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro).

Domande frequenti

Chi può essere nominato custode dei beni pignorati?

La legge non impone requisiti soggettivi rigidi: custode può essere il debitore stesso, un terzo di fiducia dell'ufficiale giudiziario o del giudice, oppure un professionista iscritto negli appositi elenchi. In linea generale i tribunali tendono a nominare il debitore per i beni mobili, salvo ragioni di opportunità che suggeriscano un terzo.

Quali obblighi ha il custode nominato ai sensi dell'art. 65 c.p.c.?

Il custode è tenuto a conservare i beni nello stato in cui li ha ricevuti, a compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari al mantenimento del loro valore e a rendere conto al giudice. Non può alienare, gravare o deteriorare i beni senza autorizzazione. Risponde dei danni derivanti dall'inosservanza di questi obblighi ai sensi dell'art. 67 c.p.c.

Come viene determinato il compenso del custode?

Il compenso è stabilito dal giudice con decreto: spetta al giudice dell'esecuzione quando la nomina è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario, e al giudice che ha disposto la nomina in ogni altro caso. In linea generale il giudice tiene conto della durata dell'incarico, della natura e del valore dei beni e dell'attività concretamente svolta.

Cosa succede se il custode non adempie ai propri obblighi?

Il custode inadempiente può essere revocato dal giudice e sostituito. Sul piano civile risponde dei danni causati alla procedura e ai creditori. Sul piano penale, la sottrazione o il danneggiamento dei beni in custodia integra tipicamente il reato di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro).

L'art. 65 c.p.c. si applica anche al sequestro cautelare?

Sì. La norma ha portata generale e si applica sia all'esecuzione forzata (pignoramento mobiliare e immobiliare) sia ai procedimenti cautelari che comportino un vincolo su beni (sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.), salvo che norme speciali non dispongano diversamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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