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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1 c.p.c. – Giurisdizione dei giudici ordinari

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

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In sintesi

  • La giurisdizione civile spetta in via generale ai giudici ordinari
  • Le giurisdizioni speciali (amministrativa, contabile, tributaria) operano solo nei casi tipizzati
  • La regola si fonda sull'art. 102 Cost. (unicità della giurisdizione ordinaria)
  • Il riparto si determina in base al tipo di situazione giuridica dedotta (diritto soggettivo / interesse legittimo)
  • Le questioni di giurisdizione sono regolate definitivamente dalle Sezioni Unite della Cassazione

La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del codice di procedura civile, salvo le materie attribuite per legge a giurisdizioni speciali (amministrativa, contabile, tributaria).

Ratio della norma

L'art. 1 c.p.c. inaugura il codice fissando il principio dell'unicità della giurisdizione ordinaria in materia civile. La regola è di portata costituzionale (art. 102, comma 1 Cost.: «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario»). Le giurisdizioni speciali costituiscono eccezioni tipizzate, giustificate dalla particolare natura delle controversie: il giudice amministrativo per gli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione, la Corte dei conti per le controversie contabili, le commissioni tributarie per le liti fiscali.

Analisi del testo

«La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari». La formula contiene tre nuclei. «Giurisdizione civile»: l'ambito è quello dei rapporti tra privati e, in via generale, dei diritti soggettivi. «Salvo speciali disposizioni di legge»: l'eccezione è di stretta interpretazione e va interpretata restrittivamente, perché il principio costituzionale è quello dell'unicità. «Giudici ordinari»: sono i magistrati ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d'appello, cassazione), istituiti dall'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941 e successive modifiche). Il rinvio «secondo le norme del presente codice» richiama l'autosufficienza del codice di procedura civile come fonte di disciplina del processo davanti al giudice ordinario.

Quando si applica

L'art. 1 opera come norma di sistema: ogni controversia non espressamente devoluta a giurisdizione speciale è di competenza del giudice ordinario. Le ipotesi tipiche di giurisdizione speciale sono: (a) giudice amministrativo per gli interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche per i diritti soggettivi (art. 7 c.p.a.); (b) Corte dei conti per la responsabilità amministrativo-contabile dei pubblici dipendenti e per le materie pensionistiche pubbliche; (c) commissioni tributarie (oggi corti di giustizia tributaria) per i tributi di ogni genere e specie. La distribuzione tra giurisdizioni si articola anche con riferimento ai soggetti coinvolti (presenza di pubblica amministrazione) e alla situazione giuridica dedotta. Quando insorge dubbio sulla giurisdizione, decidono in via definitiva le Sezioni Unite della Corte di cassazione (art. 374 c.p.c.).

Connessioni con altre norme

L'art. 1 si collega all'art. 102, comma 1 Cost. (giurisdizione ordinaria), all'art. 103 Cost. (giurisdizioni amministrativa e contabile), all'art. 113 Cost. (tutela giurisdizionale degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi verso la P.A.). Nel codice di procedura, si raccorda con l'art. 5 (momento determinante), gli artt. 37-41 (regolamento di giurisdizione), gli artt. 360 e 374 (cassazione e Sezioni Unite). Sul piano del riparto opera congiuntamente con il codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e con il D.Lgs. 546/1992 in materia tributaria. Il difetto di giurisdizione comporta in linea generale la translatio iudicii con conservazione degli effetti sostanziali e processuali (art. 59 L. 69/2009).

Domande frequenti

Cosa significa che la giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari?

Significa che, in via generale, ogni controversia tra privati o in cui si discutono diritti soggettivi rientra nella competenza dei giudici ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d'appello, cassazione). Le giurisdizioni speciali sono eccezioni espressamente previste dalla legge per materie particolari (interessi legittimi, contabilità pubblica, tributi).

Come si distingue la giurisdizione del giudice ordinario da quella del giudice amministrativo?

Il criterio fondamentale è la situazione giuridica dedotta: il giudice ordinario tutela i diritti soggettivi; il giudice amministrativo gli interessi legittimi. In materie di giurisdizione esclusiva (per esempio servizi pubblici, urbanistica, accordi tra pubblica amministrazione e privati) il giudice amministrativo conosce anche di diritti soggettivi. Il riparto è disciplinato dal codice del processo amministrativo (artt. 7-12 c.p.a.).

Cosa succede se si propone domanda al giudice sbagliato?

Il giudice dichiara il difetto di giurisdizione. Grazie al meccanismo della translatio iudicii (art. 59 L. 69/2009), la causa può essere riassunta dinanzi al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Senza tale meccanismo la parte rischierebbe di vedere prescriversi i suoi diritti per il solo errore di giurisdizione.

Chi decide in via definitiva le questioni di giurisdizione?

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 374 e 360, n. 1 c.p.c. La parte può anche proporre regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) prima della decisione di merito, per ottenere una pronuncia anticipata sulla giurisdizione e accelerare la definizione del processo.

Le giurisdizioni speciali sono compatibili con la Costituzione?

Sì, sono espressamente previste dall'art. 103 Cost. (giudice amministrativo, Corte dei conti, tribunali militari). L'art. 102, comma 2 Cost. vieta peraltro l'istituzione di nuovi giudici speciali oltre a quelli costituzionalmente previsti, salvo le sezioni specializzate dei giudici ordinari. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che le giurisdizioni speciali sono di stretta interpretazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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