Art. 213 C.d.S. – Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvedeal sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione (1).
2. “Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,“ nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione (2).(a)
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo (3).
2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 6.197,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto (4).
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria (5).
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.(a)
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. (a)
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio (6).
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da € 1.693,00 a € 6.774,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (7).
5.[Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione] (8).
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri (9).
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(a) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 5-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. (vedi anche nota “10”)
In sintesi
L'art. 213 C.d.S. disciplina il sequestro cautelare dei veicoli e la confisca amministrativa: procedura, custodia, restituzione e opposizione al prefetto.
Ratio
L'articolo 213 del Codice della Strada rappresenta il cardine normativo dell'istituto del sequestro cautelare e della confisca amministrativa in materia di circolazione stradale. La sua ratio fondamentale è duplice e strettamente interconnessa: da un lato, garantire l'efficacia della sanzione accessoria della confisca, impedendo che il veicolo, strumento o oggetto dell'illecito, venga sottratto alla disponibilità dell'amministrazione prima che il procedimento sanzionatorio si concluda; dall'altro, assicurare la corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria principale, fungendo il sequestro da garanzia patrimoniale reale.
Il legislatore del D.Lgs. 285/1992 ha inteso costruire un sistema cautelare autonomo rispetto a quello penale, pur mutuandone alcune logiche di fondo. Il sequestro previsto dall'art. 213 non è, di per sé, una sanzione: è una misura cautelare strumentale, temporanea e funzionale all'applicazione della sanzione definitiva. Questo distinguo è fondamentale sotto il profilo giuridico, perché determina il regime di impugnazione, le garanzie procedimentali e le condizioni di restituzione del bene.
Nel tempo, la norma ha subito significative modifiche, in particolare attraverso il D.L. 117/2007, il D.L. 92/2008 e successivi interventi correttivi, che hanno progressivamente razionalizzato il sistema di custodia, introdotto la figura del custode-acquirente e disciplinato in modo più analitico le modalità di notifica e di opposizione. Queste modifiche rispondono anche a esigenze pratiche emerse nell'applicazione concreta: la gestione dei depositi giudiziari, la lievitazione dei costi di custodia e la necessità di smaltire il parco veicoli sequestrati.
Analisi
Il sequestro: presupposti e procedura (commi 1 e 2-bis)
Il comma 1 dell'art. 213 C.d.S. stabilisce la regola generale: il sequestro opera nei soli casi in cui il Codice lo preveda espressamente, sia a fini di confisca sia a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria. La norma, quindi, non ha portata autonoma: è una disposizione di chiusura che disciplina il quomodo del sequestro, rimandando alle singole fattispecie (ad esempio: artt. 97, 116, 186, 187 C.d.S.) per l'individuazione dei casi in cui esso è obbligatorio o facoltativo.
Gli organi di polizia stradale, ma anche le forze di polizia con competenze generali, sono tenuti a redigere apposito verbale di sequestro. Ai sensi del comma 2-bis, tale verbale deve essere redatto in quattro esemplari e consegnato: al trasgressore, al proprietario del veicolo (se diverso dal trasgressore), al custode del veicolo, e trasmesso all'ufficio o al comando da cui dipende l'organo procedente. Questa quadruplicazione garantisce la tracciabilità dell'atto e tutela i soggetti coinvolti, ciascuno dei quali ha interesse giuridicamente rilevante nella vicenda.
La custodia del veicolo (commi 2 e 2-sexies)
Un aspetto pratico di primaria importanza riguarda la destinazione del veicolo dopo il sequestro. Il comma 2 prevede una soluzione preferenziale: qualora sia possibile, il veicolo viene condotto dal proprietario, dal conducente o da altro soggetto abilitato, senza necessità di affidamento a terzi. Solo quando ciò non sia possibile, l'organo di polizia affida il veicolo in custodia a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 2-sexies.
Il comma 2-sexies rinvia all'art. 214-bis C.d.S. e alle convenzioni stipulate dal prefetto con soggetti privati per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca. Tale sistema convenzionale mira a creare una rete di depositari qualificati sul territorio, riducendo i disagi organizzativi e garantendo una custodia diligente del bene. Il costo della custodia, come vedremo, è a carico del soggetto che alla fine ottiene la restituzione del veicolo.
La notifica al proprietario assente e i termini di opposizione (comma 2-ter)
Il comma 2-ter presidia il diritto di difesa del proprietario che non fosse presente al momento del sequestro o che non fosse stato identificato. In tal caso, il verbale deve essergli notificato entro sessanta giorni dall'esecuzione del sequestro. Il termine per proporre opposizione decorre dalla data di notificazione del verbale, e non dal momento dell'esecuzione materiale del sequestro: si tratta di una garanzia procedurale essenziale, che impedisce che il termine decorra a danno di un soggetto che non aveva ancora conoscenza legale del provvedimento.
La restituzione del veicolo (commi 2-quater e 6)
Il comma 2-quater individua le condizioni per la restituzione del veicolo sequestrato, salvo le specifiche eccezioni previste per i casi di guida in stato di ebbrezza grave (art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.) e guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 1, C.d.S.), nonché per i casi di cui all'art. 186-bis, comma 7. La restituzione avviene quando: (a) non è disposta la confisca; (b) il procedimento viene archiviato; (c) interviene sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o declaratoria di estinzione del reato. In tutti questi casi, il veicolo è restituito previa corresponsione delle spese di custodia e trasporto maturate durante il periodo di sequestro.
Il comma 6 ribadisce e generalizza lo stesso principio per i casi di procedimento estinto senza pronuncia di confisca. La duplicazione normativa evidenzia la volontà del legislatore di non lasciare zone d'ombra: in ogni ipotesi in cui la confisca non venga definitivamente irrogata, il proprietario ha diritto alla restituzione.
La confisca: disciplina e limiti (commi 4 e 2-decies)
Il comma 4 disciplina il procedimento di adozione della confisca. La regola generale è che la confisca venga disposta con l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa competente (di norma il prefetto). Costituiscono eccezione i casi in cui la confisca è disposta direttamente dal giudice penale con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna: in tali ipotesi si realizza una confluenza tra il procedimento penale e la sanzione accessoria amministrativa, senza che l'autorità amministrativa debba emettere un atto autonomo.
Un limite esplicito e di grande rilevanza pratica è quello del secondo periodo del comma 4: la confisca non è disposta quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. Questa norma, che riflette un principio generale di diritto sanzionatorio (la responsabilità non si estende ai terzi in buona fede), tutela il terzo proprietario che non abbia avuto alcun ruolo nell'illecito. La giurisprudenza ha però precisato che l'estraneità deve essere accertata in concreto: non è sufficiente la mera qualità di terzo proprietario, occorrendo dimostrare l'assenza di qualsiasi coinvolgimento o connivenza nella violazione.
Il comma 2-decies disciplina l'epilogo della confisca definitiva: il custode provvede alla demolizione e rottamazione del veicolo ovvero alla sua alienazione. La scelta tra le due modalità dipende dalle condizioni del veicolo e dalle determinazioni dell'autorità.
L'opposizione al verbale di sequestro (comma 3)
Il comma 3 individua il rimedio giurisdizionale avverso il verbale di sequestro: l'opposizione si propone al prefetto competente per territorio, secondo le disposizioni dell'art. 203 C.d.S. Si tratta di uno strumento di tutela amministrativa, che precede e si affianca all'eventuale ricorso al giudice di pace. L'opposizione consente al trasgressore o al proprietario di contestare sia i presupposti sostanziali del sequestro sia eventuali vizi procedurali dell'atto.
Quando si applica
L'art. 213 C.d.S. si applica ogni volta che una disposizione del Codice della Strada prevede espressamente il sequestro del veicolo. I casi più frequenti e rilevanti nella pratica sono i seguenti:
Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), Il sequestro finalizzato alla confisca è obbligatorio nelle ipotesi più gravi (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, recidiva, incidente stradale). Nelle ipotesi meno gravi, il sequestro può essere disposto a garanzia della sanzione pecuniaria.
Guida sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 C.d.S.), Il sequestro finalizzato alla confisca è previsto dalla norma speciale, con le stesse logiche dell'art. 186.
Circolazione senza copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.), Il veicolo privo di assicurazione RCA è soggetto a sequestro amministrativo e, in caso di mancata regolarizzazione, a confisca.
Guida senza patente o con patente revocata/sospesa (artt. 115, 116 C.d.S.), In alcuni casi di guida senza mai aver conseguito la patente o con patente revocata, il Codice prevede il sequestro del veicolo.
Veicoli non immatricolati o con targhe contraffatte (art. 97 C.d.S.), La circolazione con veicoli privi di immatricolazione comporta il sequestro obbligatorio.
Eccesso di velocità grave con recidiva, In talune ipotesi di recidiva nelle violazioni dei limiti di velocità, il legislatore ha introdotto il sequestro come misura cautelare.
In tutti questi casi, la procedura di sequestro segue lo schema delineato dall'art. 213: verbale, custodia, notifica, opposizione al prefetto, e poi eventuale confisca con ordinanza-ingiunzione o restituzione.
Connessioni
Connessioni interne al Codice della Strada
L'art. 213 si inserisce in un sistema di norme strettamente interconnesse. L'art. 214 C.d.S. disciplina il fermo amministrativo del veicolo, misura analoga ma distinta dal sequestro: mentre il sequestro è preordinato alla confisca o alla garanzia della sanzione, il fermo è una misura autonoma di carattere preventivo-sanzionatorio. L'art. 214-bis C.d.S. regola il sistema dei soggetti abilitati alla custodia dei veicoli, richiamato dal comma 2-sexies dell'art. 213. L'art. 203 C.d.S., richiamato dal comma 3, disciplina il procedimento di opposizione al verbale davanti al prefetto. Gli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. costituiscono le principali fattispecie sostanziali che attivano il meccanismo dell'art. 213, con alcune deroghe esplicite alla disciplina generale della restituzione.
Connessioni con la L. 689/1981
La L. 689/1981 (legge di depenalizzazione) costituisce la cornice generale del diritto sanzionatorio amministrativo in cui si inscrive l'art. 213 C.d.S. In particolare, le disposizioni relative all'ordinanza-ingiunzione (artt. 18 e ss. L. 689/1981) e al sequestro cautelare (art. 19 L. 689/1981) forniscono il substrato normativo di riferimento per l'interpretazione delle corrispondenti disposizioni del Codice della Strada. L'art. 213, nella misura in cui prevede la confisca con ordinanza-ingiunzione, si raccorda direttamente con questo impianto normativo generale.
Connessioni con il diritto penale
Il comma 4 dell'art. 213 prevede espressamente l'ipotesi in cui la confisca sia disposta con sentenza penale o decreto penale di condanna. Questa connessione con il diritto penale è particolarmente rilevante nei reati stradali (artt. 186 e 187 C.d.S. qualificati come reati contravvenzionali), dove la medesima vicenda può dar luogo contemporaneamente a un procedimento penale e a un procedimento amministrativo. In tali ipotesi, occorre coordinare i due procedimenti per evitare duplicazioni o contraddizioni nella comminatoria della confisca.
Connessioni con la giurisprudenza amministrativa e costituzionale
La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sulla legittimità del sequestro e della confisca amministrativa in materia stradale, in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità e della tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.). Il limite della confisca in caso di veicolo appartenente a terzo estraneo (comma 4, secondo periodo) è stato interpretato alla luce di questi principi, e la giurisprudenza ha elaborato criteri per definire quando il terzo proprietario possa davvero considerarsi «estraneo» alla violazione. Il Consiglio di Stato e i TAR hanno fornito indicazioni importanti anche sul procedimento di opposizione davanti al prefetto e sui termini di notifica del verbale.
Domande frequenti
Cos'è il sequestro previsto dall'art. 213 C.d.S. e in cosa si distingue dalla confisca?
Il sequestro previsto dall'art. 213 C.d.S. è una misura cautelare temporanea, non una sanzione. Serve a garantire la futura applicazione della confisca o il pagamento della sanzione pecuniaria, e può essere rimosso (con la restituzione del veicolo) se il procedimento si conclude senza confisca. La confisca, invece, è la sanzione accessoria definitiva che trasferisce la proprietà del veicolo allo Stato: è disposta con ordinanza-ingiunzione del Prefetto oppure con sentenza o decreto penale di condanna. Solo con la confisca si perde definitivamente la proprietà del bene.
Entro quanto tempo deve essere notificato il verbale di sequestro al proprietario che non era presente?
Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 213 C.d.S., se il proprietario del veicolo non era presente al momento del sequestro o non è stato identificato, il verbale deve essergli notificato entro sessanta giorni dall'esecuzione del sequestro. I termini per proporre opposizione decorrono dalla data di notificazione del verbale, e non da quella del sequestro: questa regola tutela il proprietario assente, evitando che i termini decorrano a suo danno prima che abbia avuto conoscenza legale del provvedimento.
Quando ho diritto alla restituzione del veicolo sequestrato?
Il veicolo sequestrato viene restituito al proprietario o al legittimo detentore nei seguenti casi previsti dai commi 2-quater e 6 dell'art. 213 C.d.S.:
In tutti questi casi, la restituzione avviene previa corresponsione delle spese di custodia e trasporto maturate. Attenzione: per i casi di guida in stato di ebbrezza grave (art. 186, comma 2, lett. c) e guida sotto stupefacenti (art. 187, comma 1) vigono regole speciali che possono limitare la restituzione.
La confisca può essere disposta se il veicolo è intestato a un parente che non era presente al momento dell'infrazione?
Il comma 4, secondo periodo, dell'art. 213 C.d.S. stabilisce che la confisca non è disposta quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l'estraneità non si presume automaticamente dal semplice fatto di essere intestatari del veicolo: occorre dimostrare in concreto di non aver avuto alcun ruolo, non aver autorizzato consapevolmente l'uso illecito e non aver tratto vantaggio dalla violazione. Il proprietario che ha prestato il veicolo sapendo che il conducente non aveva la patente, ad esempio, difficilmente potrà essere considerato «estraneo». È quindi fondamentale produrre documentazione e argomentazioni a supporto dell'estraneità nell'ambito dell'opposizione al Prefetto.
Come si fa opposizione al sequestro del veicolo e davanti a chi?
Ai sensi del comma 3 dell'art. 213 C.d.S., l'opposizione al verbale di sequestro si propone al Prefetto competente per territorio, secondo le modalità previste dall'art. 203 C.d.S. Il ricorso va presentato entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Nel ricorso si possono contestare sia i presupposti sostanziali del sequestro (ad esempio l'insussistenza della violazione che lo legittima) sia eventuali vizi formali del verbale. L'esito del procedimento davanti al Prefetto può essere impugnato davanti al giudice di pace competente per territorio.
Chi paga le spese di custodia del veicolo sequestrato?
Le spese di custodia e di trasporto del veicolo sequestrato sono a carico del soggetto che ottiene la restituzione del mezzo. In pratica, chi ritira il veicolo, solitamente il proprietario o il legittimo detentore, deve corrispondere al depositario le spese maturate durante il periodo di sequestro, prima di poter rientrare in possesso del bene. È quindi importante richiedere la restituzione nel più breve tempo possibile, poiché le spese di custodia si accumulano giorno per giorno e possono diventare significative, soprattutto per procedure lunghe.
Cosa succede al veicolo dopo la confisca definitiva?
Una volta che la confisca diviene definitiva, il comma 2-decies dell'art. 213 C.d.S. prevede che il custode provveda alla demolizione e rottamazione del veicolo oppure alla sua alienazione (vendita). La scelta tra le due modalità dipende dalle condizioni del mezzo e dalle valutazioni dell'autorità: veicoli in buono stato possono essere messi all'asta o alienati altrimenti, mentre veicoli fatiscenti o di scarso valore vengono avviati alla rottamazione. In nessun caso il provento dell'alienazione spetta al precedente proprietario: il veicolo è ormai di proprietà dello Stato.
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