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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 7 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima ;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il sindaco, con ordinanza, può istituire ZTL, aree pedonali, zone 30 e parcheggi a pagamento (strisce blu).
  • Può riservare spazi per disabili, carico/scarico, forze dell'ordine e mezzi pubblici.
  • I divieti di sosta senza orario indicato valgono dalle 8:00 alle 20:00.

L'art. 7 CdS attribuisce ai Comuni il potere di regolare la circolazione nei centri abitati: ZTL, strisce blu, zone 30 e divieti di sosta.

Ratio

La norma incarna il principio di autonomia comunale nella disciplina della mobilità urbana. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, è in posizione privilegiata per comprendere esigenze specifiche di circolazione, sosta, tutela ambientale e qualità della vita nei centri urbani. Le competenze attribuite vanno da limitazioni della circolazione (ad esempio, zone a traffico limitato) alla regolamentazione della sosta a pagamento (area blu), alla protezione del patrimonio artistico e naturale, alla definizione di precedenze. La ratio è offrire flessibilità amministrativa per rispondere a problemi locali di congestione, inquinamento, inquinamento acustico, senza ricorrere a norme nazionali uniformi inadatte a contesti urbani eterogenei.

Analisi

L'art. 7 comma 1 attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze che: a) riprendono i provvedimenti di cui all'art. 6 (sospensione della circolazione, regolamentazione di armenti); b) limitano la circolazione per accertate esigenze di prevenzione dell'inquinamento e tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, secondo direttive del Ministero dell'ambiente; c) stabilire la precedenza su determinate strade e, ove necessario, l'obbligo di arresto prima di immettersi; d) riservare spazi alla sosta dei servizi di emergenza, vigili del fuoco, forze dell'ordine e persone disabili; e) istituire parcheggi autorizzati; f) istituire aree di parcheggio a pagamento (zona blu) previa deliberazione della giunta. Il comma 2 prevede specifiche modalità di istituzione delle zone di parcheggio a pagamento (mediante pagamento di somma riscossa per durata della sosta, senza custodia). I successivi commi delineano modalità di revisione periodica e facoltà di modifica. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che le ordinanze sindacali, sebbene ampie, non possono eccedere il limite della ragionevolezza e proporzionalità.

Quando si applica

La norma opera costantemente nella pratica amministrativa comunale. Applicazioni concrete includono: istituzione di zone a traffico limitato (ZTL) con accesso consentito solo a residenti e autorizzati; vietamento della circolazione di veicoli inquinanti in giorni di qualità dell'aria compromessa; regolamentazione della sosta mediante zone blu; riservazione di parcheggi per disabili; modifica della precedenza su intersezioni critiche; istituzione di zone pedonali; limitazione della circolazione di camion in centro.

Connessioni

L'art. 7 si coordina con l'art. 6 (competenze extraurbane del Prefetto), l'art. 3 (definizioni di centro abitato e aree pedonali), l'art. 141 (limiti di velocità), l'art. 182 ss. (segnaletica). Rilevante il coordinamento con le direttive europee sulla mobilità sostenibile e con i piani urbani per la qualità dell'aria (PRQA). La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato e TAR) ha confermato che il Sindaco non può eccedere le competenze attribuiteci; ordinanze manifestamente irragionevoli o che discriminano ingiustamente categorie di utenti sono suscettibili di ricorso e annullamento.

Domande frequenti

Chi ha il potere di istituire una ZTL in città?

La Zona a Traffico Limitato è istituita dal Comune mediante ordinanza del sindaco, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada. Non occorre un atto del Prefetto o della Regione: è una competenza esclusivamente comunale.

Se un cartello di divieto di sosta non indica l'orario, quando è in vigore?

In base all'art. 7, comma 2, CdS, il divieto di sosta senza orario indicato si applica dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Fuori da questa fascia la sosta è generalmente consentita, salvo ulteriori indicazioni sulla segnaletica.

Cosa sono le strisce blu e chi le autorizza?

Le strisce blu delimitano aree di parcheggio a pagamento istituite dal Comune con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), CdS. Il Comune fissa anche le tariffe e le modalità di pagamento (disco orario, parcometro, app).

Il sindaco può vietare la circolazione dei veicoli diesel in città?

Sì. L'art. 7, comma 1, lett. b), CdS consente al sindaco di limitare la circolazione di specifiche categorie di veicoli per motivi di prevenzione dell'inquinamento. I Comuni possono quindi vietare o limitare l'accesso ai veicoli diesel, specie nelle ZTL o nelle zone a maggiore densità abitativa.

Quali sanzioni si rischiano per sosta in zona carico/scarico o accesso non autorizzato in ZTL?

La sosta in zona carico/scarico è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (di norma da 42 a 173 euro, con possibile rimozione del veicolo). L'accesso non autorizzato in ZTL comporta una multa analoga, oltre all'eventuale decurtazione di punti dalla patente in caso di recidiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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