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Art. 215 c.p. Specie
In vigore dal 1° luglio 1931
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricovero in un manicomio giudiziario ;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la libertà vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
L'art. 215 c.p. elenca le misure di sicurezza personali: detentive (colonia agricola, casa di lavoro, manicomio giudiziario, riformatorio) e non detentive.
Ratio
La norma fornisce una tassonomia delle misure di sicurezza, distinguendole per effetto (detentive vs non detentive) e per funzione. Le misure detentive operano tramite privazione della libertà in strutture dedicate (colonia agricola, casa di lavoro, manicomio giudiziario, riformatorio). Le misure non detentive operano tramite vincoli sulla libertà di movimento e di frequentazione (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie, espulsione dello straniero). La distinzione consente al giudice di calibrare la risposta sulla base della gravità della pericolosità e delle caratteristiche personali del soggetto.
Analisi
L'articolo 215 c.p. cataloga: misure detentive — (1) assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro; (2) ricovero in casa di cura e custodia; (3) ricovero in manicomio giudiziario; (4) ricovero in riformatorio giudiziario; misure non detentive — (1) libertà vigilata; (2) divieto di soggiorno in comuni/province; (3) divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcooliche; (4) espulsione dello straniero. Se la legge stabilisce una misura senza precisarne la specie, il giudice ordina libertà vigilata oppure (per condannati per delitto) assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro. Questa norma di chiusura garantisce che una misura sia sempre disponibile anche per situazioni impreviste.
Quando si applica
La norma si applica nella sentenza di applicazione della misura di sicurezza, quando il giudice scelga quale misura concretamente applicare. Situazioni tipiche: giudice accerta pericolosità di persona dedita all'alcol: può ordinare libertà vigilata oppure, per gravità, manicomio giudiziario; pericolosità di cittadino straniero: considera espulsione fra le opzioni. La scelta fra tipi di misura dipende dalla natura della pericolosità accertata.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 209 c.p. (cumulo), art. 216-217 c.p. (assegnazione a colonia, durata minima), art. 212 c.p. (sospensione trasformazione). Per il regime di esecuzione negli stabilimenti, rimanda all'art. 213 c.p.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra misure di sicurezza detentive e non detentive?
Le misure detentive privano completamente il soggetto della libertà personale (es. colonia agricola, manicomio giudiziario), mentre quelle non detentive limitano solo la libertà di movimento o di condotta (es. libertà vigilata, divieto di soggiorno).
Cosa si intende per libertà vigilata?
È una misura di sicurezza non detentiva che impone al soggetto specifiche prescrizioni di comportamento sotto la sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza. È anche la misura applicata dal giudice quando la legge non indica la specie della misura di sicurezza.
Il manicomio giudiziario esiste ancora?
No. Con la legge n. 81 del 2014, i manicomi giudiziari sono stati chiusi e sostituiti dalle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), strutture sanitarie di piccole dimensioni gestite dalle Regioni.
Quando il giudice può assegnare il condannato a una colonia agricola o casa di lavoro?
Può farlo quando la legge prevede una misura di sicurezza senza specificarne la specie e il soggetto è stato condannato per un delitto (non una contravvenzione), qualora il giudice lo ritenga necessario in base alla pericolosità sociale accertata.
L'espulsione dello straniero è una misura di sicurezza o una sanzione amministrativa?
Secondo l'art. 215 c.p., l'espulsione dello straniero dallo Stato è classificata come misura di sicurezza non detentiva di natura penale, distinta dall'espulsione amministrativa prevista dalla normativa sull'immigrazione.
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