Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Gli artt. 28 e 29 dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 riscrivono la disciplina delle ferie, delle festività soppresse e della cessione solidale di ferie e riposi. Accanto alle conferme — i 28 o 32 giorni, il carattere irrinunciabile del riposo — ci sono novità sostanziali: una indennità corrisposta durante le ferie, un obbligo di autorizzazione entro quindici giorni e un ampliamento della finalità delle ferie solidali al recupero post-traumatico dopo un’aggressione.

Quanti giorni di ferie spettano

Articolazione dell’orario Giorni di ferie Note
Cinque giorni settimanali (sabato non lavorativo) 28 giorni lavorativi Comprensivi delle due giornate dell’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 937/1977
Sei giorni settimanali 32 giorni lavorativi Comprensivi delle due giornate dell’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 937/1977
Quattro giorni settimanali (sperimentale, art. 24, comma 4) Riproporzionate Solo strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie; adesione volontaria; riproporzionamento di ferie e altre assenze giornaliere, salvo il permesso per matrimonio

A tutti i dipendenti sono inoltre attribuite 4 giornate di riposo da fruire prioritariamente nell’anno solare ai sensi della legge 937/1977: sono le cosiddette festività soppresse e non sono monetizzabili se non fruite. È considerata giorno festivo anche la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Nell’anno di assunzione o di cessazione la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato; la frazione di mese superiore a quindici giorni conta come mese intero. In caso di mobilità, le ferie maturate e non godute presso l’azienda di provenienza sono conservate e fruite presso la nuova.

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La nuova indennità ferie

È la novità economica dell’art. 28. Durante il periodo di ferie, in aggiunta alla retribuzione, spetta una indennità giornaliera commisurata alle indennità complessivamente percepite nel semestre (gennaio-giugno o luglio-dicembre) che precede la fruizione, calcolata dividendo il totale semestrale per 6 e poi per 26.

Le indennità che entrano nel calcolo sono cinque: turno, servizio notturno, servizio festivo, operatività in particolari UO/Servizi e pronto soccorso. L’indennità è corrisposta solo se il valore calcolato risulta almeno pari a 3 euro al giorno, ed è a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro.

Il meccanismo, con esempi di calcolo e la soglia di accesso, è spiegato nella guida dedicata.

Programmazione, autorizzazione e periodo estivo

Il comma 10 introduce vincoli procedurali per l’azienda, non solo per il dipendente:

  • l’azienda concorda la pianificazione delle ferie annuali tenuto conto delle richieste dei dipendenti e ne presidia il godimento;
  • le ferie sono fruite previa autorizzazione espressa e tempestiva, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta;
  • la pianificazione concordata delle ferie estive avviene entro il primo quadrimestre dell’anno;
  • l’azienda si assicura che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie, invitandolo se necessario formalmente a farlo e informandolo in modo accurato e in tempo utile.

Il comma 12 garantisce, al dipendente che ne faccia richiesta, almeno quindici giorni lavorativi continuativi di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre; in alternativa, per i dipendenti con figli in età scolastica che ne facciano richiesta, nel periodo 15 giugno – 15 settembre, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ferie non godute, sospensione e monetizzazione

  • Diritto irrinunciabile (comma 9): le ferie non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma 11.
  • Monetizzazione (comma 11): le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto, nei limiti delle vigenti norme di legge. Il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata con riferimento all’anno di mancata fruizione.
  • Ferie residue (comma 14): in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento nell’anno, le ferie vanno fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
  • Sospensione (comma 15): le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate protrattesi per più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, e da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi giornalieri retribuiti. È cura del dipendente informare tempestivamente l’azienda.
  • Malattia lunga (comma 16): le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se protratte per l’intero anno solare. Fa eccezione la malattia non retribuita del secondo periodo di comporto di 18 mesi, che non fa maturare le ferie. Il godimento va previamente autorizzato in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini ordinari.
  • Interruzione (comma 13): se le ferie già in godimento sono interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro e per l’eventuale ritorno, e delle spese anticipate e documentate per il periodo non goduto.

Ferie e riposi solidali: che cosa si può cedere

L’art. 29 disciplina la cessione volontaria e a titolo gratuito di ferie e riposi a un collega della stessa azienda o ente. Le finalità sono due:

  • prestare assistenza al coniuge o a parenti e affini entro il secondo grado che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute;
  • il recupero post traumatico successivo a un’aggressione.

La seconda finalità si collega direttamente all’art. 34 sul patrocinio legale in caso di aggressioni, che consente al dipendente aggredito di fruire delle ferie solidali per un massimo di 30 giorni in deroga alle regole ordinarie.

Che cosa è cedibile:

Voce cedibile Limite
Giornate di ferie nella propria disponibilità Solo quelle eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 66/2003: 20 giorni con orario su cinque giorni, 24 giorni con orario su sei giorni
Le quattro giornate di riposo per le festività soppresse Tutte e quattro (art. 28, comma 6)

Come funziona la procedura di cessione

  1. Il dipendente in stato di necessità presenta specifica richiesta all’azienda, reiterabile, per un massimo di 30 giorni per ciascuna domanda, allegando adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
  2. L’azienda rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
  3. I dipendenti che intendono aderire formalizzano per iscritto la decisione, indicando il numero di giorni che intendono cedere.
  4. Se le offerte superano le richieste, la cessione avviene in misura proporzionale fra tutti gli offerenti; se sono inferiori e le richieste sono plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale fra tutti i richiedenti.
  5. Il richiedente può fruire delle giornate cedute solo dopo aver integralmente fruito le proprie ferie, le festività soppresse spettanti, i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari e i riposi compensativi maturati.
  6. Una volta acquisite, ferie e giornate restano nella disponibilità del richiedente fino al perdurare della necessità. Se le condizioni cessano prima della fruizione, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

La condizione del punto 5 — la previa fruizione integrale dei propri istituti — è espressamente derogata dall’art. 34, comma 4 per il dipendente vittima di aggressione, che può accedere alle ferie solidali per un massimo di 30 giorni nel periodo immediatamente successivo, ove richiesto nell’ambito del supporto psicologico.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel comparto sanità?

28 giorni lavorativi con orario distribuito su cinque giorni e sabato non lavorativo; 32 giorni lavorativi con articolazione su sei giorni. In entrambi i casi sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 937/1977. Si aggiungono 4 giornate di riposo per le festività soppresse e il Santo Patrono, se ricade in giorno lavorativo.

Ho diritto a due settimane continuative d’estate?

Sì, se ne fai richiesta. L’art. 28, comma 12 assicura al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° giugno – 30 settembre, o in alternativa, per i dipendenti con figli in età scolastica che ne facciano richiesta, nel periodo 15 giugno – 15 settembre.

Entro quanto l’azienda deve rispondere alla richiesta di ferie?

Le ferie sono fruite previa autorizzazione espressa e tempestiva, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta (art. 28, comma 10). La pianificazione concordata delle ferie estive deve avvenire entro il primo quadrimestre dell’anno.

Le festività soppresse non godute si possono monetizzare?

No. L’art. 28, comma 6 è esplicito: «le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili». Sono invece monetizzabili, ma solo alla cessazione del rapporto e nei limiti di legge, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.

Se mi ammalo durante le ferie, le ferie si interrompono?

Sì, a determinate condizioni. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, nonché da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi giornalieri retribuiti. È cura del dipendente informare tempestivamente l’azienda per consentire gli accertamenti dovuti.

Quante ferie posso cedere a un collega?

Solo le giornate eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 66/2003, quantificate in 20 giorni con orario settimanale su cinque giorni e 24 giorni con orario su sei giorni, oltre alle quattro giornate di riposo per le festività soppresse. Il richiedente può chiedere un massimo di 30 giorni per ciascuna domanda, reiterabile.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • 28 o 32 giorni: 28 giorni lavorativi con orario su cinque giorni (sabato non lavorativo), 32 con articolazione su sei giorni, comprensivi delle due giornate della legge 937/1977.
  • 4 giornate di festività soppresse più il Santo Patrono se ricade in giorno lavorativo. Le giornate non fruite non sono monetizzabili.
  • 15 giorni continuativi garantiti, a richiesta, fra il 1° giugno e il 30 settembre; per i dipendenti con figli in età scolastica, in alternativa, fra il 15 giugno e il 15 settembre.
  • Autorizzazione entro 15 giorni dalla richiesta; pianificazione delle ferie estive entro il primo quadrimestre dell’anno.
  • Ferie solidali: cedibili le giornate eccedenti le quattro settimane annue (20 o 24 giorni) e le 4 giornate di festività soppresse, per un massimo di 30 giorni per ciascuna domanda.
  • Decorrenza 1° gennaio 2027 per la disciplina delle ferie (art. 28); la disciplina delle ferie e riposi solidali (art. 29) sostituisce invece l’art. 38 del CCNL 27 ottobre 2025 senza differimento.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel comparto sanità?

28 giorni lavorativi con orario distribuito su cinque giorni e sabato non lavorativo; 32 giorni lavorativi con articolazione su sei giorni. In entrambi i casi sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 937/1977. Si aggiungono 4 giornate di riposo per le festività soppresse e il Santo Patrono, se ricade in giorno lavorativo.

Ho diritto a due settimane continuative d’estate?

Sì, se ne fai richiesta. L’art. 28, comma 12 assicura al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° giugno – 30 settembre, o in alternativa, per i dipendenti con figli in età scolastica che ne facciano richiesta, nel periodo 15 giugno – 15 settembre.

Entro quanto l’azienda deve rispondere alla richiesta di ferie?

Le ferie sono fruite previa autorizzazione espressa e tempestiva, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta (art. 28, comma 10). La pianificazione concordata delle ferie estive deve avvenire entro il primo quadrimestre dell’anno.

Le festività soppresse non godute si possono monetizzare?

No. L’art. 28, comma 6 è esplicito: «le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili». Sono invece monetizzabili, ma solo alla cessazione del rapporto e nei limiti di legge, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.

Se mi ammalo durante le ferie, le ferie si interrompono?

Sì, a determinate condizioni. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, nonché da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi giornalieri retribuiti. È cura del dipendente informare tempestivamente l’azienda per consentire gli accertamenti dovuti.

Quante ferie posso cedere a un collega?

Solo le giornate eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 66/2003, quantificate in 20 giorni con orario settimanale su cinque giorni e 24 giorni con orario su sei giorni, oltre alle quattro giornate di riposo per le festività soppresse. Il richiedente può chiedere un massimo di 30 giorni per ciascuna domanda, reiterabile.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.