Testo dell'articoloVigente
La vestizione, il passaggio di consegne e il riposo fra un turno e l’altro sono i terreni su cui, negli ultimi anni, si è concentrato il contenzioso sull’orario di lavoro nella sanità pubblica. L’art. 24 dell’ipotesi di CCNL 2025-2027 riscrive la materia con misure quantificate al minuto. Ecco che cosa prevede, compresa la sperimentazione della settimana su quattro giorni e i margini lasciati alla contrattazione integrativa aziendale.
L’orario ordinario e le sue articolazioni
L’orario di lavoro ordinario resta di 36 ore settimanali, funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, articolato su cinque o sei giorni con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. Le ore destinate all’acquisizione dei crediti formativi rientrano nell’orario di lavoro.
I criteri di flessibilità del comma 6 prevedono, fra l’altro:
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
- turni laddove le esigenze di servizio richiedano la presenza nelle dodici o ventiquattro ore, con programmazione della turnistica formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente;
- calendari plurisettimanali e annuali: nel rispetto del monte ore annuale sono possibili periodi con orario settimanale fino a un minimo di 28 ore e, corrispondentemente, periodi fino a quattro mesi all’anno con orario fino a un massimo di 44 ore settimanali;
- durata massima della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
- priorità nell’impiego flessibile per genitori di figli minori entrambi turnisti, componenti di famiglie monoparentali, volontari e genitori di figli del primo ciclo con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 6 della legge 170/2010.
Il comma 10 eleva da quattro a sei mesi il periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali previsto dall’art. 4 del d.lgs. 66/2003, comprensive dello straordinario.
Vestizione e passaggio di consegne: i minuti riconosciuti
È la parte più concreta dell’articolo.
| Situazione | Minuti riconosciuti come orario di lavoro | Condizioni | Elevabile in integrativa |
|---|---|---|---|
| Vestizione e svestizione (art. 24, comma 13) | fino a 10 minuti complessivi e forfettari, tra entrata e uscita | Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e profilo del ruolo tecnico addetto all’assistenza che debba indossare apposite divise, con operazioni da svolgere in sede per ragioni di igiene e sicurezza; risultanti dalle timbrature | Sì, art. 9, comma 5, lett. l) |
| Vestizione, svestizione e passaggio di consegne (art. 24, comma 14) | fino a 15 minuti complessivi e forfettari | Unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne; personale sanitario e sociosanitario; risultanti dalle timbrature | Sì, art. 9, comma 5, lett. l) |
In entrambi i casi il contratto fa salvi gli accordi di miglior favore in essere: dove la contrattazione aziendale riconosce già tempi superiori, quelli restano.
L’art. 9, comma 5, lettera l) consente inoltre alla contrattazione integrativa l’innalzamento dei tempi previsti dall’art. 27, commi 13 e 14 del CCNL 27 ottobre 2025 per le operazioni di vestizione e svestizione e per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o quando gli spogliatoi non sono posti nelle vicinanze dei reparti.
La settimana su quattro giorni
Il comma 4 introduce, in via sperimentale, la possibilità di articolare l’orario ordinario su quattro giorni. I limiti sono stringenti:
- è ammessa limitatamente alle strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie;
- presuppone il confronto aziendale ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera a);
- l’adesione del lavoratore è volontaria;
- comporta il riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le altre assenze giornaliere previste dalla legge o dai CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio;
- resta ferma la garanzia del livello di servizi resi all’utenza.
È quindi una misura che riguarda essenzialmente il personale amministrativo e tecnico delle strutture non assistenziali, non i reparti.
Il riposo giornaliero e la deroga per riunioni e formazione
Il comma 7 riconosce il diritto a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore. Il comma 11 introduce però una deroga specifica: al fine di garantire la continuità assistenziale, per il personale addetto ai servizi di accettazione, trattamento e cura delle strutture ospedaliere e territoriali, l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e di unità operativa e alle iniziative di formazione obbligatoria, anche telematica, determina la sospensione del riposo giornaliero.
Il recupero del riposo non fruito, per il completamento delle undici ore, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Solo se per ragioni eccezionali ciò non è possibile, le ore di mancato riposo sono fruite nei successivi tre giorni, quale misura di adeguata protezione.
Nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore devono comunque essere previsti periodi di riposo conformi all’art. 7 del d.lgs. 66/2003 fra i turni, per consentire il recupero psico-fisico.
La pausa: almeno 10 minuti
L’art. 35 riprende l’art. 8, comma 1 del d.lgs. 66/2003: quando la prestazione lavorativa eccede le sei ore, il dipendente deve beneficiare di una pausa non inferiore a 10 minuti per il recupero delle energie psicofisiche, risultante dalle timbrature. Le aziende possono individuare, con regolamentazione interna e previo confronto, una pausa di durata superiore.
Il comma 2 affronta il caso concreto più frequente: le aziende individuano le unità operative, i reparti e i servizi nei quali, per garantire i livelli minimi di continuità assistenziale, la pausa non è applicabile in alcun modo. In tali casi, quale misura di adeguata protezione, al dipendente è consentito di beneficiare sul posto di lavoro di un periodo continuativo fino a 10 minuti «caratterizzato da una minore intensità della prestazione lavorativa, indicato con modalità alternative».
Resta fermo l’art. 29 del CCNL 20 settembre 2001 che disciplina la mensa; la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata all’ipotesi rinvia al prossimo rinnovo contrattuale la revisione della disciplina di mensa e buoni pasto.
Controlli, ritardi e assenze giornaliere
Ritardo in ingresso (comma 9): comporta l’obbligo di recupero del debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato. In caso di mancato recupero si applica la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, fermo restando quanto previsto dal codice disciplinare.
Computo delle assenze giornaliere (comma 12): con esclusione della malattia — per la quale il computo orario è pari all’orario programmato — in tutti i casi di assenza giornaliera giustificata si riconosce un orario giornaliero pari alla misura dell’orario convenzionale, cioè 7 ore e 12 minuti o 6 ore.
Ordini professionali (comma 16): le aziende favoriscono la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dipendenti che rivestono cariche negli organi, senza riduzione del debito orario.
Servizi veterinari (comma 15): i controlli ufficiali effettuati su base volontaria fuori dall’ordinario orario di lavoro in equipe con i dirigenti sono considerati obiettivi prestazionali, compensati con risorse del Fondo premialità e non danno diritto a compensi per straordinario o a riposi compensativi.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
Quanti minuti di vestizione sono riconosciuti nel CCNL Sanità 2025-2027?
Fino a 10 minuti complessivi e forfettari tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature, per il personale del ruolo sanitario, sociosanitario e per il profilo del ruolo tecnico addetto all’assistenza che debba indossare apposite divise e svolgere le operazioni all’interno della sede per ragioni di igiene e sicurezza. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, dove serve il passaggio di consegne, il limite complessivo sale a 15 minuti.
I minuti di vestizione possono essere aumentati?
Sì, per due vie. Il contratto fa salvi gli accordi aziendali di miglior favore già in essere. Inoltre l’art. 9, comma 5, lettera l) consente alla contrattazione integrativa aziendale di innalzare i tempi di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o quando gli spogliatoi non sono posti nelle vicinanze dei reparti.
La settimana corta di quattro giorni si applica anche in reparto?
No. L’art. 24, comma 4 la ammette in via sperimentale «limitatamente strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie». Riguarda quindi essenzialmente il personale amministrativo e tecnico delle strutture non assistenziali. L’adesione è volontaria e comporta il riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le altre assenze giornaliere, fatto salvo il permesso per matrimonio.
Posso essere chiamato a una riunione che riduce il riposo di 11 ore?
Sì, in una ipotesi specifica. L’art. 24, comma 11 prevede che, per il personale addetto ai servizi di accettazione, trattamento e cura, la partecipazione alle riunioni di reparto e di unità operativa e alle iniziative di formazione obbligatoria determini la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso; solo per ragioni eccezionali le ore possono essere fruite nei tre giorni successivi.
Quanto dura la pausa se lavoro più di sei ore?
Non meno di 10 minuti, risultanti dalle timbrature (art. 35, comma 1). Le aziende possono prevederne una superiore con regolamentazione interna, previo confronto. Dove la continuità assistenziale non consente in alcun modo di applicare la pausa, il dipendente deve poter beneficiare sul posto di lavoro di un periodo continuativo fino a 10 minuti caratterizzato da minore intensità della prestazione.
Che cosa succede se arrivo in ritardo?
Scatta l’obbligo di recuperare il debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il ritardo si è verificato. In caso di mancato recupero si applica la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, fermo restando quanto previsto in sede di codice disciplinare dai CCNL vigenti.
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I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Quanti minuti di vestizione sono riconosciuti nel CCNL Sanità 2025-2027?
Fino a 10 minuti complessivi e forfettari tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature, per il personale del ruolo sanitario, sociosanitario e per il profilo del ruolo tecnico addetto all’assistenza che debba indossare apposite divise e svolgere le operazioni all’interno della sede per ragioni di igiene e sicurezza. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, dove serve il passaggio di consegne, il limite complessivo sale a 15 minuti.
I minuti di vestizione possono essere aumentati?
Sì, per due vie. Il contratto fa salvi gli accordi aziendali di miglior favore già in essere. Inoltre l’art. 9, comma 5, lettera l) consente alla contrattazione integrativa aziendale di innalzare i tempi di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o quando gli spogliatoi non sono posti nelle vicinanze dei reparti.
La settimana corta di quattro giorni si applica anche in reparto?
No. L’art. 24, comma 4 la ammette in via sperimentale «limitatamente strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie». Riguarda quindi essenzialmente il personale amministrativo e tecnico delle strutture non assistenziali. L’adesione è volontaria e comporta il riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le altre assenze giornaliere, fatto salvo il permesso per matrimonio.
Posso essere chiamato a una riunione che riduce il riposo di 11 ore?
Sì, in una ipotesi specifica. L’art. 24, comma 11 prevede che, per il personale addetto ai servizi di accettazione, trattamento e cura, la partecipazione alle riunioni di reparto e di unità operativa e alle iniziative di formazione obbligatoria determini la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso; solo per ragioni eccezionali le ore possono essere fruite nei tre giorni successivi.
Quanto dura la pausa se lavoro più di sei ore?
Non meno di 10 minuti, risultanti dalle timbrature (art. 35, comma 1). Le aziende possono prevederne una superiore con regolamentazione interna, previo confronto. Dove la continuità assistenziale non consente in alcun modo di applicare la pausa, il dipendente deve poter beneficiare sul posto di lavoro di un periodo continuativo fino a 10 minuti caratterizzato da minore intensità della prestazione.
Che cosa succede se arrivo in ritardo?
Scatta l’obbligo di recuperare il debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il ritardo si è verificato. In caso di mancato recupero si applica la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, fermo restando quanto previsto in sede di codice disciplinare dai CCNL vigenti.