Testo dell'articoloVigente
«Duecentonove euro in più» è il titolo che ha accompagnato la firma dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027, ed è anche la fonte del malinteso più diffuso. Quella cifra non compare in nessuna tabella contrattuale, non spetta a nessuno in quanto tale e non è l’aumento che si leggerà sul cedolino. Questa guida spiega come è costruita, che cosa è garantito e che cosa no, e come fare il conto per la propria posizione.
Da dove viene il numero
Il comunicato ARAN del 29 luglio 2026 indica un incremento medio complessivo a regime di 209 euro lordi mensili, pari in media al 7,76% «comprese risorse extra contrattuali», e di circa 240 euro per il personale infermieristico.
Tre parole meritano attenzione.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
- Medio: è calcolato sull’intera platea di 592.638 dipendenti, che comprende aree con incrementi molto diversi. La media è un numero reale, ma non è il numero di nessuno.
- A regime: si riferisce alla situazione dal 1° gennaio 2027, quando saranno maturati tutti e tre gli scaglioni tabellari. Nel 2025 e nel 2026 gli importi sono inferiori.
- Comprese risorse extra contrattuali: nel conto entrano anche risorse che non passano dalle tabelle stipendiali, come quelle destinate ai fondi aziendali e quelle di fonte legislativa destinate all’indennità di pronto soccorso.
Che cosa è garantito e che cosa no
| Voce | Dipende da | Certezza |
|---|---|---|
| Incremento dello stipendio tabellare (art. 37, Tabelle 1a e 1b) | Area di inquadramento | Certa e uguale per tutti quelli della stessa area |
| Indennità di specificità infermieristica (art. 41, Tabella 3) | Profilo professionale | Certa per i profili elencati nella tabella |
| Indennità tutela del malato (art. 42, Tabella 4) | Profilo professionale | Certa per i profili elencati nella tabella |
| Indennità per particolari UO/Servizi (art. 43) | Assegnazione, giornate di presenza e capienza del fondo | Riducibile in caso di incapienza del fondo |
| Indennità ferie (art. 28, comma 2) | Indennità percepite nel semestre e soglia di 3 euro | Solo se si supera la soglia |
| Indennità di posizione e di funzione (artt. 15-20, dal 2027) | Istituzione dell’incarico e graduazione aziendale | Solo per chi ottiene l’incarico |
| Fondo premialità: +221 euro pro-capite dal 2027 (art. 40, comma 3) | Ripartizione in contrattazione integrativa | Non è un importo individuale garantito |
| Differenziali economici di professionalità (art. 22) | Procedura selettiva e risorse destinate in integrativa | Solo per chi risulta in posizione utile |
Il conto per profilo, a regime
Sommando le sole voci certe — incremento tabellare su tredici mensilità e incremento dell’indennità professionale su dodici — si ottiene il quadro seguente, riferito alla situazione a regime dal 1° gennaio 2027.
| Profilo tipo | Area | Tabellare (13 mens.) | Indennità professionale (12 mens.) | Totale annuo | Equivalente mensile su 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Infermiere, infermiere pediatrico | Professionisti della salute | 1.692,60 € | 1.120,20 € | 2.812,80 € | 234,40 € |
| Ostetrica | Professionisti della salute | 1.692,60 € | 1.120,20 € | 2.812,80 € | 234,40 € |
| Infermiere generico senior, puericultrice senior | Assistenti | 1.560,00 € | 998,76 € | 2.558,76 € | 213,23 € |
| Tecnico sanitario, fisioterapista, assistente sociale | Professionisti della salute | 1.692,60 € | 838,80 € | 2.531,40 € | 210,95 € |
| Infermiere generico, puericultrice | Operatori | 1.463,80 € | 936,84 € | 2.400,64 € | 200,05 € |
| Elevata qualificazione | Elevata qualificazione | 2.353,00 € | — | 2.353,00 € | 196,08 € |
| Operatore socio-sanitario senior | Assistenti | 1.560,00 € | 748,80 € | 2.308,80 € | 192,40 € |
| Operatore socio sanitario | Operatori | 1.463,80 € | 702,00 € | 2.165,80 € | 180,48 € |
| Ricercatore sanitario | Ruolo della ricerca sanitaria | 1.816,10 € | — | 1.816,10 € | 151,34 € |
| Funzionario amministrativo o tecnico | Professionisti della salute | 1.692,60 € | — | 1.692,60 € | 141,05 € |
| Assistente amministrativo | Assistenti | 1.560,00 € | — | 1.560,00 € | 130,00 € |
| Coadiutore amministrativo, operatore tecnico | Personale di supporto | 1.387,10 € | — | 1.387,10 € | 115,59 € |
La forbice fra il primo e l’ultimo rigo è di 118,81 euro mensili equivalenti, cioè oltre il doppio. La media dei 209 euro sta a metà strada, e comprende risorse che qui non sono conteggiate perché non sono garantite in misura individuale.
Le tre voci che possono avvicinare il conto alla media
- L’indennità per particolari UO/Servizi (art. 43): 5,00 euro lordi per giornata di presenza nei servizi della fascia 1. Su 220 giornate valgono circa 1.100 euro lordi l’anno, cioè oltre 90 euro mensili equivalenti. È però a carico del fondo aziendale e riducibile in caso di incapienza.
- Il fondo premialità (art. 40, comma 3): dal 1° gennaio 2027 la parte stabile del fondo cresce di 221,00 euro pro-capite su base annua, applicati al numero di dipendenti al 31 dicembre 2023, con esclusione del personale della ricerca sanitaria. Non è una somma individuale: alimenta il fondo, la cui destinazione è decisa dalla contrattazione integrativa aziendale.
- Gli incarichi (artt. 15-20, dal 1° gennaio 2027): il nuovo sistema riconosce all’area dei professionisti della salute e dei funzionari un incarico professionale di complessità base automatico, del valore di 1.000 euro annui compresa la tredicesima, elevabile fino a 3.500 euro se la contrattazione integrativa individua le risorse.
Il punto comune alle tre voci è che nessuna di esse è determinata dal contratto nazionale in misura individuale certa: tutte passano dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa. È la ragione strutturale per cui la stessa qualifica, in due aziende sanitarie diverse, può produrre buste paga diverse.
Attenzione al lordo e al netto
Tutti gli importi indicati sono lordi. Prima di arrivare al netto intervengono:
- le ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore: l’art. 38, comma 1 conferma che gli incrementi vi hanno effetto pieno;
- l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale, con l’effetto della progressività: al crescere del reddito imponibile crescono anche l’aliquota marginale e la riduzione delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.
Per gli arretrati vale una regola specifica: le somme riferite al 2025 sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, quelle riferite al 2026 alla tassazione ordinaria. Il dettaglio è nella guida agli arretrati.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
Prenderò davvero 209 euro in più al mese?
Quasi certamente no, né in più né in meno esattamente. I 209 euro sono una media a regime calcolata sull’intero comparto, comprensiva delle risorse destinate ai fondi aziendali. La parte certa del proprio aumento è l’incremento tabellare dell’area di inquadramento, a cui si somma l’incremento dell’indennità professionale se il proprio profilo è fra i destinatari della Tabella 3 o della Tabella 4.
Perché un collega della stessa qualifica prende più di me?
Le ragioni possibili sono quattro: un diverso numero di differenziali economici di professionalità acquisiti nel tempo; la titolarità di un incarico di funzione o di posizione; l’assegnazione a un’unità operativa che dà diritto all’indennità dell’art. 43 o a quella di pronto soccorso; un diverso salario accessorio derivante da turni, notti e festivi. A questo si aggiunge la variabile aziendale: i fondi e la contrattazione integrativa sono diversi in ogni azienda ed ente.
L’aumento del 7,76% si applica al mio stipendio attuale?
No. La percentuale è il rapporto medio fra le risorse complessive del rinnovo e la massa retributiva del comparto: non è una percentuale da applicare al proprio cedolino. L’incremento certo è espresso in euro, non in percentuale, ed è quello delle Tabelle 1a e 1b.
Che cosa sono i 221 euro pro-capite del fondo premialità?
Sono un incremento della parte stabile del Fondo premialità e condizioni di lavoro, previsto dall’art. 40, comma 3 a decorrere dal 1° gennaio 2027, calcolato su base annua e applicato al numero di dipendenti al 31 dicembre 2023, con esclusione del personale della ricerca sanitaria. Non è una somma che arriva in busta paga: aumenta la dotazione del fondo, la cui destinazione è decisa dalla contrattazione integrativa aziendale.
Quando conoscerò l’importo esatto del mio aumento?
La parte tabellare e le indennità professionali sono già determinate dalle tabelle contrattuali e diventeranno esigibili con la sottoscrizione definitiva. La parte legata ai fondi, agli incarichi e all’indennità dell’art. 43 sarà nota solo dopo la contrattazione integrativa aziendale, che il contratto impone di avviare entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento per le materie annuali.
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- Le tabelle stipendiali complete, area per area
- Arretrati: importi e tassazione
- L’indennità giornaliera per i servizi disagiati
- Il nuovo sistema degli incarichi dal 2027
- Differenziali economici di professionalità
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Prenderò davvero 209 euro in più al mese?
Quasi certamente no, né in più né in meno esattamente. I 209 euro sono una media a regime calcolata sull’intero comparto, comprensiva delle risorse destinate ai fondi aziendali. La parte certa del proprio aumento è l’incremento tabellare dell’area di inquadramento, a cui si somma l’incremento dell’indennità professionale se il proprio profilo è fra i destinatari della Tabella 3 o della Tabella 4.
Perché un collega della stessa qualifica prende più di me?
Le ragioni possibili sono quattro: un diverso numero di differenziali economici di professionalità acquisiti nel tempo; la titolarità di un incarico di funzione o di posizione; l’assegnazione a un’unità operativa che dà diritto all’indennità dell’art. 43 o a quella di pronto soccorso; un diverso salario accessorio derivante da turni, notti e festivi. A questo si aggiunge la variabile aziendale: i fondi e la contrattazione integrativa sono diversi in ogni azienda ed ente.
L’aumento del 7,76% si applica al mio stipendio attuale?
No. La percentuale è il rapporto medio fra le risorse complessive del rinnovo e la massa retributiva del comparto: non è una percentuale da applicare al proprio cedolino. L’incremento certo è espresso in euro, non in percentuale, ed è quello delle Tabelle 1a e 1b.
Che cosa sono i 221 euro pro-capite del fondo premialità?
Sono un incremento della parte stabile del Fondo premialità e condizioni di lavoro, previsto dall’art. 40, comma 3 a decorrere dal 1° gennaio 2027, calcolato su base annua e applicato al numero di dipendenti al 31 dicembre 2023, con esclusione del personale della ricerca sanitaria. Non è una somma che arriva in busta paga: aumenta la dotazione del fondo, la cui destinazione è decisa dalla contrattazione integrativa aziendale.
Quando conoscerò l’importo esatto del mio aumento?
La parte tabellare e le indennità professionali sono già determinate dalle tabelle contrattuali e diventeranno esigibili con la sottoscrizione definitiva. La parte legata ai fondi, agli incarichi e all’indennità dell’art. 43 sarà nota solo dopo la contrattazione integrativa aziendale, che il contratto impone di avviare entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento per le materie annuali.