Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Per gli operatori socio-sanitari il rinnovo si legge su due tabelle diverse, e l’errore più frequente è cercare l’aumento in una sola. L’OSS è inquadrato nell’area degli operatori; l’OSS senior in quella degli assistenti. Da questa distinzione discendono un tabellare diverso e un diverso importo dell’indennità tutela del malato e promozione della salute. Ecco i numeri, ricostruiti dal testo firmato all’ARAN il 29 luglio 2026.

Dove è inquadrato un OSS

La declaratoria allegata all’ipotesi colloca il profilo di operatore sociosanitario fra i profili del ruolo sociosanitario dell’area degli operatori: lavoratori con conoscenze teoriche e informatiche di base, capacità manuali e tecniche specifiche, autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. Requisito di accesso è l’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito con il corso previsto dall’Accordo Stato-Regioni.

L’operatore socio-sanitario senior figura invece, ai fini della Tabella 4, nella fascia degli assistenti. La differenza vale, a regime, circa 143 euro lordi l’anno di solo tabellare e 46,80 euro l’anno di sola indennità.

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L’incremento tabellare

Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Assistenti 46,60 93,20 120,00
Operatori 43,70 87,40 112,60

Il nuovo stipendio tabellare annuo dell’area degli operatori passa da 22.069,74 euro (2025) a 22.594,14 (2026) e 22.896,54 (2027), su dodici mensilità più la tredicesima; quello dell’area degli assistenti da 23.520,99 a 24.401,79 euro.

L’indennità tutela del malato e promozione della salute

L’art. 42 incrementa dal 1° gennaio 2026 l’indennità tutela del malato e promozione della salute, corrisposta per dodici mensilità. La nota (4) della Tabella 4 individua fra i destinatari della fascia «operatori» l’operatore socio sanitario, insieme al massaggiatore o massofisioterapista e all’assistente di studio odontoiatrico; la nota (3) colloca nella fascia «assistenti» l’operatore socio-sanitario senior, il massaggiatore o massofisioterapista senior e l’assistente infermiere.

Tabella 4 — indennità tutela del malato e promozione della salute, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica 93,35 181,14
Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) 69,90 121,87
Assistenti 62,40 108,80
Operatori 58,50 102,01

La somma per un OSS

Voce Importo Mensilità Totale annuo a regime
Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) 112,60 € 13 1.463,80 €
Incremento indennità tutela del malato (Tabella 4, dal 1.1.2026) 58,50 € 12 702,00 €
Totale 2.165,80 €
equivalente mensile su 12 mensilità 180,48 €

E per un OSS senior, inquadrato nell’area degli assistenti:

Voce Importo Mensilità Totale annuo a regime
Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) 120,00 € 13 1.560,00 €
Incremento indennità tutela del malato (Tabella 4, dal 1.1.2026) 62,40 € 12 748,80 €
Totale 2.308,80 €
equivalente mensile su 12 mensilità 192,40 €

Come leggere questo conto. È la somma delle sole voci certe e uguali per tutti quelli con lo stesso inquadramento e lo stesso profilo: stipendio tabellare e indennità professionale. Non comprende il salario accessorio (turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità), che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa, né le indennità legate all’incarico. Le medie diffuse dall’ARAN comprendono invece anche quelle risorse: è la ragione della differenza.

Le voci che possono aggiungersi

  • Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi (art. 43): 5,00 euro lordi per giornata di presenza per il personale sociosanitario assegnato a gruppi operatori, terapie intensive e sub-intensive, emergenza-urgenza, sanità penitenziaria e REMS, malattie infettive, nefrologia e dialisi, servizi per le dipendenze e servizi che erogano assistenza domiciliare diretta presso l’utente. Su circa 220 giornate di presenza l’anno valgono attorno a 1.100 euro lordi.
  • Incarico di funzione professionale: dal 1° gennaio 2027 il nuovo sistema degli incarichi riconosce agli operatori valori annui di 700 euro per la complessità base, 1.500 per la media e 2.000 per l’elevata; agli assistenti 930, 1.800 e 3.000 euro. La percentuale massima di incarichi conferibili nelle aree degli assistenti e degli operatori è però pari al 12% del numero degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute (art. 18, comma 3).
  • Indennità ferie (art. 28, comma 2): durante le ferie viene corrisposta un’indennità giornaliera commisurata alle indennità di turno, notturno, festivo, particolari UO/Servizi e pronto soccorso percepite nel semestre precedente. Per chi lavora in turno è una voce non trascurabile (come si calcola).

Le novità normative che riguardano da vicino gli OSS

  • Vestizione: l’art. 24, comma 13 riconosce come orario di lavoro fino a 10 minuti complessivi e forfettari per vestizione e svestizione al personale del ruolo sanitario, sociosanitario e al profilo tecnico addetto all’assistenza, purché risultanti dalle timbrature. Dove serve il passaggio di consegne nelle unità operative sulle 24 ore il limite complessivo sale a 15 minuti.
  • Pausa: l’art. 35 garantisce una pausa non inferiore a 10 minuti quando la prestazione eccede le sei ore. Dove la continuità assistenziale non lo consente, il dipendente ha diritto a un periodo continuativo fino a 10 minuti a minore intensità della prestazione, sul posto di lavoro.
  • Aggressioni: l’art. 34 impegna l’azienda ad assumere ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio, a prevedere supporto psicologico e a consentire l’accesso alle ferie solidali per un massimo di 30 giorni in deroga alle regole ordinarie (la disciplina).

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Di quanto aumenta lo stipendio di un OSS con il CCNL 2025-2027?

A regime dal 2027, sommando le voci certe: 1.463,80 euro annui di incremento tabellare (112,60 euro per tredici mensilità) e 702,00 euro di incremento dell’indennità tutela del malato (58,50 euro per dodici mensilità), per un totale di 2.165,80 euro lordi l’anno, pari a 180,48 euro mensili su dodici mensilità. Chi lavora in reparti della fascia 1 dell’art. 43 aggiunge 5 euro lordi per ogni giornata di presenza.

Qual è la differenza fra OSS e OSS senior?

L’inquadramento. L’operatore socio sanitario è nell’area degli operatori, l’operatore socio-sanitario senior in quella degli assistenti. A regime il senior ha un incremento tabellare di 120,00 euro mensili contro 112,60 e un’indennità tutela del malato di 108,80 euro mensili contro 102,01. In termini annui, 2.308,80 euro contro 2.165,80.

L’indennità tutela del malato spetta anche agli OSS che lavorano nei servizi territoriali?

Sì: l’indennità è legata al profilo professionale, non al luogo di assegnazione. La Tabella 4 elenca i profili destinatari senza distinguere fra ospedale e territorio. Diversa è l’indennità dell’art. 43, che invece è legata all’unità operativa o al servizio di assegnazione e all’effettiva giornata di presenza.

Un OSS può ottenere un incarico di funzione?

Sì, ma solo di funzione professionale e con un contingente limitato. L’art. 18, comma 3 stabilisce che la percentuale massima di incarichi conferibili al personale delle aree degli assistenti e degli operatori è pari al 12% del numero degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. I requisiti sono cinque anni di esperienza nel profilo di appartenenza, valutazione positiva delle ultime due performance e assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni.

L’aumento vale anche per gli OSS delle RSA?

Dipende da chi è il datore di lavoro. Questo contratto si applica al personale dipendente dalle aziende ed enti del comparto sanità individuati dal CCNQ del 28 ottobre 2025, comprese le RSA che ne fanno parte. Gli OSS di strutture private, anche se accreditate, applicano contratti diversi: la sanità privata AIOP-ARIS, il CCNL UNEBA per il socio-sanitario-assistenziale o il CCNL delle cooperative sociali.

L’indennità tutela del malato entra nel calcolo del TFR?

Sì. L’art. 36, comma 1, lettera k) la include espressamente fra le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, ove spettante.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Due inquadramenti diversi: l’operatore socio-sanitario è nell’area degli operatori, l’operatore socio-sanitario senior in quella degli assistenti. Cambia tutto: tabellare e indennità.
  • OSS: incremento tabellare di 43,70 euro dal 2025, 87,40 dal 2026 e 112,60 dal 2027, per tredici mensilità.
  • Indennità tutela del malato: +58,50 euro mensili dal 1° gennaio 2026 per gli OSS, che portano l’indennità a 102,01 euro mensili su dodici mensilità.
  • Somma a regime per un OSS: 1.463,80 euro annui di tabellare più 702,00 euro di indennità, cioè 2.165,80 euro lordi l’anno, pari a 180,48 euro mensili su dodici mensilità.
  • OSS senior: 1.560,00 euro di tabellare più 748,80 di indennità, cioè 2.308,80 euro annui, 192,40 euro mensili.
  • In più: 5 euro lordi per giornata di presenza nelle unità operative disagiate della fascia 1 dell’art. 43 (terapie intensive, malattie infettive, dialisi, dipendenze, assistenza domiciliare diretta).

Domande frequenti

Di quanto aumenta lo stipendio di un OSS con il CCNL 2025-2027?

A regime dal 2027, sommando le voci certe: 1.463,80 euro annui di incremento tabellare (112,60 euro per tredici mensilità) e 702,00 euro di incremento dell’indennità tutela del malato (58,50 euro per dodici mensilità), per un totale di 2.165,80 euro lordi l’anno, pari a 180,48 euro mensili su dodici mensilità. Chi lavora in reparti della fascia 1 dell’art. 43 aggiunge 5 euro lordi per ogni giornata di presenza.

Qual è la differenza fra OSS e OSS senior?

L’inquadramento. L’operatore socio sanitario è nell’area degli operatori, l’operatore socio-sanitario senior in quella degli assistenti. A regime il senior ha un incremento tabellare di 120,00 euro mensili contro 112,60 e un’indennità tutela del malato di 108,80 euro mensili contro 102,01. In termini annui, 2.308,80 euro contro 2.165,80.

L’indennità tutela del malato spetta anche agli OSS che lavorano nei servizi territoriali?

Sì: l’indennità è legata al profilo professionale, non al luogo di assegnazione. La Tabella 4 elenca i profili destinatari senza distinguere fra ospedale e territorio. Diversa è l’indennità dell’art. 43, che invece è legata all’unità operativa o al servizio di assegnazione e all’effettiva giornata di presenza.

Un OSS può ottenere un incarico di funzione?

Sì, ma solo di funzione professionale e con un contingente limitato. L’art. 18, comma 3 stabilisce che la percentuale massima di incarichi conferibili al personale delle aree degli assistenti e degli operatori è pari al 12% del numero degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. I requisiti sono cinque anni di esperienza nel profilo di appartenenza, valutazione positiva delle ultime due performance e assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni.

L’aumento vale anche per gli OSS delle RSA?

Dipende da chi è il datore di lavoro. Questo contratto si applica al personale dipendente dalle aziende ed enti del comparto sanità individuati dal CCNQ del 28 ottobre 2025, comprese le RSA che ne fanno parte. Gli OSS di strutture private, anche se accreditate, applicano contratti diversi: la sanità privata AIOP-ARIS, il CCNL UNEBA per il socio-sanitario-assistenziale o il CCNL delle cooperative sociali.

L’indennità tutela del malato entra nel calcolo del TFR?

Sì. L’art. 36, comma 1, lettera k) la include espressamente fra le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, ove spettante.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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