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Gli arretrati sono la voce che più interessa chi lavora nel Servizio sanitario nazionale, ed è anche quella su cui circolano i calcoli più fantasiosi. Questa guida spiega da dove nascono le cifre indicate dall’ARAN, perché moltiplicare l’incremento mensile per i mesi arretrati porta a un risultato sbagliato, quali sono i passaggi che devono ancora avvenire prima del pagamento e come funziona la tassazione degli emolumenti arretrati.
Le cifre ufficiali e il loro perimetro
Il comunicato ARAN del 29 luglio 2026 quantifica gli arretrati medi maturati fino al 31 ottobre 2026 in 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Sono importi lordi e medi: nessun dipendente riceverà esattamente quella cifra.
Le variabili che spostano il risultato individuale sono quattro:
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
- l’area di inquadramento, che determina l’incremento tabellare applicabile (dai 41,40 euro mensili del personale di supporto nel 2025 ai 140,50 dell’elevata qualificazione nel 2026);
- i mesi di servizio effettivamente prestati fra il 1° gennaio 2025 e la data di liquidazione;
- le indennità professionali spettanti: chi ha diritto alla specificità infermieristica o alla tutela del malato accumula anche gli arretrati di quelle voci dal 1° gennaio 2026;
- la percentuale di part-time, che riproporziona tutto.
Perché il calcolo «fai da te» dà un numero più alto
Il conto istintivo è questo: incremento mensile per numero di mensilità arretrate. Per l’area dei professionisti della salute darebbe, per il solo tabellare, 50,50 euro per 13 mensilità del 2025 più 101,10 euro per i mesi del 2026 già maturati. Il risultato supera abbondantemente i 1.226 euro della stima ARAN.
Un punto che genera moltissime domande: gli incrementi delle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. L’art. 37, comma 3 dell’ipotesi dice espressamente che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001» corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. In pratica quanto già incassato a titolo di anticipazione viene scomputato: è la ragione per cui gli arretrati stimati dall’ARAN sono più bassi della semplice moltiplicazione fra incremento mensile e mensilità arretrate.
C’è poi la composizione della media: il valore di 1.226 euro è calcolato sull’intero comparto, dove le aree più numerose sono quelle degli operatori e degli assistenti, con incrementi inferiori. Gli infermieri, che stanno nell’area superiore e cumulano anche gli arretrati della specificità infermieristica, hanno infatti una stima quasi doppia.
L’iter che manca prima del pagamento
Attenzione: si tratta di un’ipotesi, non ancora del contratto definitivo. Il 29 luglio 2026 ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NurSind e Nursing Up hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL. Perché gli aumenti finiscano in busta paga serve la sottoscrizione definitiva, che arriva al termine del procedimento dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001: entro 10 giorni l’ARAN trasmette il testo ai comitati di settore e al Governo, poi la quantificazione dei costi va alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni. Solo dopo la certificazione positiva il presidente dell’ARAN firma in via definitiva.
Una volta firmato in via definitiva, il contratto fissa un termine interno preciso: l’art. 2, comma 3 impone alle aziende ed enti di applicare entro trenta giorni dalla stipulazione gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico. Gli incrementi tabellari e gli arretrati rientrano in questa categoria; il salario accessorio e gli istituti rimessi alla contrattazione integrativa aziendale, invece, richiedono un passaggio ulteriore e tempi più lunghi.
Nella pratica delle tornate precedenti la liquidazione degli arretrati è avvenuta in una mensilità dedicata o in un cedolino straordinario, distinto da quello ordinario. Non esiste però una regola contrattuale che imponga una modalità o una data: dipende dai tempi di ciascuna azienda sanitaria.
Come sono tassati gli arretrati
La disciplina fiscale distingue in base all’anno di competenza.
Somme riferite al 2025 (e ad anni precedenti). Rientrano fra gli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti» e sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, perché la loro percezione ritardata dipende da leggi, contratti collettivi o procedure amministrative. Il sostituto d’imposta applica in via provvisoria un’aliquota determinata sui redditi dei due anni precedenti; l’Agenzia delle entrate riliquida poi l’imposta definitiva e invia l’eventuale comunicazione con il conguaglio, a debito o a credito. Il meccanismo è spiegato nel dettaglio nella guida alla tassazione separata.
Somme riferite al 2026. Sono competenze dell’anno in corso e seguono la tassazione ordinaria, confluendo nel reddito di lavoro dipendente dell’anno ai sensi dell’art. 51 del TUIR. Concorrono quindi alla progressività IRPEF e al conguaglio di fine anno, con possibile effetto sulle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, che decrescono al crescere del reddito.
Su tutte le somme, in entrambi i casi, si applicano le ritenute previdenziali e assistenziali: l’art. 38 dell’ipotesi lo dice espressamente.
Effetti collaterali da mettere in conto
- Conguaglio di fine anno. La quota 2026 aumenta il reddito imponibile dell’anno: chi si trova a ridosso di una soglia di detrazione o di un’agevolazione legata al reddito può trovarsi con un conguaglio a debito in dicembre.
- Bonus e detrazioni. Il trattamento integrativo e le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico sono decrescenti rispetto al reddito complessivo: un arretrato consistente può ridurne l’importo spettante.
- TFR e pensione. Gli incrementi hanno effetto pieno sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità premio di servizio e sul trattamento di quiescenza (art. 38, comma 1).
- Straordinario. Fa eccezione: gli incrementi rilevano sulla maggiorazione per lavoro straordinario solo dal mese successivo all’entrata in vigore del contratto, senza ricalcolo retroattivo.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
- Art. 17 TUIR — tassazione separata — lettera b): emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente
- Art. 51 TUIR — determinazione del reddito di lavoro dipendente
Domande frequenti
Quando saranno pagati gli arretrati del CCNL Sanità 2025-2027?
Non c’è una data. Il contratto fissa solo un termine interno: trenta giorni dalla stipulazione definitiva per l’applicazione degli istituti economici vincolati e automatici (art. 2, comma 3). Prima della firma definitiva devono concludersi il parere dei comitati di settore e del Governo e la certificazione della Corte dei conti, che ha quindici giorni per deliberare dalla trasmissione della quantificazione dei costi. La tempistica reale dipende poi dai sistemi di elaborazione delle singole aziende sanitarie.
Perché agli infermieri spettano 2.300 euro e agli altri 1.226?
Per due ragioni cumulative. La prima: gli infermieri sono inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, che ha incrementi tabellari superiori a quelli delle aree degli assistenti, degli operatori e del personale di supporto. La seconda: agli infermieri spetta anche l’indennità di specificità infermieristica, aumentata di 93,35 euro mensili per dodici mensilità dal 1° gennaio 2026, che genera arretrati propri. La cifra di 1.226 euro è invece una media su tutto il comparto.
Gli arretrati fanno perdere il bonus in busta paga o le detrazioni?
Possono ridurli. La quota di arretrati riferita al 2026 concorre al reddito complessivo dell’anno e le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per familiari a carico e il trattamento integrativo sono decrescenti rispetto al reddito. La quota riferita al 2025, essendo soggetta a tassazione separata, non entra invece nel reddito complessivo ai fini IRPEF ordinaria. Per una simulazione della propria posizione è utile confrontare il cedolino di dicembre con quello degli anni precedenti.
Ho cambiato azienda sanitaria nel 2025: chi mi paga gli arretrati?
Ogni amministrazione liquida le competenze relative al periodo in cui il rapporto di lavoro era in essere presso di sé. Chi ha lavorato in più aziende del comparto nel periodo di vigenza contrattuale riceverà quindi più erogazioni, ciascuna proporzionata ai mesi di servizio prestati. È opportuno verificare che le amministrazioni precedenti abbiano i dati aggiornati per il pagamento.
Sono cessato dal servizio: perdo gli arretrati?
No, se la cessazione è avvenuta con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto: l’art. 38, comma 2 prevede espressamente che i benefici economici siano corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio. Gli incrementi rilevano inoltre ai fini del ricalcolo del TFR e del trattamento di quiescenza.
Gli arretrati sono soggetti a contributi previdenziali?
Sì. L’art. 38, comma 1 stabilisce che gli incrementi hanno effetto «sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto». Le somme lorde vengono quindi decurtate della quota contributiva a carico del lavoratore prima dell’applicazione dell’imposta.
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- Le tabelle stipendiali 2025, 2026 e 2027 area per area
- Tassazione separata: come funziona
- Aumento infermieri 2025-2027
- Prestazioni aggiuntive del personale sanitario: l’imposta al 15%
- Imposta 5% sullo straordinario degli infermieri (LB 2026)
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Quando saranno pagati gli arretrati del CCNL Sanità 2025-2027?
Non c’è una data. Il contratto fissa solo un termine interno: trenta giorni dalla stipulazione definitiva per l’applicazione degli istituti economici vincolati e automatici (art. 2, comma 3). Prima della firma definitiva devono concludersi il parere dei comitati di settore e del Governo e la certificazione della Corte dei conti, che ha quindici giorni per deliberare dalla trasmissione della quantificazione dei costi. La tempistica reale dipende poi dai sistemi di elaborazione delle singole aziende sanitarie.
Perché agli infermieri spettano 2.300 euro e agli altri 1.226?
Per due ragioni cumulative. La prima: gli infermieri sono inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, che ha incrementi tabellari superiori a quelli delle aree degli assistenti, degli operatori e del personale di supporto. La seconda: agli infermieri spetta anche l’indennità di specificità infermieristica, aumentata di 93,35 euro mensili per dodici mensilità dal 1° gennaio 2026, che genera arretrati propri. La cifra di 1.226 euro è invece una media su tutto il comparto.
Gli arretrati fanno perdere il bonus in busta paga o le detrazioni?
Possono ridurli. La quota di arretrati riferita al 2026 concorre al reddito complessivo dell’anno e le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per familiari a carico e il trattamento integrativo sono decrescenti rispetto al reddito. La quota riferita al 2025, essendo soggetta a tassazione separata, non entra invece nel reddito complessivo ai fini IRPEF ordinaria. Per una simulazione della propria posizione è utile confrontare il cedolino di dicembre con quello degli anni precedenti.
Ho cambiato azienda sanitaria nel 2025: chi mi paga gli arretrati?
Ogni amministrazione liquida le competenze relative al periodo in cui il rapporto di lavoro era in essere presso di sé. Chi ha lavorato in più aziende del comparto nel periodo di vigenza contrattuale riceverà quindi più erogazioni, ciascuna proporzionata ai mesi di servizio prestati. È opportuno verificare che le amministrazioni precedenti abbiano i dati aggiornati per il pagamento.
Sono cessato dal servizio: perdo gli arretrati?
No, se la cessazione è avvenuta con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto: l’art. 38, comma 2 prevede espressamente che i benefici economici siano corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio. Gli incrementi rilevano inoltre ai fini del ricalcolo del TFR e del trattamento di quiescenza.
Gli arretrati sono soggetti a contributi previdenziali?
Sì. L’art. 38, comma 1 stabilisce che gli incrementi hanno effetto «sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto». Le somme lorde vengono quindi decurtate della quota contributiva a carico del lavoratore prima dell’applicazione dell’imposta.