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In sintesi
- A differenza della fusione, nella scissione la retrodatazione degli effetti fiscali è l’eccezione: l’art. 173, co. 11 TUIR la ammette solo per la scissione totale.
- Serve inoltre che scissa e beneficiarie chiudano l’esercizio alla stessa data.
- Nella scissione parziale la retrodatazione è sempre esclusa (ris. 255/E del 1° agosto 2002): gli effetti decorrono dall’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese.
- La postdatazione è invece sempre possibile, per la totale e per la parziale, tranne quando le beneficiarie sono società di nuova costituzione.
- Senza retrodatazione, i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data di effetto della scissione (art. 173, co. 8).
La regola civilistica: da quando la scissione produce effetti
La scissione acquista efficacia verso i terzi con l’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese in cui sono iscritte le beneficiarie (art. 2506-quater c.c.). Le parti possono stabilire una data successiva (postdatazione), ma non per le scissioni realizzate mediante costituzione di nuove società: una società non può operare prima di esistere. Per la contabilità e le imposte, invece, il codice richiama la possibilità di retrodatare prevista per la fusione — con un limite fiscale importante.
Il limite fiscale: retrodatazione solo nella scissione totale
L’art. 173, co. 11 TUIR consente la retrodatazione degli effetti fiscali (ex art. 2501-ter, nn. 5 e 6 c.c.) limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo d’imposta della scissa e delle beneficiarie. In pratica:
- scissione totale con esercizi coincidenti (tutte chiudono al 31/12): si può far decorrere l’operazione, fiscalmente, dall’inizio dell’esercizio — un solo bilancio e una sola dichiarazione;
- scissione parziale: retrodatazione sempre esclusa. L’Amministrazione lo ha chiarito con la risoluzione n. 255/E del 2002, negandola anche per il trasferimento di un ramo d’azienda: la scissa continua a esistere e il suo reddito non può essere “spostato” indietro nel tempo.
La ratio è antielusiva: nella parziale la retrodatazione consentirebbe di attribuire retroattivamente redditi e perdite tra soggetti che restano entrambi in vita, aprendo a compensazioni mirate.
Le conseguenze pratiche senza retrodatazione
Se la scissione non retroagisce (parziale, o totale senza i requisiti), l’art. 173, co. 8 TUIR fissa le regole di continuità:
- i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui la scissione ha effetto;
- le rimanenze (artt. 92 e 94 TUIR) ricevute da ciascuna beneficiaria si presumono provenienti proporzionalmente dalle esistenze iniziali della scissa, distinte per esercizio di formazione;
- gli ammortamenti e le spese pluriennali relativi ai beni trasferiti si ragguagliano alla durata di utilizzo dei beni da parte di scissa e beneficiarie — ciascuna deduce per il periodo in cui ha avuto i beni;
- la beneficiaria presenta la dichiarazione per la frazione di esercizio post-scissione relativa al compendio ricevuto; la scissa per l’intero proprio periodo.
Retrodatazione e perdite
Quando la retrodatazione è ammessa (scissione totale), il periodo “retrodatato” entra nel perimetro delle regole sulle perdite fiscali: le perdite maturate nella frazione di esercizio coperta dalla retrodatazione soggiacciono agli stessi vincoli dell’art. 172, co. 7 TUIR, per evitare che la retroattività diventi il canale per compensazioni altrimenti precluse.
Esempio pratico
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Alfa S.p.A. si scinde totalmente in Beta e Gamma (entrambe preesistenti, esercizio solare come Alfa) con atto iscritto il 1° ottobre 2026. Il progetto retrodata gli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2026: Beta e Gamma includono nei propri redditi le frazioni di risultato di Alfa dall’inizio dell’anno e Alfa non presenta alcuna dichiarazione per il 2026. Se la stessa operazione fosse una scissione parziale, la retrodatazione sarebbe vietata: Alfa dichiarerebbe il proprio reddito fino al 30 settembre e le beneficiarie da ottobre.
Domande frequenti
Perché la fusione si può retrodatare e la scissione parziale no?
Nella fusione le società incorporate si estinguono: la retrodatazione accorpa redditi che comunque confluirebbero nell’incorporante. Nella scissione parziale la scissa sopravvive, e la retroattività permetterebbe di ripartire redditi e perdite a piacere tra soggetti distinti.
La retrodatazione contabile segue quella fiscale?
Le due corrono insieme: il richiamo dell’art. 173 è alle date indicate nel progetto ex art. 2501-ter, nn. 5 e 6 c.c., che valgono per l’imputazione a bilancio delle operazioni. Non è possibile retrodatare fiscalmente ciò che contabilmente decorre dalla data dell’atto.
Posso postdatare una scissione con beneficiaria newco?
No: la postdatazione è esclusa quando la scissione avviene mediante costituzione di nuove società, perché la newco viene ad esistenza solo con l’iscrizione dell’atto.