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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Come funziona la tassazione agevolata sulle mance

Se lavori come cameriere, barista, receptionist o in qualsiasi altra mansione in un hotel, ristorante o bar, le mance che ricevi dai clienti — incluse quelle pagate con carta di credito o app — godono di un’agevolazione fiscale importante: vengono tassate con un’imposta sostitutiva del 5% invece delle normali aliquote IRPEF.

Questa agevolazione si chiama ‘tassazione sostitutiva delle mance’ ed è riservata ai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della legge n. 287/1991) del settore privato. Per averne diritto nell’anno d’imposta 2025, devi aver guadagnato nel 2024 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (contando tutti i redditi da lavoro dipendente, non solo quelli nel settore).

Di solito è il tuo datore di lavoro ad applicare automaticamente l’imposta sostitutiva del 5%. Nel 730/2026 devi compilare il rigo C16 del quadro C per comunicare i dati: è obbligatorio, perché quell’informazione serve anche per calcolare correttamente il trattamento integrativo.

Mance nel turismo: aliquote, limiti e requisiti
Voce Valore
Aliquota imposta sostitutiva 5 per cento
Limite reddito lavoro dipendente 2024 Non superiore a 75.000 euro
Limite importo agevolabile 30 per cento dei redditi da lavoro dipendente nel settore (comprensivi di mance)
Mance eccedenti il 30% Assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF
Dove si indica nel 730 Quadro C, rigo C16
Rilevanza per altri benefici Le mance assoggettate a sostitutiva rilevano per deduzioni, detrazioni e ogni beneficio che dipende dal reddito

Esempio pratico

  • Esempio: Tizio lavora in un hotel e nel 2025 ha ricevuto 3.000 euro di mance. Il suo reddito da lavoro dipendente nel settore (incluse le mance) è di 20.000 euro. Il 30 per cento di 20.000 euro è 6.000 euro. Poiché le mance di Tizio (3.000 euro) sono inferiori a 6.000 euro, tutte le mance sono agevolabili. L’imposta sostitutiva del 5% su 3.000 euro è pari a 150 euro. Se Tizio avesse percepito 8.000 euro di mance, solo 6.000 euro sarebbero stati agevolati al 5%; i restanti 2.000 euro sarebbero stati tassati con le aliquote IRPEF ordinarie.

Documenti necessari

  • Certificazione Unica 2026 (punto 651: reddito settore turistico; punto 652: mance assoggettate a imposta sostitutiva; punto 653: imposta sostitutiva trattenuta; punto 655: mance a tassazione ordinaria)
  • Eventuali ricevute o rendiconti delle mance percepite tramite sistemi di pagamento elettronico
  • Buste paga del 2025 (per verificare l’importo delle mance riportato dal datore di lavoro)

Tizio: mance applicate a sostitutiva dal datore di lavoro

Scenario. Tizio è un cameriere in un ristorante privato. Nel 2025 ha ricevuto 2.500 euro di mance, già assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% dal datore di lavoro, che le ha riportate nel punto 652 della Certificazione Unica 2026.

Come si applica. Tizio compila il rigo C16 del quadro C riportando: nella colonna 1 il reddito del settore turistico (punto 651 della CU), nella colonna 3 le mance a sostitutiva (punto 652) e nella colonna 4 le ritenute (punto 653). Barra la colonna 6 per confermare la tassazione sostitutiva operata dal datore. Non deve versare nient’altro.

In pratica

  • Riportare i dati dalla Certificazione Unica 2026 nel rigo C16.
  • Barrare la colonna 6 (tassazione sostitutiva) per confermare la scelta del datore.
  • La compilazione del rigo C16 è obbligatoria anche solo per confermare.

Caio: mance tassate in modo ordinario, vuole passare alla sostitutiva

Scenario. Caio lavora in un bar. Il suo datore di lavoro ha assoggettato le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU compilato). Caio nell’anno 2024 aveva un reddito di 22.000 euro e vuole ora optare per l’imposta sostitutiva del 5%.

Come si applica. Caio può modificare la tassazione nella dichiarazione. Compila il rigo C16: nella colonna 2 riporta le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU), barra la colonna 6 (tassazione sostitutiva) per esercitare l’opzione. Chi presta l’assistenza fiscale escluderà le mance dal reddito complessivo e calcolerà l’imposta sostitutiva del 5%.

In pratica

  • Il cambio di regime si effettua compilando il rigo C16 e barrando la colonna 6.
  • Condizione necessaria: aver percepito nel 2024 redditi da lavoro dipendente non superiori a 75.000 euro.
  • Verificare che le mance non superino il 30% del reddito del settore per il totale agevolabile.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Le mance pagate con il bancomat o l'app sono agevolate allo stesso modo?

Sì. Le mance ricevute tramite mezzi di pagamento elettronici e poi riversate al lavoratore sono trattate esattamente come quelle in contanti. L’agevolazione non dipende dalla modalità di pagamento.

Cosa succede se nell'anno 2024 avevo un reddito da lavoro dipendente superiore a 75.000 euro?

L’agevolazione non spetta. Tutte le mance concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono tassate con le normali aliquote IRPEF.

Devo sempre compilare il rigo C16 anche se non cambio nulla rispetto a quanto fatto dal datore?

Sì, la compilazione è obbligatoria. Serve per calcolare correttamente il trattamento integrativo e ogni altro beneficio che dipende dal livello del reddito.

Le mance agevolate al 5% contano per calcolare l'ISEE o le detrazioni?

Sì. Le mance assoggettate all’imposta sostitutiva rilevano per tutte le ipotesi in cui la legge fa riferimento al possesso di requisiti reddituali, compresi ISEE, detrazioni e trattamento integrativo.

Posso rinunciare all'imposta sostitutiva e pagare l'IRPEF ordinaria?

Sì, è possibile: il lavoratore può rinunciare in forma scritta all’agevolazione oppure può modificare la tassazione in sede di dichiarazione barrando la colonna 5 del rigo C16.

Domande frequenti

Le mance pagate con il bancomat o l'app sono agevolate allo stesso modo?

Sì. Le mance ricevute tramite mezzi di pagamento elettronici e poi riversate al lavoratore sono trattate esattamente come quelle in contanti. L'agevolazione non dipende dalla modalità di pagamento.

Cosa succede se nell'anno 2024 avevo un reddito da lavoro dipendente superiore a 75.000 euro?

L'agevolazione non spetta. Tutte le mance concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono tassate con le normali aliquote IRPEF.

Devo sempre compilare il rigo C16 anche se non cambio nulla rispetto a quanto fatto dal datore?

Sì, la compilazione è obbligatoria. Serve per calcolare correttamente il trattamento integrativo e ogni altro beneficio che dipende dal livello del reddito.

Le mance agevolate al 5% contano per calcolare l'ISEE o le detrazioni?

Sì. Le mance assoggettate all'imposta sostitutiva rilevano per tutte le ipotesi in cui la legge fa riferimento al possesso di requisiti reddituali, compresi ISEE, detrazioni e trattamento integrativo.

Posso rinunciare all'imposta sostitutiva e pagare l'IRPEF ordinaria?

Sì, è possibile: il lavoratore può rinunciare in forma scritta all'agevolazione oppure può modificare la tassazione in sede di dichiarazione barrando la colonna 5 del rigo C16.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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