Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

In sintesi

Lo stipendio è pignorabile, di regola, per un quinto (art. 545 c.p.c.). Se il creditore è l’Agenzia delle entrate-Riscossione il limite è un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro e un quinto oltre. Con più crediti insieme non si supera la metà. Il «doppio dell’assegno sociale» (minimo 1.000 euro) protegge le pensioni, non lo stipendio.

Riferimento normativo

Artt. 545, 546, 547 e 553 Codice di procedura civile; testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025); artt. 2 e 68 DPR 180/1950 per i dipendenti pubblici

Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

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Quanto si può pignorare dello stipendio: la tabella dei limiti

Limiti di pignoramento dello stipendio (art. 545 c.p.c.)
Tipo di credito Quota dello stipendio pignorabile
Crediti alimentari (assegno di mantenimento) Nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (art. 545, terzo comma). Per i dipendenti pubblici l’art. 2 del DPR 180/1950 indica fino a un terzo del netto
Tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni Un quinto (art. 545, quarto comma)
Cartelle esattoriali (Agenzia delle entrate-Riscossione) Un decimo fino a 2.500 euro; un settimo da 2.500 a 5.000 euro; un quinto oltre 5.000 euro
Ogni altro credito (banche, finanziarie, fornitori) Un quinto (art. 545, quarto comma)
Più crediti insieme (alimentari, tributari, altri) Non oltre la metà (art. 545, quinto comma)
Pensione (per confronto) Impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente nei limiti sopra (art. 545, settimo comma)

Fonti: art. 545 c.p.c. (commi 3-7), Agenzia delle entrate-Riscossione (pagina sulle procedure esecutive), art. 2 DPR 180/1950. I limiti della riscossione, un tempo nell’art. 72-ter del DPR 602/1973, sono oggi nel testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il quinto dello stipendio: come si calcola

Per i crediti ordinari l’art. 545, quarto comma, c.p.c. consente di pignorare le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro nella misura di un quinto (20%). Lo stesso limite vale per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni. La base di calcolo è lo stipendio netto, cioè dopo le ritenute fiscali e previdenziali: per i dipendenti pubblici lo dice espressamente l’art. 2 del DPR 180/1950, e nella pratica la regola è applicata allo stesso modo ai privati.

Esempi di calcolo con lo stipendio netto mensile

Quota pignorabile per tipo di creditore (importi ipotetici)
Stipendio netto Creditore ordinario (un quinto) Agenzia delle entrate-Riscossione
1.200 € 240 € 120 € (un decimo)
1.800 € 360 € 180 € (un decimo)
3.000 € 600 € 428,57 € (un settimo)
6.000 € 1.200 € 1.200 € (un quinto)

Negli esempi la percentuale dello scaglione è applicata all’intero importo netto, non per fasce. Gli importi sono arrotondati al centesimo.

Stipendio basso e «minimo vitale»: esiste una soglia sotto cui non si pignora?

Per lo stipendio l’art. 545 non indica una cifra al di sotto della quale nulla è pignorabile: la quota (un quinto, o un decimo per le cartelle) si applica a qualunque importo. Con una busta paga netta di 500 euro la quota di un quinto è di 100 euro (50 euro per un decimo). Le soglie di cui si sente parlare riguardano altri casi: il doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, protegge solo le pensioni (settimo comma), e il triplo dell’assegno sociale riguarda solo lo stipendio già accreditato sul conto prima del pignoramento (ottavo comma, vedi sotto).

Più pignoramenti sullo stesso stipendio: il limite della metà

Quando sullo stesso stipendio gravano più crediti di natura diversa (alimentare, tributario, ordinario), il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause non può estendersi oltre la metà delle somme dovute (art. 545, quinto comma). Restano ferme le limitazioni previste da leggi speciali (sesto comma). Il credito alimentare è determinato dal giudice, che lo autorizza entro il tetto della metà. Se il pignoramento è eseguito presso più terzi (ad esempio presso due datori di lavoro), il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di alcuni: il giudice decide con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza (art. 546, ultimo comma).

Cessione del quinto e pignoramento insieme

Per i dipendenti pubblici e per gli enti indicati nell’art. 1 del DPR 180/1950 la cessione può arrivare a un quinto del netto (art. 5) e il concorso con i pignoramenti è regolato dall’art. 68: se i pignoramenti esistono già, la cessione può coprire solo la differenza tra due quinti dello stipendio e la quota pignorata; se la cessione è stata perfezionata e notificata prima, si può pignorare solo la differenza tra la metà e la quota ceduta. Il datore, nella dichiarazione che rende al giudice, deve indicare anche le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato (art. 547 c.p.c.). Con lo stipendio netto di 2.000 euro e una cessione già in corso di 400 euro (un quinto), un pignoramento successivo può quindi colpire al massimo 600 euro (1.000 − 400).

Il testo dell’art. 68 riguarda il rapporto di lavoro pubblico; per i dipendenti privati le regole sul concorso tra cessione e pignoramento vanno verificate sul contratto di finanziamento e sul provvedimento del giudice.

Come opera il pignoramento: il datore di lavoro come terzo pignorato

Il creditore notifica l’atto di pignoramento al datore di lavoro come terzo pignorato. Dal giorno della notifica il datore è soggetto agli obblighi del custode sulle somme che deve al dipendente (art. 546 c.p.c.): non può più pagare liberamente la quota pignorata. Con una dichiarazione inviata al creditore a mezzo raccomandata o PEC deve indicare quali somme deve al lavoratore e quando le deve pagare, e anche i sequestri precedenti e le cessioni che gli sono state notificate (art. 547). Il datore paga al creditore solo dopo l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione assegna le somme (art. 553), che gli viene notificata insieme ai dati per il pagamento.

Il lavoratore può contestare l’importo: il pignoramento eseguito oltre i limiti dell’art. 545 è parzialmente inefficace e l’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio (nono comma). Le opposizioni sulla pignorabilità si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 615), quelle sui vizi formali entro venti giorni (art. 617).

Lo stipendio accreditato sul conto corrente

Se lo stipendio è già sul conto e il creditore pignora il conto, conta la data dell’accredito. Quando l’accredito è anteriore al pignoramento, gli obblighi della banca non operano per un importo pari al triplo dell’assegno sociale e sono pignorabili solo le somme eccedenti (art. 545, ottavo comma, e art. 546). Nel 2026 l’assegno sociale è di 546,24 euro mensili (scheda INPS sull’assegno sociale), quindi il triplo è di 1.638,72 euro. Quando l’accredito avviene alla data del pignoramento o dopo, valgono i limiti ordinari del quinto, della metà e delle leggi speciali. Per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo la sua pagina informativa, resta sempre disponibile l’ultimo stipendio accreditato. Per i dettagli sul conto vedi la guida sul pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

TFR e pensione: quali limiti

Il quarto comma dell’art. 545 parla di somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento: il TFR rientra, secondo la lettura corrente, nel limite del quinto. La pensione segue il settimo comma: sono impignorabili le somme fino al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (nel 2026: 2 × 546,24 = 1.092,48 euro), e l’eccedenza è pignorabile nei limiti del terzo, quarto e quinto comma. Per calcolare la parte pignorabile puoi usare il calcolatore del pignoramento di stipendio e pensione.

Casi pratici

Tizio – pignoramento da banca per prestito insoluto

Tizio ha una retribuzione netta di 1.800 € mensili. Una banca ottiene un decreto ingiuntivo e pignora lo stipendio: la trattenuta mensile massima è 1.800 × 20% = 360 € e a Tizio restano 1.440 €. Se il creditore fosse l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con uno stipendio fino a 2.500 € la quota sarebbe un decimo, cioè 180 €.

Caia – banca e assegno di mantenimento insieme

Caia ha uno stipendio netto di 2.000 €. Una banca pignora un quinto (400 €); il tribunale autorizza anche il pignoramento per l’assegno di mantenimento dovuto ai figli. La quota alimentare la decide il giudice, ma tutti i pignoramenti insieme non possono superare la metà dello stipendio, cioè 1.000 €: per l’assegno restano al massimo 600 €.

Sempronio – pignoramento per assegno di mantenimento

Il tribunale autorizza il pignoramento dello stipendio di Sempronio per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli. Per i crediti alimentari non c’è una percentuale fissa nell’art. 545: la quota la stabilisce il presidente del tribunale o il giudice delegato. Approfondimento nella guida sul pignoramento dello stipendio per assegno di mantenimento.

Domande frequenti

Quanta parte dello stipendio può essere pignorata?

Di norma un quinto (20%) dello stipendio netto per i debiti ordinari e per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni (art. 545 c.p.c.). Per i crediti alimentari la misura la stabilisce il giudice; con più crediti insieme non si supera la metà.

Esiste un minimo di stipendio che non si può pignorare?

Per lo stipendio l’art. 545 non indica una soglia minima: il quinto si applica a qualunque importo. Il doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 euro) vale solo per le pensioni e il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026) solo per lo stipendio già accreditato sul conto prima del pignoramento.

Quanto può pignorare l’Agenzia delle entrate-Riscossione?

Sullo stipendio un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000 euro e un quinto oltre 5.000 euro, secondo la pagina informativa dell’Agenzia. I limiti sono ora nel testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025).

Cosa succede se ho più pignoramenti sullo stesso stipendio?

Il pignoramento per il concorso di crediti alimentari, tributari e ordinari non può superare la metà dello stipendio (art. 545, quinto comma). Se i pignoramenti sono presso più datori, puoi chiedere al giudice la riduzione proporzionale: decide con ordinanza entro venti giorni dall’istanza.

Lo stipendio accreditato sul conto corrente è pignorabile?

Se l’accredito è anteriore al pignoramento, sono pignorabili solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026). Se l’accredito è alla data del pignoramento o dopo, valgono i limiti ordinari del quinto e della metà.

Il TFR è pignorabile?

Il TFR rientra tra le indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che l’art. 545 consente di pignorare nel limite del quinto. Per le cartelle dell’Agenzia delle entrate-Riscossione vanno verificati i limiti del testo unico riscossione.

Il datore può licenziarmi perché ho un pignoramento?

Nessuna norma indica il pignoramento come motivo di licenziamento. Il datore deve solo eseguire gli obblighi del terzo pignorato (artt. 546 e 547 c.p.c.). Un licenziamento che invoca il pignoramento si impugna entro 60 giorni dalla comunicazione (art. 6 L. 604/1966).

Posso fare opposizione al pignoramento?

Sì. Se la trattenuta supera i limiti, il pignoramento è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d’ufficio (art. 545, nono comma). L’opposizione sulla pignorabilità si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.); quella sui vizi formali (art. 617) entro venti giorni.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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