Testo dell'articoloVigente
Lo stipendio è pignorabile nei limiti fissati dall’art. 545 c.p.c.: di norma un quinto per debiti ordinari, con limiti cumulativi in caso di pignoramenti concorrenti. Esiste una quota minima impignorabile commisurata all’assegno sociale aumentato della metà, a tutela del minimo vitale del lavoratore.
Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?
Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.
Tabella riepilogativa
| Tipo di credito | Quota pignorabile massima |
|---|---|
| Crediti alimentari (assegno di mantenimento) | Misura autorizzata dal giudice, di norma entro 1/3 |
| Crediti dello Stato (tributi, ecc.) | 1/5 della retribuzione netta |
| Debiti ordinari (banche, fornitori, ecc.) | 1/5 della retribuzione netta |
| Pignoramento cumulativo (più creditori) | Massimo 1/2 della retribuzione netta (con limiti specifici per la combinazione) |
| Quota impignorabile minima | Assegno sociale + 50% (a protezione del minimo vitale) |
La regola del quinto e la quota impignorabile
L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o retribuzione assimilata sono pignorabili nei limiti del quinto (20%) per i crediti ordinari. La trattenuta si applica sulla retribuzione netta (dopo le ritenute fiscali e previdenziali). È però garantita una quota minima impignorabile pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà: se la retribuzione netta è prossima a tale soglia, il pignorabile si riduce di conseguenza.
Pignoramenti concorrenti: il limite cumulativo
Quando più creditori promuovono pignoramenti sullo stesso stipendio, si applicano limiti cumulativi per evitare che la somma delle trattenute superi determinate percentuali. La legge coordina le diverse pretese in modo che il lavoratore riceva in ogni caso una quota minima. In caso di conflitto tra un pignoramento per crediti alimentari e uno per crediti ordinari, il credito alimentare è prioritario.
Come opera il pignoramento: notifica e obbligo del datore
Il creditore notifica il pignoramento al datore di lavoro come terzo pignorato: il datore è obbligato a effettuare le trattenute mensili e a versarle nelle casse del creditore (o al giudice dell’esecuzione). Il lavoratore riceve copia dell’atto; può fare opposizione se ritiene che il limite sia superato o che l’importo pignorabile sia stato calcolato in modo errato. Il datore non può licenziare il lavoratore per il solo fatto del pignoramento.
Casi pratici
Tizio ha una retribuzione netta di 1.800 € mensili. Una banca ottiene un decreto ingiuntivo e pignora lo stipendio: la trattenuta mensile massima è 1.800 × 20% = 360 €. Se 1.800 € supera la soglia dell’assegno sociale aumentato della metà, il calcolo resta invariato; se fosse inferiore, la trattenuta si ridurrebbe per garantire il minimo vitale.
Caia ha due pignoramenti attivi: uno per un debito bancario (1/5) e uno per cartelle esattoriali (1/5). La legge prevede limiti cumulativi che fissano un massimale complessivo delle trattenute: Caia non può essere privata di più di una determinata quota della retribuzione netta, da verificare nella specifica combinazione dei titoli esecutivi.
Il tribunale autorizza il pignoramento dello stipendio di Sempronio per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli. I crediti alimentari hanno un regime speciale: la quota trattenibile è fissata dal giudice, di norma entro un terzo, ma può essere maggiore in caso di inadempimento reiterato.
Domande frequenti
Quanta parte dello stipendio può essere pignorata?
Di norma fino a un quinto (20%) della retribuzione netta per i debiti ordinari. Esistono limiti cumulativi se ci sono più pignoramenti contemporanei e una quota minima impignorabile a tutela del minimo vitale.
Il datore può licenziarmi perché ho un pignoramento?
No: il licenziamento motivato esclusivamente dal pignoramento dello stipendio è illecito. Il datore è obbligato a effettuare le trattenute come terzo pignorato.
Cosa si intende per quota minima impignorabile?
È la soglia al di sotto della quale il lavoratore non può essere trattenuto: corrisponde all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 50%. Se la retribuzione netta è inferiore a tale soglia, il pignoramento non può essere eseguito.
Il TFR è pignorabile?
Sì, in parte: il TFR maturato è pignorabile nella misura del quinto al momento della liquidazione, con le stesse regole della retribuzione. Mentre è in godimento (accantonato) è soggetto a limitazioni più stringenti.
Posso fare opposizione al pignoramento?
Sì: il lavoratore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il titolo esecutivo, o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se eccepisce vizi formali del procedimento o errori nel calcolo delle trattenute.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanta parte dello stipendio può essere pignorata?
Di norma fino a un quinto (20%) della retribuzione netta per i debiti ordinari. Esistono limiti cumulativi se ci sono più pignoramenti contemporanei e una quota minima impignorabile a tutela del minimo vitale.
Il datore può licenziarmi perché ho un pignoramento?
No: il licenziamento motivato esclusivamente dal pignoramento dello stipendio è illecito. Il datore è obbligato a effettuare le trattenute come terzo pignorato.
Cosa si intende per quota minima impignorabile?
È la soglia al di sotto della quale il lavoratore non può essere trattenuto: corrisponde all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 50%. Se la retribuzione netta è inferiore a tale soglia, il pignoramento non può essere eseguito.
Il TFR è pignorabile?
Sì, in parte: il TFR maturato è pignorabile nella misura del quinto al momento della liquidazione, con le stesse regole della retribuzione. Mentre è in godimento (accantonato) è soggetto a limitazioni più stringenti.
Posso fare opposizione al pignoramento?
Sì: il lavoratore può proporre opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il titolo esecutivo, o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se eccepisce vizi formali del procedimento o errori nel calcolo delle trattenute.
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