Il periodo di prova serve a datore e lavoratore per valutarsi reciprocamente all’inizio del rapporto. In questa fase il recesso è più semplice, ma non illimitato: ci sono regole precise sulla forma del patto, sulla durata e sui casi in cui il recesso resta vietato. Questa guida, basata sull’art. 2096 del codice civile e sulla disciplina collettiva, spiega cosa è lecito e quali tutele restano in piedi anche durante la prova.
Il patto di prova: forma e requisiti
Il periodo di prova deve risultare da un patto scritto sottoscritto prima o contestualmente all’inizio del rapporto. Se manca la forma scritta, o se il patto viene firmato dopo l’avvio del lavoro, la prova è nulla e il lavoratore si considera assunto in via definitiva sin dall’inizio.
Il patto deve indicare in modo specifico le mansioni oggetto della prova: una clausola generica, che si limiti a rinviare a un livello di inquadramento senza precisare i compiti, può essere considerata nulla dalla giurisprudenza. La disciplina di base è nell’art. 2096 del codice civile.
Quanto può durare
La durata del periodo di prova non è fissata da una legge generale unica: è il CCNL a stabilire i limiti massimi, di norma differenziati per livello e categoria (più breve per gli operai, più lunga per quadri e dirigenti). Il contratto individuale non può superare il tetto fissato dal contratto collettivo.
Per i contratti a tempo determinato, la durata della prova deve essere proporzionata alla durata del contratto e alle mansioni, nei limiti previsti dalla normativa e dai CCNL. Durante la prova, le assenze (malattia, infortunio, ferie) di regola sospendono e prolungano corrispondentemente il periodo.
Il recesso durante la prova
La caratteristica del periodo di prova è la libertà di recesso: durante la prova ciascuna parte può interrompere il rapporto senza obbligo di preavviso né di motivazione (salvo che il CCNL preveda un minimo di preavviso o una durata minima garantita).
Questo non significa arbitrio assoluto. Il recesso datoriale deve comunque essere coerente con la funzione della prova, cioè la verifica delle qualità professionali del lavoratore: un recesso fondato su ragioni del tutto estranee può essere contestato.
I limiti: quando il recesso è illegittimo
Anche in prova restano fermi i divieti generali. Il recesso è illegittimo e impugnabile se è:
- discriminatorio (per sesso, età, religione, opinioni, disabilità, orientamento, attività sindacale);
- ritorsivo (reazione a una richiesta legittima del lavoratore);
- legato a gravidanza, matrimonio o malattia tutelata: ad esempio, è nullo il recesso intimato in costanza del divieto di licenziamento per maternità.
In questi casi il lavoratore può agire per la nullità del recesso e il risarcimento. La prova, dunque, alleggerisce l’onere di motivazione, ma non sospende le tutele fondamentali.
Casi pratici
Caso 1 — patto tardivo. Un lavoratore firma il patto di prova il terzo giorno di lavoro: la prova è nulla e l’assunzione si considera definitiva fin dal primo giorno.
Caso 2 — recesso vietato. Un’azienda recede dalla prova dopo aver appreso dello stato di gravidanza della lavoratrice: il recesso è nullo perché contrasta con il divieto di licenziamento per maternità.
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì. Il patto di prova è valido solo se pattuito per iscritto prima o all’inizio del rapporto e con indicazione specifica delle mansioni. In mancanza, la prova è nulla e l’assunzione è definitiva dall’inizio.
Quanto può durare la prova?
Non c’è una durata di legge unica: il limite massimo è fissato dal CCNL, in base a livello e mansioni. Il contratto individuale non può superarlo. Per i contratti a termine la durata va proporzionata.
Durante la prova posso essere licenziato senza motivo?
Il recesso è libero, senza obbligo di preavviso né di motivazione (salvo diverse previsioni del CCNL). Resta però vietato il recesso discriminatorio, ritorsivo o legato a gravidanza, matrimonio o malattia tutelata.
Superata la prova, da quando conta l'anzianità?
Dal giorno dell’assunzione, non dal termine della prova. Una volta superato il periodo, l’assunzione diventa definitiva e la prova si computa per intero nell’anzianità di servizio.
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