Commi 786-789 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 786: decreto del Ministro della salute di concerto con MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 marzo 2026 per fissare criteri e modalità di riparto del fondo PrEP. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell’HIV, finalizzato ad ampliare l’accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026. . Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, può essere concessa ai lavoratori di cui all’ , che nell’anno 2020 hanno presentato richiestaarticolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la concessione dell’indennità di cui all’ , la stessaarticolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018 indennità in continuità con quanto previsto dall’ ,articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla , che richiama le disposizioni di cui all’legge 15 marzo 2024, n. 28 articolo 1-bis, , convertito, con modificazioni, dalla ,comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 legge 3 marzo 2023, n. 17 fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, , convertito, con modificazioni, dalla comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 .gennaio 2009, n. 2 . Al , dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:comma 1 dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento; a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)». . All’ , il comma 3-bis è sostituito dal seguente:articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 Costituzione (comma 786): Riferimento al diritto alla salute come fondamento del programma di prevenzione HIV mediante PrEP autorizzato dal comma 786
- Art. 117 Costituzione (comma 786): Riferimento al riparto di competenze legislative concorrenti in materia di tutela della salute (c. 3) e esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente (c. 2, lett. s)
- Art. 118 Costituzione (comma 788): Riferimento al principio di sussidiarietà verticale nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di sanità, caccia e ambiente
- Art. 120 Costituzione (comma 786): Riferimento al principio di leale collaborazione che ispira l'intesa in Conferenza Stato-Regioni per il decreto di riparto del programma PrEP
- Art. 73 TUIR (comma 788): Riferimento alla soggettività passiva IRES delle aziende faunistico-venatorie organizzate in forma societaria ai sensi della nuova lett. a-bis) dell'art. 16 L. 157/1992
- Art. 4 TUIVA (comma 788): Riferimento alla rilevanza IVA delle prestazioni rese da aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa
In sintesi
Inquadramento generale
I commi 786-789 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) raccolgono quattro disposizioni autonome accomunate dall'impatto sull'assetto delle competenze tra Stato e Regioni in materie di rilievo costituzionale: tutela della salute (art. 32 Cost.), politiche del lavoro e della formazione, tutela della fauna e del territorio (art. 117 Cost.), tutela dell'ambiente (art. 117, c. 2, lett. s Cost.). Il filo conduttore è il modello di governance multilivello che caratterizza l'esercizio delle funzioni amministrative in queste materie, riferibile al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e alla disciplina delle competenze concorrenti.
Comma 786: il programma di prevenzione HIV mediante PrEP
Il comma 786 autorizza una spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per finanziare un programma di prevenzione dell'HIV finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). La PrEP è un trattamento farmacologico preventivo, somministrato a soggetti HIV-negativi ad alto rischio di esposizione al virus, riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come strumento efficace di sanità pubblica. In Italia il farmaco è già rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale dall'agosto 2023 a seguito di determina AIFA che ne ha ridefinito il regime di dispensazione. Il finanziamento introdotto dal comma 786 mira a rafforzare i percorsi di accesso, presa in carico e monitoraggio.
Il riparto regionale e la procedura di intesa
I criteri e le modalità di riparto della dotazione tra le Regioni sono fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026. La scelta dello strumento dell'intesa (e non del semplice parere) attesta la natura di materia concorrente. La tutela della salute è ascritta dall'art. 117, c. 3 Cost. alle materie di legislazione concorrente, con riserva allo Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, c. 2, lett. m Cost.). La Corte costituzionale ha più volte qualificato come legittimo il modulo dell'intesa per il riparto di risorse a destinazione vincolata (cfr. ad es. principio enunciato in sent. 134/2006).
Profili attuativi e attuatività
Il decreto attuativo, da adottare entro il 31 marzo 2026, dovrà definire i criteri di riparto (verosimilmente in base alla popolazione regionale, alla prevalenza dell'infezione, alla capacità assistenziale, agli obiettivi di copertura PrEP) e le modalità di monitoraggio dell'utilizzo. Sino all'adozione del decreto le risorse restano vincolate sul capitolo di spesa del Ministero della salute e non possono essere assegnate alle Regioni. La pendenza dell'attuazione costituisce un punto operativo critico: il termine del 31 marzo 2026 è ordinatorio ma il ritardo nell'adozione bloccherebbe la concreta attivazione del programma.
Comma 787: l'indennità per i lavoratori della crisi industriale siciliana
Il comma 787 proroga al 31 dicembre 2026 il regime di indennità previsto dall'art. 1, c. 251 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, già oggetto della specifica fattispecie del c. 251-bis. La disposizione mira a sostenere i livelli occupazionali nelle crisi industriali complesse di particolare impatto strategico nazionale, con specifico riferimento al territorio della Regione siciliana. La continuità di erogazione viene allineata a quanto previsto dall'art. 3, c. 2-bis del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, conv. con modif. dalla L. 15 marzo 2024, n. 28, che a sua volta richiama l'art. 1-bis, c. 1 del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, conv. con modif. dalla L. 3 marzo 2023, n. 17.
Le fonti finanziarie
Gli oneri sono stimati in 1,332 milioni di euro per il 2026 e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Si tratta del classico meccanismo di compensazione interna degli oneri previsto dall'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). La misura ha natura prettamente di sostegno al reddito e non incide sulla disciplina delle politiche attive del lavoro di competenza concorrente delle Regioni.
Il rapporto Stato-Regione siciliana
Il riferimento esplicito al territorio della Regione siciliana richiede di considerare lo Statuto speciale (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), che attribuisce alla Regione competenze specifiche in materia di sviluppo economico e di politiche del lavoro. Tuttavia, l'intervento del comma 787 ha natura statale (sostegno al reddito tramite fondo nazionale) e non incide sulle competenze regionali siciliane. La specifica focalizzazione territoriale è giustificata dalla concentrazione di crisi industriali complesse nell'isola e si inquadra nel principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost.
Comma 788: le aziende faunistico-venatorie
Il comma 788 introduce due nuove lettere all'art. 16, c. 1 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La novella inserisce: la lett. a-bis) sulla disciplina delle aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale, con concessioni corredate di programmi di conservazione e ripristino ambientale; la lett. a-ter) che consente la conversione delle aziende faunistico-venatorie verso uno dei tipi già previsti dalla lett. a) e dalla nuova lett. a-bis).
Le competenze regionali in materia di caccia
La materia della caccia non è espressamente nominata nell'art. 117 Cost. La giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. 233/2010 e successive pronunce) ha qualificato la materia come comprensiva di profili che ricadono in più competenze: la tutela della fauna ricade nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (art. 117, c. 2, lett. s Cost.) di competenza esclusiva statale, mentre la regolazione del prelievo venatorio rientra nella competenza concorrente in materia di "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" o residuale regionale. La L. 157/1992 fissa cornici uniformi che le Regioni declinano con leggi regionali. La novella del comma 788 conferma il modello bipartito: regola la cornice statale ma demanda l'istituzione e regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie alle Regioni mediante autorizzazioni e concessioni soggette a tassa regionale.
La dimensione imprenditoriale e ambientale
La novità più rilevante della lett. a-bis) consiste nel riconoscimento espresso che le aziende faunistico-venatorie possono organizzarsi in forma di impresa individuale o collettiva. Si tratta di una valorizzazione del profilo imprenditoriale dell'attività, con potenziali ricadute fiscali (assoggettamento a IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972; soggettività passiva ai fini IRES ai sensi dell'art. 73 TUIR per le aziende in forma di società). Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e ripristino ambientale, in coerenza con i principi della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli) attuate dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
Comma 789: l'iscrizione al RENTRI per rifiuti pericolosi
Il comma 789 sostituisce integralmente il comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente). La novella ridefinisce il perimetro dei soggetti obbligati all'iscrizione al Registro elettronico nazionale (RENTRI), istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. Sono obbligati gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano come commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi sono obbligati i soggetti di cui all'art. 189, c. 3 D.Lgs. 152/2006.
Le esclusioni dal RENTRI
La novella conferma le esclusioni dall'obbligo di iscrizione già previste: i Consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'art. 237, c. 1 D.Lgs. 152/2006 (responsabilità estesa del produttore); i produttori di rifiuti soggetti alle disposizioni dell'art. 190, c. 5 e 6 D.Lgs. 152/2006 (esoneri per microquantitativi o per specifiche categorie). La razionalizzazione delle esclusioni mira a coordinare il RENTRI con il sistema della responsabilità estesa del produttore (EPR) introdotto in attuazione della direttiva quadro 2008/98/CE.
Il ruolo dei controlli amministrativi e fiscali
Il RENTRI rappresenta un'evoluzione del precedente sistema SISTRI (poi soppresso) e si integra con i controlli ambientali e fiscali sull'attività di gestione dei rifiuti. La tracciabilità elettronica dei flussi consente di prevenire fenomeni di traffico illecito e di reverse charge fraudolento ai fini IVA (art. 74, c. 7 e 8 D.P.R. 633/1972). Le sanzioni per l'omessa iscrizione e per le violazioni connesse sono disciplinate dall'art. 258 D.Lgs. 152/2006. Le Regioni, le Province e i Comuni esercitano funzioni amministrative di vigilanza secondo il riparto di cui agli artt. 197-198 D.Lgs. 152/2006, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. e del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 191 TFUE.
Profili sistematici e coordinamento
I quattro commi rappresentano la cifra eterogenea propria della legge di bilancio: misure non omogenee ma accomunate dall'impatto sui saldi di finanza pubblica. Sul piano sistematico, le disposizioni rispettano il riparto di competenze costituzionali e valorizzano il ruolo delle Regioni nell'attuazione di programmi statali (sanità, caccia) e nel rilascio di autorizzazioni territoriali. Il modello dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni (comma 786), il rinvio alla tassa di concessione regionale (comma 788) e l'articolazione del RENTRI tra Stato e enti locali (comma 789) attestano la complessità del federalismo amministrativo italiano. Il professionista che assiste enti territoriali, imprese venatorie o operatori dei rifiuti deve monitorare l'evoluzione dei decreti attuativi e dei regolamenti regionali per cogliere tempestivamente gli obblighi operativi.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Tizio Comune e l'ASL nel programma PrEP
Il Comune di Catania, ente territoriale capoluogo, è coinvolto nelle attività di prevenzione dell'HIV sul proprio territorio attraverso la Conferenza locale dei sindaci e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente. Dopo l'adozione del decreto attuativo del comma 786 LB 2026 (entro il 31 marzo 2026), la Regione siciliana riceve una quota del fondo di 1 milione di euro annui e ne fissa il riparto territoriale, anche tenendo conto dei dati epidemiologici locali. L'ASL di Catania predispone un percorso di accesso alla PrEP che coinvolge servizi specialistici di malattie infettive, ambulatori dedicati e iniziative di comunicazione sul territorio. Tizio Comune partecipa al coordinamento attraverso il piano di zona di cui alla L. 328/2000 e al D.Lgs. 502/1992. La rendicontazione delle attività rientra nei controlli ordinari della Corte dei conti sui flussi finanziari vincolati e della Regione sul rispetto degli obiettivi del programma. Tizio Comune monitora altresì il rispetto della copertura territoriale degli interventi, valorizzando il principio di prossimità di cui all'art. 118 Cost.
Caso pratico 2: Caia Provincia di Trapani, azienda faunistico-venatoria e RENTRI
Caia Provincia di Trapani esercita le proprie funzioni amministrative residuali di vigilanza sul territorio in materia di caccia, in coordinamento con la Regione siciliana. Un imprenditore agricolo del Trapanese costituisce una S.r.l. agricola che intende ottenere dalla Regione una concessione di azienda faunistico-venatoria ai sensi del nuovo art. 16, c. 1, lett. a-bis) L. 157/1992 introdotto dal comma 788 LB 2026. La S.r.l. presenta un programma di conservazione e ripristino ambientale e versa la tassa di concessione regionale. Sotto il profilo fiscale, la S.r.l. è soggetto passivo IRES ex art. 73 TUIR e applica l'IVA ex art. 4 D.P.R. 633/1972 sulle prestazioni. Sempronio Regione siciliana approva il calendario venatorio annuale che definisce forme e tempi di prelievo. Parallelamente, la stessa S.r.l. produce rifiuti pericolosi (residui di munizioni, rifiuti veterinari) e si iscrive al RENTRI ai sensi del nuovo art. 188-bis, c. 3-bis D.Lgs. 152/2006 come riformulato dal comma 789 LB 2026. Caia Provincia esercita funzioni di vigilanza ambientale in coordinamento con ARPA Sicilia.
Domande frequenti
Cosa prevede il comma 786 LB 2026 sul finanziamento della PrEP per la prevenzione HIV?
Il comma 786 autorizza una spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per finanziare un programma di prevenzione dell'HIV finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), trattamento farmacologico preventivo destinato a soggetti HIV-negativi ad alto rischio. I criteri e le modalità di riparto della dotazione tra le Regioni sono individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto deve essere adottato entro il 31 marzo 2026. Il modulo dell'intesa attesta la natura concorrente della materia "tutela della salute" di cui all'art. 117, c. 3 Cost. Fino all'adozione del decreto le risorse restano vincolate sul capitolo del Ministero della salute.
Quali sono i lavoratori beneficiari della proroga dell'indennità prevista dal comma 787?
I beneficiari sono i lavoratori che nel 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'art. 1, c. 251 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità del c. 251-bis. Si tratta di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana. La proroga estende l'erogazione dell'indennità fino al 31 dicembre 2026, in continuità con quanto previsto dall'art. 3, c. 2-bis del D.L. 4/2024 conv. L. 28/2024, che a sua volta richiama l'art. 1-bis, c. 1 del D.L. 2/2023 conv. L. 17/2023. Gli oneri, valutati in 1,332 milioni di euro per il 2026, sono coperti mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a) del D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009.
Cosa cambia per le aziende faunistico-venatorie con il comma 788?
Il comma 788 introduce due nuove lettere all'art. 16, c. 1 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 sul prelievo venatorio. La lett. a-bis) autorizza l'istituzione e regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e ripristino ambientale finalizzati a garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo piani di abbattimento. La lett. a-ter) consente, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende verso uno degli altri tipi previsti dal medesimo art. 16. Si valorizza la dimensione imprenditoriale dell'attività faunistico-venatoria, con potenziali ricadute fiscali in materia di IVA, IRES e tassazione regionale.
Chi deve iscriversi al RENTRI dopo la riformulazione del comma 3-bis dell'art. 188-bis D.Lgs. 152/2006?
Il comma 789 sostituisce integralmente il c. 3-bis dell'art. 188-bis D.Lgs. 152/2006. Devono iscriversi al Registro elettronico nazionale (RENTRI), istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi sono soggetti all'obbligo i soggetti di cui all'art. 189, c. 3 D.Lgs. 152/2006. Sono esclusi dall'obbligo: i Consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'art. 237, c. 1 D.Lgs. 152/2006; i produttori di rifiuti a cui si applicano le esenzioni dell'art. 190, c. 5 e 6 D.Lgs. 152/2006.
Quale è il quadro di competenze costituzionali sotteso ai commi 786-789?
I quattro commi rispettano e attuano il riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e autonomie territoriali. Il comma 786 incide sulla "tutela della salute" di cui all'art. 117, c. 3 Cost. (competenza concorrente), con riserva allo Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, c. 2, lett. m Cost.). Il comma 787 attiene al sostegno al reddito statale, in coordinamento con le politiche del lavoro a competenza concorrente. Il comma 788 riguarda la tutela della fauna (competenza esclusiva statale ex art. 117, c. 2, lett. s Cost.) con esercizio amministrativo regionale del rilascio concessioni e applicazione della tassa di concessione regionale. Il comma 789 attiene alla tutela dell'ambiente (competenza esclusiva statale) con funzioni amministrative ripartite ai sensi degli artt. 197-198 D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 118 Cost. Il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. ispira il modulo dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni.