Autore: Andrea Marton

  • Art. 70 c.p.c.: Intervento in causa del pubblico ministero

    Art. 70 c.p.c.: Intervento in causa del pubblico ministero

    Art. 70 c.p.c. – Intervento in causa del pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

    1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

    2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

    3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

    3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;

    4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;

    5) negli altri casi previsti dalla legge.

    Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

    Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

  • Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero

    Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 69 c.p.c. – Azione del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari

    Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari

    Art. 68 c.p.c. – Altri ausiliari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

    Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

    Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.

  • Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode

    Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode

    Art. 67 c.p.c. – Responsabilità del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

    Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

  • Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode

    Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode

    Art. 66 c.p.c. – Sostituzione del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

    Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

    Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’articolo 65, secondo comma.

  • Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode

    Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode

    Art. 65 c.p.c. – Custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

    Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.

  • Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente

    Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente

    Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del consulente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

    In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.

    Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti .

  • Art. 63 c.p.c.: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del

    Art. 63 c.p.c.: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del

    Art. 63 c.p.c. – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

    Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.

    Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.

  • Articolo 62 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Articolo 62 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

  • Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico

    Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico

    Art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

    La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione al presente codice.

  • Art. 60 c.p.c.: Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale

    Art. 60 c.p.c.: Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale

    Art. 60 c.p.c. – Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

    quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

    quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

  • Art. 59 c.p.c.: Attività dell’ufficiale giudiziario

    Art. 59 c.p.c.: Attività dell’ufficiale giudiziario

    Art. 59 c.p.c. – Attività dell’ufficiale giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.