Autore: Andrea Marton

  • Articolo 83 Codice di Procedura Civile: Procura alle liti

    Articolo 83 Codice di Procedura Civile: Procura alle liti

    Art. 83 c.p.c. – Procura alle liti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

    La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato . In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce , o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia .Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica .

    La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

  • Articolo 82 Codice di Procedura Civile: Patrocinio

    Articolo 82 Codice di Procedura Civile: Patrocinio

    Art. 82 c.p.c. – Patrocinio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.

    Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

    Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

  • Articolo 81 Codice di Procedura Civile: Sostituzione processuale

    Articolo 81 Codice di Procedura Civile: Sostituzione processuale

    Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

  • Art. 80 c.p.c.: Provvedimento di nomina del curatore speciale

    Art. 80 c.p.c.: Provvedimento di nomina del curatore speciale

    Art. 80 c.p.c. – Provvedimento di nomina del curatore speciale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede.

    Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 79 c.p.c.: Istanza di nomina del curatore speciale

    Art. 79 c.p.c.: Istanza di nomina del curatore speciale

    Art. 79 c.p.c. – Istanza di nomina del curatore speciale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

    Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

  • Art. 77 c.p.c.: Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    Art. 77 c.p.c.: Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    Art. 77 c.p.c. – Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

    Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.

  • Articolo 76 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 76 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 76 c.p.c. – Famiglia Reale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale è sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.

  • Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale

    Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale

    Art. 75 c.p.c. – Capacità processuale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

    Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

    Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

    Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

  • Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 74 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 73 c.p.c.: Astensione del pubblico ministero

    Art. 73 c.p.c.: Astensione del pubblico ministero

    Art. 73 c.p.c. – Astensione del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

  • Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero

    Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero

    Art. 72 c.p.c. – Poteri del pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

    Negli altri casi di intervento previsti nell’articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

    Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

    Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

    Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.

    Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’articolo 133.

    Restano salve le disposizioni dell’articolo 397 .

  • Art. 71 c.p.c.: Comunicazione degli atti processuali al pubblico

    Art. 71 c.p.c.: Comunicazione degli atti processuali al pubblico

    Art. 71 c.p.c. – Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinchè possa intervenire.

    Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.