Autore: Andrea Marton

  • Articolo 73 Codice del Consumo: Diritto di recesso

    Articolo 73 Codice del Consumo: Diritto di recesso

    Art. 73 Cod. Consumo – Diritto di recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché’ si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

    *2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.

    *3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

    *4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

    *5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

  • Articolo 74 Codice del Consumo: Divieto di acconti

    Articolo 74 Codice del Consumo: Divieto di acconti

    Art. 74 Cod. Consumo – Divieto di acconti

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.

  • Art. 75 Cod.Cons.: Rinvio alla generale disciplina dei contratti

    Art. 75 Cod.Cons.: Rinvio alla generale disciplina dei contratti

    Art. 75 Cod. Consumo – Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.

    *2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le piu’ favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

  • Articolo 76 Codice del Consumo: Obbligo di fideiussione

    Articolo 76 Codice del Consumo: Obbligo di fideiussione

    Art. 76 Cod. Consumo – Obbligo di fideiussione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

    *2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.

    *3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

    *4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva esclusione del venditore.

  • Art. 77 Cod.Cons.: Risoluzione del contratto di concessione di c

    Art. 77 Cod.Cons.: Risoluzione del contratto di concessione di c

    Art. 77 Cod. Consumo – Risoluzione del contratto di concessione di credito

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 73.

  • Art. 78 Cod.Cons.: Nullità di clausole contrattuali o patti aggi

    Art. 78 Cod.Cons.: Nullità di clausole contrattuali o patti aggi

    Art. 78 Cod. Consumo – Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

  • Articolo 79 Codice del Consumo: Competenza territoriale inderogabile

    Articolo 79 Codice del Consumo: Competenza territoriale inderogabile

    Art. 79 Cod. Consumo – Competenza territoriale inderogabile

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

  • Art. 80 Cod.Cons.: Diritti dell’acquirente nel caso di applicazi

    Art. 80 Cod.Cons.: Diritti dell’acquirente nel caso di applicazi

    Art. 80 Cod. Consumo – Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

  • Articolo 81 Codice del Consumo: Sanzioni

    Articolo 81 Codice del Consumo: Sanzioni

    Art. 81 Cod. Consumo – Sanzioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

    *2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

    *3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione si applica l’articolo 62, comma 3.

  • Articolo 82 Codice del Consumo: Ambito di applicazione

    Articolo 82 Codice del Consumo: Ambito di applicazione

    Art. 82 Cod. Consumo – Ambito di applicazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 84.

    *2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

  • Articolo 83 Codice del Consumo: Definizioni

    Articolo 83 Codice del Consumo: Definizioni

    Art. 83 Cod. Consumo – Definizioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ai fini del presente capo si intende per:

    **a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

    **b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

    **c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché’ soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

    *2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

  • Articolo 84 Codice del Consumo: Pacchetti turistici

    Articolo 84 Codice del Consumo: Pacchetti turistici

    Art. 84 Cod. Consumo – Pacchetti turistici

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

    a) trasporto;

    b) alloggio;

    c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

    *2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.