Autore: Andrea Marton

  • Art. 47 c.p.c.: Procedimento del regolamento di competenza

    Art. 47 c.p.c.: Procedimento del regolamento di competenza

    Art. 47 c.p.c. – Procedimento del regolamento di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

    Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’art. 43, secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

    La parte che propone l’istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle altre parti.

    Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.

    Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei quaranta giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

  • Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza

    Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza

    Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

  • Art. 44 c.p.c.: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla

    Art. 44 c.p.c.: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla

    Art. 44 c.p.c. – Efficacia della (ordinanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    che pronuncia sulla competenza).

    La ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

  • Art. 43 c.p.c.: Regolamento facoltativo di competenza

    Art. 43 c.p.c.: Regolamento facoltativo di competenza

    Art. 43 c.p.c. – Regolamento facoltativo di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

    La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

    Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.

  • Art. 42 c.p.c.: Regolamento necessario di competenza

    Art. 42 c.p.c.: Regolamento necessario di competenza

    Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

  • Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione

    Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione

    Art. 41 c.p.c. – Regolamento di giurisdizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37.

    L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.

    La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 39 c.p.c.: Litispendenza e continenza di cause

    Art. 39 c.p.c.: Litispendenza e continenza di cause

    Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo .

    Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

    La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso .

  • Articolo 40 Codice di Procedura Civile: Connessione

    Articolo 40 Codice di Procedura Civile: Connessione

    Art. 40 c.p.c. – Connessione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

    La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

    Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442. In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.

    Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

    Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.

    Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo.

    Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale.

  • Articolo 37 Codice di Procedura Civile: Difetto di giurisdizione

    Articolo 37 Codice di Procedura Civile: Difetto di giurisdizione

    Art. 37 c.p.c. – Difetto di giurisdizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

  • Articolo 38 Codice di Procedura Civile: Incompetenza

    Articolo 38 Codice di Procedura Civile: Incompetenza

    Art. 38 c.p.c. – Incompetenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza .

    Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

  • Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali

    Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali

    Art. 36 c.p.c. – Cause riconvenzionali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

  • Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali

    Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali

    Art. 34 c.p.c. – Accertamenti incidentali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.