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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2382 c.c. Cause d’ineleggibilità e di decadenza

In vigore

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In sintesi

  • Sono ineleggibili alla carica di amministratore: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi ha subito condanne con interdizione dai pubblici uffici.
  • Anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi comporta ineleggibilità.
  • Chi è nominato nonostante le cause ostative decade automaticamente dal proprio ufficio.
Ratio

L'art. 2382 c.c. stabilisce le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore di S.p.A., perseguendo una duplice finalità. Da un lato, protegge l'integrità e l'affidabilità dell'organo gestorio, escludendo soggetti che per ragioni giuridiche o penali non siano in grado di esercitare consapevolmente e responsabilmente funzioni direttive. Dall'altro, tutela i terzi che entrano in rapporto con la società, assicurando che chi la rappresenta e la gestisce possegga la piena capacità giuridica e non sia stato ritenuto dall'ordinamento inaffidabile in ragione di comportamenti penalmente rilevanti. Il carattere automatico della decadenza, senza necessità di deliberazione degli altri organi sociali, risponde all'esigenza di immediatezza ed effettività della tutela.

Analisi

La norma individua quattro categorie di soggetti colpiti da ineleggibilità/decadenza. L'«interdetto» (art. 414 c.c.) è il soggetto cui il giudice ha riconosciuto una totale incapacità di intendere e di volere: la sua esclusione è conseguenza naturale dell'incapacità di agire. L'«inabilitato» (art. 415 c.c.) è in condizione di parziale incapacità, ma il legislatore ha ritenuto sufficiente questo limite a precludergli funzioni direttive. Il «fallito», oggi più correttamente il soggetto in stato di liquidazione giudiziale ex d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), è escluso in ragione del discredito economico-patrimoniale che l'insolvenza accertata giudizialmente porta con sé. Infine, chi è stato «condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi» è escluso come effetto penale accessorio della condanna (art. 28-32 c.p.). La decadenza opera ipso iure al verificarsi della causa ostativa, senza necessità di revoca: l'organo societario è tenuto solo a prenderne atto e a provvedere alla sostituzione.

Quando si applica

La norma si applica a tutti gli amministratori di S.p.A., indipendentemente dal sistema di governance adottato (tradizionale, dualistico o monistico), con gli adattamenti terminologici del caso. Per le S.r.l., l'art. 2475 c.c. e l'art. 2476 c.c. richiamano applicabilità delle norme sulla S.p.A. in quanto compatibili, ma la giurisprudenza ha generalmente esteso anche alle S.r.l. le cause ostative ex art. 2382 c.c. La condanna rilevante deve essere definitiva (passata in giudicato) per produrre l'effetto della decadenza automatica. La causa ostativa sopravvenuta (es. intervenuta interdizione durante il mandato) produce decadenza immediata dall'ufficio in corso.

Connessioni

L'art. 2382 c.c. si coordina con l'art. 2383 c.c. (nomina e revoca degli amministratori) e con l'art. 2385 c.c. (cessazione degli amministratori), che disciplina le modalità di iscrizione della cessazione nel registro delle imprese. Le cause penali ostative rimandano agli artt. 28-32 c.p. (effetti penali della condanna) e all'art. 317-bis c.p. (interdizione dai pubblici uffici). Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa (d.lgs. 14/2019), il riferimento al «fallito» va letto come riferito al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale. Ulteriori cause di incompatibilità e ineleggibilità possono derivare da normative speciali di settore (es. banche, intermediari finanziari ex TUB e TUF, che prevedono requisiti di onorabilità e professionalità più stringenti).

Domande frequenti

Chi non può essere nominato amministratore di una S.p.A.?

Non possono essere nominati amministratori: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito (oggi: soggetto in liquidazione giudiziale) e chiunque abbia subito una condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, anche in forma temporanea.

Cosa succede se un amministratore incorre in una causa di decadenza dopo la nomina?

La decadenza opera automaticamente, senza necessità di revoca da parte dell'assemblea o di altri organi. Il soggetto cessa dall'ufficio nel momento in cui si verifica la causa ostativa, e il collegio sindacale deve provvedere all'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese entro 30 giorni.

La condanna penale causa sempre la decadenza da amministratore?

No. Rileva solo la condanna che comporta, come pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Non ogni condanna penale è sufficiente: occorre verificare la specifica pena accessoria applicata dalla sentenza.

Le cause di ineleggibilità ex art. 2382 c.c. valgono anche per le S.r.l.?

La giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabili le medesime cause ostative anche agli amministratori di S.r.l., in quanto espressione di un principio generale di idoneità soggettiva all'esercizio di funzioni gestorie, nonostante il rinvio esplicito non sia sempre previsto.

Il fallimento di un socio impedisce la nomina ad amministratore?

Sì. Il soggetto in stato di liquidazione giudiziale (ex fallito) non può essere nominato amministratore e, se già in carica, decade automaticamente dall'ufficio al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale da parte del tribunale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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