Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2382 c.c. – Cause di ineleggibilità e di decadenza

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In sintesi

  • Sono ineleggibili alla carica di amministratore: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi ha subito condanne con interdizione dai pubblici uffici.
  • Anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi comporta ineleggibilità.
  • Chi è nominato nonostante le cause ostative decade automaticamente dal proprio ufficio.
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Ratio

L'art. 2382 c.c. stabilisce le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore di S.p.A., perseguendo una duplice finalità. Da un lato, protegge l'integrità e l'affidabilità dell'organo gestorio, escludendo soggetti che per ragioni giuridiche o penali non siano in grado di esercitare consapevolmente e responsabilmente funzioni direttive. Dall'altro, tutela i terzi che entrano in rapporto con la società, assicurando che chi la rappresenta e la gestisce possegga la piena capacità giuridica e non sia stato ritenuto dall'ordinamento inaffidabile in ragione di comportamenti penalmente rilevanti. Il carattere automatico della decadenza, senza necessità di deliberazione degli altri organi sociali, risponde all'esigenza di immediatezza ed effettività della tutela.

Analisi

La norma individua quattro categorie di soggetti colpiti da ineleggibilità/decadenza. L'«interdetto» (art. 414 c.c.) è il soggetto cui il giudice ha riconosciuto una totale incapacità di intendere e di volere: la sua esclusione è conseguenza naturale dell'incapacità di agire. L'«inabilitato» (art. 415 c.c.) è in condizione di parziale incapacità, ma il legislatore ha ritenuto sufficiente questo limite a precludergli funzioni direttive. Il «fallito», oggi più correttamente il soggetto in stato di liquidazione giudiziale ex d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), è escluso in ragione del discredito economico-patrimoniale che l'insolvenza accertata giudizialmente porta con sé. Infine, chi è stato «condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi» è escluso come effetto penale accessorio della condanna (art. 28-32 c.p.). La decadenza opera ipso iure al verificarsi della causa ostativa, senza necessità di revoca: l'organo societario è tenuto solo a prenderne atto e a provvedere alla sostituzione.

Quando si applica

La norma si applica a tutti gli amministratori di S.p.A., indipendentemente dal sistema di governance adottato (tradizionale, dualistico o monistico), con gli adattamenti terminologici del caso. Per le S.r.l., l'art. 2475 c.c. e l'art. 2476 c.c. richiamano applicabilità delle norme sulla S.p.A. in quanto compatibili, ma la giurisprudenza ha generalmente esteso anche alle S.r.l. le cause ostative ex art. 2382 c.c. La condanna rilevante deve essere definitiva (passata in giudicato) per produrre l'effetto della decadenza automatica. La causa ostativa sopravvenuta (es. intervenuta interdizione durante il mandato) produce decadenza immediata dall'ufficio in corso.

Connessioni

L'art. 2382 c.c. si coordina con l'art. 2383 c.c. (nomina e revoca degli amministratori) e con l'art. 2385 c.c. (cessazione degli amministratori), che disciplina le modalità di iscrizione della cessazione nel registro delle imprese. Le cause penali ostative rimandano agli artt. 28-32 c.p. (effetti penali della condanna) e all'art. 317-bis c.p. (interdizione dai pubblici uffici). Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa (d.lgs. 14/2019), il riferimento al «fallito» va letto come riferito al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale. Ulteriori cause di incompatibilità e ineleggibilità possono derivare da normative speciali di settore (es. banche, intermediari finanziari ex TUB e TUF, che prevedono requisiti di onorabilità e professionalità più stringenti).

Casi pratici

Caso 1: Tizio viene nominato amministratore unico di una S.p.A

Nel corso del primo anno di mandato, il tribunale pronuncia nei suoi confronti sentenza definitiva di condanna per bancarotta fraudolenta, con accessoria interdizione temporanea dai pubblici uffici. Tizio decade automaticamente dall'ufficio di amministratore: il collegio sindacale provvede all'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese entro trenta giorni, e l'assemblea è convocata d'urgenza per la sostituzione.

Caso 2: Caso 2

Caio, in stato di liquidazione giudiziale (già fallimento) dichiarata dal tribunale, viene proposto come consigliere di amministrazione di una S.p.A. nella quale è socio. L'assemblea, su indicazione di Sempronio, tenta comunque di nominarlo. La nomina è inefficace per la causa ostativa ex art. 2382 c.c.: Caio non acquisisce la qualità di amministratore e qualsiasi atto da lui compiuto in tale veste è privo di efficacia vincolante per la società, fatta salva l'applicazione delle norme sulla rappresentanza apparente a tutela dei terzi in buona fede.

Domande frequenti

Chi non può essere nominato amministratore di una S.p.A.?

Non possono essere nominati amministratori: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito (oggi: soggetto in liquidazione giudiziale) e chiunque abbia subito una condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, anche in forma temporanea.

Cosa succede se un amministratore incorre in una causa di decadenza dopo la nomina?

La decadenza opera automaticamente, senza necessità di revoca da parte dell'assemblea o di altri organi. Il soggetto cessa dall'ufficio nel momento in cui si verifica la causa ostativa, e il collegio sindacale deve provvedere all'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese entro 30 giorni.

La condanna penale causa sempre la decadenza da amministratore?

No. Rileva solo la condanna che comporta, come pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Non ogni condanna penale è sufficiente: occorre verificare la specifica pena accessoria applicata dalla sentenza.

Le cause di ineleggibilità ex art. 2382 c.c. valgono anche per le S.r.l.?

La giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabili le medesime cause ostative anche agli amministratori di S.r.l., in quanto espressione di un principio generale di idoneità soggettiva all'esercizio di funzioni gestorie, nonostante il rinvio esplicito non sia sempre previsto.

Il fallimento di un socio impedisce la nomina ad amministratore?

Sì. Il soggetto in stato di liquidazione giudiziale (ex fallito) non può essere nominato amministratore e, se già in carica, decade automaticamente dall'ufficio al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale da parte del tribunale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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