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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2247 c.c. Contratto di società

In vigore

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

In sintesi

  • Definizione di contratto di società: due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili.
  • Tre elementi essenziali: conferimenti dei soci, esercizio comune dell'attività economica, scopo di lucro (divisione degli utili).
  • Fondamento del diritto societario: l'art. 2247 c.c. è la norma definitoria che apre il Titolo V del Libro V, dedicato a tutte le forme societarie.
  • Riforma societaria: il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha profondamente riformato le società di capitali, ma la definizione dell'art. 2247 è rimasta invariata come architrave dell'intero sistema.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili: è la norma definitoria che apre il Titolo V del Libro V del Codice Civile e fonda l'intero sistema del diritto societario italiano.

Struttura della definizione

L'articolo 2247 c.c. individua gli elementi costitutivi del contratto di società attraverso una formula triadica: (1) i conferimenti dei soci, beni o servizi apportati al patrimonio comune; (2) l'esercizio in comune di un'attività economica, lo scopo gestionale condiviso; (3) la divisione degli utili, lo scopo lucrativo. Questi tre elementi distinguono la società dagli altri enti collettivi: l'associazione (art. 14 ss. c.c.) non ha scopo di lucro; il consorzio (art. 2602 c.c.) ha uno scopo mutualistico o di coordinamento, non necessariamente lucrativo; l'impresa individuale manca della pluralità di soci. La presenza di tutti e tre gli elementi è necessaria affinché si possa qualificare giuridicamente la fattispecie come contratto di società ex art. 2247 c.c.

I conferimenti

Il conferimento è la prestazione con cui ciascun socio partecipa alla società. Possono essere conferiti: denaro (il tipo più comune), beni in natura (immobili, macchinari, crediti), opere e servizi (solo nelle società personali e nella s.r.l., non nella s.p.a. ex art. 2342 c.c.). I conferimenti costituiscono il patrimonio iniziale della società e delimitano, nelle società di capitali, la responsabilità dei soci verso i creditori sociali. Nelle società di persone non vi è un capitale minimo legalmente richiesto, mentre nelle società di capitali la legge impone un capitale minimo (art. 2327 c.c. per la s.p.a.: 50.000 euro; art. 2463 c.c. per la s.r.l.: 1 euro simbolico con riserve obbligatorie). Il D.Lgs. 6/2003 ha modificato la disciplina dei conferimenti nelle s.p.a. e s.r.l., introducendo maggiore flessibilità per la s.r.l. e mantenendo maggiori garanzie per la s.p.a.

L'esercizio in comune di attività economica

Il requisito dell'esercizio in comune implica che l'attività sia gestita collettivamente, nell'interesse di tutti i soci, e non semplicemente che i soci condividano i risultati di attività individuali. L'attività economica include qualsiasi attività organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi, commerciale o non commerciale; non è necessario che sia un'attività d'impresa in senso stretto (art. 2082 c.c.), il che consente la costituzione di società semplici per attività non commerciali come l'attività agricola e le professioni intellettuali associate. Questa distinzione è rilevante fiscalmente e ai fini dell'applicabilità delle procedure concorsuali (le società semplici non possono fallire).

Lo scopo di lucro e le sue deroghe

Lo scopo lucrativo, dividere gli utili, è elemento essenziale della società ai sensi dell'art. 2247 c.c. e distingue la società dagli enti non profit. Tuttavia, l'ordinamento conosce alcune figure che temperano questo schema: le società cooperative (art. 2511 c.c.) perseguono uno scopo mutualistico, non propriamente lucrativo, e il D.Lgs. 6/2003 ha confermato e rafforzato la loro disciplina speciale. Le società benefit (L. 28 dicembre 2015 n. 208) possono perseguire finalità di beneficio comune accanto allo scopo lucrativo. Le start-up innovative (D.L. 179/2012) beneficiano di deroghe parziali. Pur in presenza di queste figure ibride, l'art. 2247 rimane la norma definitoria di base da cui si misura la distanza di ciascuna variante.

Connessioni con altre norme e riforma D.Lgs. 6/2003

L'art. 2247 c.c. va letto in connessione con l'art. 2248 c.c. (comunione a scopo di godimento, distinta dalla società), con l'art. 2249 c.c. (tipi societari) e con l'art. 2251 c.c. (forma del contratto di società semplice). La riforma organica operata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha ridisegnato la disciplina delle s.p.a., s.r.l. e società cooperative, lasciando sostanzialmente intatta la disciplina delle società di persone (artt. 2251-2461 c.c.) e la norma definitoria dell'art. 2247.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra società e associazione?

La differenza fondamentale è lo scopo: la società (art. 2247 c.c.) ha scopo lucrativo, dividere gli utili tra i soci, mentre l'associazione (art. 14 c.c.) ha uno scopo ideale, culturale, sportivo o di altro genere non lucrativo. Conseguentemente, la disciplina giuridica è completamente diversa: regime fiscale, governance, responsabilità dei partecipanti.

Possono conferirsi servizi o prestazioni lavorative in una società?

Sì, ma solo nelle società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) e nella s.r.l. Nelle s.p.a. il conferimento d'opera non è ammesso (art. 2342 c.c.): si possono conferire solo denaro, beni in natura e crediti, per garantire l'integrità del capitale azionario a tutela dei creditori.

Una società semplice può svolgere attività commerciale?

No. L'art. 2249 c.c. stabilisce che le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi come s.n.c. o s.a.s. (o, ovviamente, come società di capitali). La società semplice è riservata alle attività non commerciali: agricoltura, professioni intellettuali associate, gestione di patrimoni immobiliari.

Cosa cambia con il D.Lgs. 6/2003 rispetto alla definizione di società?

La definizione dell'art. 2247 è rimasta invariata. La riforma del 2003 ha invece profondamente modificato la disciplina delle società di capitali (s.p.a. e s.r.l.), introducendo maggiore autonomia statutaria, nuove forme di governance, disciplina aggiornata dei conferimenti e delle operazioni straordinarie. Le società di persone e la norma definitoria dell'art. 2247 non sono state toccate dalla riforma.

Quante persone sono necessarie per costituire una società?

In linea generale, almeno due (art. 2247: 'due o più persone'). Tuttavia, la legge ammette eccezioni: la s.r.l. unipersonale (art. 2463 c.c.) e la s.p.a. unipersonale (art. 2328 c.c.) possono essere costituite da un solo socio, con il regime di responsabilità limitata operante anche nei confronti del socio unico che abbia eseguito i conferimenti e pubblicato la propria qualità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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