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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
In sintesi
  • Il congedo parentale è l'astensione facoltativa dal lavoro spettante a entrambi i genitori per la cura del figlio, disciplinata dagli artt. 32-34 del d.lgs. 151/2001.
  • È fruibile nei primi 12 anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento), anche contemporaneamente da entrambi i genitori.
  • I limiti di durata sono individuali (massimo 6 mesi a genitore, elevabili per il padre) e complessivi (massimo 10 mesi, elevabili a 11).
  • L'indennità è pari a una percentuale della retribuzione per i periodi indennizzati, con regole di favore per alcuni mesi.
  • Si distingue dal congedo di maternità e di paternità, che sono invece obbligatori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta a entrambi i genitori per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. È disciplinato dagli artt. 32-34 del d.lgs. 151/2001 ed è cosa diversa dal congedo di maternità e di paternità, che sono obbligatori. Questa guida spiega presupposti, durata individuale e complessiva, indennità, procedura, tutele, casi particolari ed errori frequenti, con un commento agli articoli.

Chi ne ha diritto e fino a quando

Spetta a entrambi i genitori lavoratori dipendenti e può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). I genitori possono usarlo anche contemporaneamente. La madre può iniziarlo al termine del congedo di maternità; il padre può fruirne fin dalla nascita. Per i lavoratori autonomi e per alcune categorie (es. iscritti alla gestione separata) la disciplina è diversa, con periodi più limitati: la guida si concentra sul lavoro dipendente.

Commento agli articoli (artt. 32-34 d.lgs. 151/2001)

L’art. 32 fissa il diritto e i limiti di durata individuali e complessivi del congedo; l’art. 33 disciplina il prolungamento del congedo per i figli con disabilità grave; l’art. 34 regola il trattamento economico e normativo, cioè l’indennità e la contribuzione figurativa. La cornice generale è il Testo Unico a tutela della maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), più volte aggiornato per recepire la normativa europea sull’equilibrio vita-lavoro.

Quanti mesi spettano

I limiti di durata sono:

Il genitore solo ha diritto all’intero periodo più lungo. Il congedo può essere preso in modo continuativo, frazionato a giorni o anche a ore, secondo le regole del CCNL. Per i figli con disabilità in situazione di gravità è previsto un prolungamento (art. 33), in alternativa ai permessi giornalieri o ai riposi.

Profilo Durata massima
Madre 6 mesi
Padre 6 mesi (7 se fruisce di almeno 3 mesi)
Totale tra i due genitori 10 mesi (11 se il padre usa almeno 3 mesi)
Genitore solo Periodo massimo più lungo
Periodo di fruizione Entro i primi 12 anni del figlio

Quanto si prende: l’indennità

Il congedo parentale è in parte indennizzato dall’INPS. La regola base prevede un’indennità pari al 30% della retribuzione per un certo numero di mesi entro i primi anni del bambino; oltre quel limite, o oltre certe soglie di reddito, alcuni periodi non sono indennizzati. Negli ultimi anni la legge ha elevato l’indennità per alcuni mesi (portandoli a percentuali più alte del 30%): poiché questi importi e il numero di mesi maggiorati cambiano di anno in anno con le leggi di bilancio, conviene verificare le percentuali aggiornate sul sito INPS o con un patronato. Il periodo è comunque coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini della pensione.

Come si calcola la base

L’indennità si calcola, in genere, sulla retribuzione media giornaliera del periodo di paga precedente. Per i periodi non indennizzati resta comunque il diritto all’astensione e alla conservazione del posto, ma senza erogazione INPS.

Procedura: come si richiede

La domanda si presenta all’INPS in via telematica (portale, contact center o patronato) prima dell’inizio del periodo, e va dato preavviso al datore di lavoro secondo i termini del CCNL (di norma alcuni giorni, ridotti per la fruizione a ore). È opportuno indicare con precisione date e modalità (giorni/ore) per evitare contestazioni sul conteggio dei periodi.

Tutele e differenza con maternità/paternità

Durante il congedo il posto è conservato e al rientro si ha diritto alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti. È vietato il licenziamento della madre fino al compimento di un anno del bambino, salvo casi eccezionali. Da non confondere:

Per il dettaglio dei giorni del padre si veda la guida sul congedo del padre.

Casi particolari

Spunti pratici

Cosa fare:

Errori da evitare:

Checklist

Esempio pratico

Tizia e Caio, genitori di un bambino, si dividono il congedo parentale: Tizia ne usa 5 mesi e Caio 4 (di cui 3 continuativi), arrivando a un totale di 9 mesi entro il limite degli 11. Una parte dei mesi è indennizzata dall’INPS (al 30% o, per i mesi maggiorati dalle riforme, a percentuali più alte), con contribuzione figurativa; al rientro entrambi conservano il posto e le mansioni. Sempronia, genitore sola, ha invece diritto al periodo massimo più lungo, da fruire anche a ore per conciliare con il lavoro.

Risorse correlate

Vedi anche: Palestra e abbonamenti sportivi degli adulti, Genitori a carico e Part-time prioritario per i genitori con tre figli.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il congedo parentale è l'astensione facoltativa dal lavoro spettante a entrambi i genitori per la cura del figlio, disciplinata dagli artt. 32-34 del d.lgs. 151/2001.
  • È fruibile nei primi 12 anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento), anche contemporaneamente da entrambi i genitori.
  • I limiti di durata sono individuali (massimo 6 mesi a genitore, elevabili per il padre) e complessivi (massimo 10 mesi, elevabili a 11).
  • L'indennità è pari a una percentuale della retribuzione per i periodi indennizzati, con regole di favore per alcuni mesi.
  • Si distingue dal congedo di maternità e di paternità, che sono invece obbligatori.
Indice dei contenuti

Il congedo parentale è uno degli istituti centrali della conciliazione tra vita e lavoro. A differenza dei congedi di maternità e di paternità, che sono obbligatori, il congedo parentale è facoltativo: spetta a entrambi i genitori e può essere modulato nel tempo. La sua disciplina è contenuta negli artt. 32-34 del d.lgs. 151/2001, il Testo Unico a tutela della maternità e della paternità, più volte aggiornato per recepire la normativa europea sull'equilibrio vita-lavoro.

Chi ne ha diritto e fino a quando

Il congedo spetta a entrambi i genitori lavoratori dipendenti e può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). I genitori possono utilizzarlo anche contemporaneamente. La madre può iniziarlo al termine del congedo di maternità; il padre può fruirne fin dalla nascita. Per i lavoratori autonomi e per alcune categorie (come gli iscritti alla gestione separata) la disciplina è diversa e più limitata.

Il commento agli articoli (artt. 32-34)

L'art. 32 fissa il diritto e i limiti di durata, individuali e complessivi. L'art. 33 disciplina il prolungamento del congedo per i figli con disabilità grave. L'art. 34 regola il trattamento economico e normativo, cioè l'indennità e la contribuzione figurativa. Insieme, questi articoli costruiscono un sistema che bilancia il diritto alla cura con la sostenibilità per il datore e per la previdenza.

Quanti mesi spettano

I limiti di durata sono articolati su due piani. Sul piano individuale: la madre ha diritto a un massimo di 6 mesi; il padre a un massimo di 6 mesi, elevabili a 7 se ne fruisce per almeno 3 mesi. Sul piano complessivo tra i due genitori: il limite è di 10 mesi, che salgono a 11 se il padre utilizza il congedo per almeno 3 mesi. Il genitore solo ha diritto a un limite proprio, più ampio rispetto al singolo genitore della coppia. È un meccanismo che incentiva la condivisione della cura tra i due genitori.

L'indennità: quanto si percepisce

Per i periodi indennizzati spetta un'indennità a carico dell'INPS, calcolata in percentuale della retribuzione. La disciplina prevede una base ordinaria di indennizzo e alcuni mesi a percentuale più elevata, riconosciuti per favorire la fruizione nei primi anni di vita del bambino, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Oltre i periodi indennizzati al tasso ordinario o maggiorato, ulteriori mesi possono essere fruiti con indennità ridotta o subordinata a condizioni reddituali. Per i periodi di congedo è inoltre riconosciuta la contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici.

La procedura

Il lavoratore deve presentare domanda all'INPS in via telematica e dare un congruo preavviso al datore di lavoro, nei termini previsti dal CCNL applicato. Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, anche su base giornaliera o oraria, secondo le modalità ammesse dalla legge e dal contratto collettivo. La pianificazione con il datore è importante per conciliare le esigenze di cura con quelle organizzative.

Tutele e divieto di discriminazione

La fruizione del congedo non può tradursi in un trattamento sfavorevole: il periodo è coperto da tutele contro il licenziamento connesso e da garanzie di rientro nella stessa posizione o in una equivalente. Il Testo Unico vieta condotte discriminatorie legate alla genitorialità, in coerenza con i principi europei sull'equilibrio vita-lavoro.

Il prolungamento per figli con disabilità

L'art. 33 prevede, per i genitori di figli con disabilità grave, un prolungamento del congedo parentale, con condizioni e durate specifiche. È una tutela rafforzata che riconosce il maggiore impegno di cura richiesto in queste situazioni, da coordinare con gli altri permessi previsti dall'ordinamento.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra congedo parentale e congedo di maternità/paternità?

Il congedo di maternità e di paternità sono obbligatori; il congedo parentale è invece facoltativo e spetta a entrambi i genitori per la cura del figlio, fruibile nei primi 12 anni di vita.

Quanti mesi di congedo parentale spettano?

In linea generale: massimo 6 mesi a genitore (7 per il padre se ne usa almeno 3), con un limite complessivo tra i due di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

Quanto si percepisce durante il congedo?

Un'indennità INPS in percentuale della retribuzione, con alcuni mesi a percentuale più elevata previsti dalla normativa per favorire la fruizione nei primi anni; ulteriori mesi possono essere a indennità ridotta o condizionata al reddito. È riconosciuta la contribuzione figurativa.

I due genitori possono usare il congedo contemporaneamente?

Sì, il congedo può essere fruito anche contemporaneamente da entrambi i genitori, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti dall'art. 32 d.lgs. 151/2001.

È previsto un congedo più lungo per figli con disabilità?

Sì, l'art. 33 del d.lgs. 151/2001 prevede un prolungamento del congedo parentale per i genitori di figli con disabilità grave, con condizioni e durate specifiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.