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Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
In sintesi
  • È la forma comune del rapporto (art. 1 D.Lgs. 81/2015): nessuna scadenza.
  • Rapporto subordinato (art. 2094 c.c.); periodo di prova facoltativo e scritto.
  • Licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo: massima stabilità.
  • Continuità contributiva e maturazione piena di TFR, ferie, tredicesima; accesso più facile al credito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro subordinato: non ha una scadenza e prosegue finché una delle parti non recede legittimamente. È il contratto a cui la legge accorda le tutele più ampie, in particolare contro il licenziamento. Le sue basi sono nel codice civile (artt. 2094 e seguenti) e nel D.Lgs. 81/2015, che lo qualifica come forma comune del rapporto.

Caratteristiche essenziali

Il lavoratore subordinato si obbliga a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore, in cambio della retribuzione (art. 2094 c.c.). Gli elementi tipici sono l’eterodirezione (il potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore), l’inserimento nell’organizzazione aziendale e la continuità della prestazione. A differenza dei contratti a termine, qui non occorre indicare causali né rispettare durate massime: il rapporto è stabile per definizione.

Forma, periodo di prova e inquadramento

Il contratto può essere concluso anche verbalmente, ma il datore deve consegnare al lavoratore l’informativa scritta sulle condizioni del rapporto. Spesso è previsto un periodo di prova, che deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all’inizio: durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso né motivazione, ferma la durata massima prevista dal CCNL. L’inquadramento (categoria e livello) determina il minimo tabellare e dipende dalle mansioni effettive (art. 2103 c.c.).

Le tutele del lavoratore

Il regime del licenziamento

Il licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato deve essere giustificato: per giusta causa (fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria) o per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento) od oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva), ex L. 604/1966 e art. 2119 c.c. Le conseguenze dell’illegittimità dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore:

Regime Si applica a Tutela
Art. 18 L. 300/1970 (come modif.) assunti fino al 6 marzo 2015 reintegra o indennità secondo i casi
D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti) assunti dal 7 marzo 2015 indennità (reintegra solo in casi limitati)

Sul calcolo dell’indennità nelle tutele crescenti è intervenuta la Corte costituzionale n. 194/2018, che ha dichiarato incostituzionale il criterio che ancorava l’importo al solo dato dell’anzianità: oggi il giudice quantifica l’indennità entro un minimo e un massimo valutando più elementi (anzianità, numero di dipendenti, dimensioni dell’attività, comportamento delle parti).

La procedura del licenziamento

Il licenziamento non è solo questione di “motivo”: deve rispettare anche regole di forma e di procedura. Deve essere comunicato per iscritto, con l’indicazione dei motivi (la motivazione è ormai contestuale). Per il licenziamento disciplinare va seguito l’iter dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970): contestazione scritta e specifica dell’addebito, termine a difesa del lavoratore (di norma cinque giorni), eventuale audizione e solo dopo l’irrogazione della sanzione, che deve essere proporzionata. Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende sopra soglia è prevista, in alcuni casi, una procedura preventiva di conciliazione presso l’Ispettorato. La violazione di forma o procedura ha conseguenze proprie sul piano sanzionatorio.

Le norme cardine, commentate

Diritti durante il rapporto

La stabilità del tempo indeterminato si accompagna a un fascio di diritti che accompagnano il rapporto giorno per giorno. Tra i principali:

Il periodo di prova nel dettaglio

Il patto di prova consente a entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto: deve risultare da atto scritto antecedente o contestuale all’inizio, indicare con sufficiente precisione le mansioni oggetto della prova ed essere contenuto nella durata massima prevista dal CCNL. Durante la prova il recesso è libero, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo, e deve consentire un congruo esperimento delle mansioni: un licenziamento in prova intimato prima che la prova possa dirsi effettivamente svolta, o per motivi illeciti, è impugnabile. Superato positivamente il periodo, il rapporto prosegue stabilmente e si applicano per intero le tutele contro il licenziamento.

Cessazione del rapporto

Oltre al licenziamento, il rapporto a tempo indeterminato può cessare per dimissioni del lavoratore (con la procedura telematica), per risoluzione consensuale, per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altre cause di legge. In tutti i casi vanno rispettati il preavviso previsto dal CCNL e la liquidazione delle competenze di fine rapporto (TFR, ratei, ferie non godute).

Errori frequenti

Trasformazione da tempo determinato e da altre forme

Molti rapporti a tempo indeterminato nascono dalla trasformazione di contratti diversi. Un contratto a termine che superi i limiti di durata o di proroghe, o privo dei presupposti di legge, può convertirsi in rapporto a tempo indeterminato; lo stesso può accadere per un contratto di somministrazione irregolare o per un lavoro in somministrazione oltre i limiti consentiti. Anche il superamento dei tetti del lavoro intermittente o l’uso simulato di una collaborazione autonoma in presenza di etero-organizzazione possono condurre all’accertamento di un ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato. In questi casi il lavoratore acquisisce le tutele piene del tempo indeterminato a far data, secondo i casi, dall’inizio del rapporto o dal momento della trasformazione.

Spunti pratici

Caio, assunto a tempo indeterminato nel 2019, viene licenziato per un fatto che si rivela insussistente. Trattandosi di assunzione successiva al 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti): di regola la tutela è indennitaria, con reintegra limitata ai casi più gravi. Sull’ammontare dell’indennità, dopo la Corte cost. n. 194/2018, il giudice non si limita al criterio dell’anzianità ma valuta anche dimensioni dell’azienda e condotta delle parti. Caio dovrà comunque impugnare il licenziamento nei termini di decadenza previsti dalla legge, prima stragiudizialmente e poi in giudizio, per non perdere il diritto.

Risorse correlate

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In sintesi

  • È la forma comune del rapporto (art. 1 D.Lgs. 81/2015): nessuna scadenza.
  • Rapporto subordinato (art. 2094 c.c.); periodo di prova facoltativo e scritto.
  • Licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo: massima stabilità.
  • Continuità contributiva e maturazione piena di TFR, ferie, tredicesima; accesso più facile al credito.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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