- È la forma comune del rapporto (art. 1 D.Lgs. 81/2015): nessuna scadenza.
- Rapporto subordinato (art. 2094 c.c.); periodo di prova facoltativo e scritto.
- Licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo: massima stabilità.
- Continuità contributiva e maturazione piena di TFR, ferie, tredicesima; accesso più facile al credito.
Testo dell'articoloVigente
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro subordinato: non ha una scadenza e prosegue finché una delle parti non recede legittimamente. È il contratto a cui la legge accorda le tutele più ampie, in particolare contro il licenziamento. Le sue basi sono nel codice civile (artt. 2094 e seguenti) e nel D.Lgs. 81/2015, che lo qualifica come forma comune del rapporto.
Caratteristiche essenziali
Il lavoratore subordinato si obbliga a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore, in cambio della retribuzione (art. 2094 c.c.). Gli elementi tipici sono l’eterodirezione (il potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore), l’inserimento nell’organizzazione aziendale e la continuità della prestazione. A differenza dei contratti a termine, qui non occorre indicare causali né rispettare durate massime: il rapporto è stabile per definizione.
Forma, periodo di prova e inquadramento
Il contratto può essere concluso anche verbalmente, ma il datore deve consegnare al lavoratore l’informativa scritta sulle condizioni del rapporto. Spesso è previsto un periodo di prova, che deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all’inizio: durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso né motivazione, ferma la durata massima prevista dal CCNL. L’inquadramento (categoria e livello) determina il minimo tabellare e dipende dalle mansioni effettive (art. 2103 c.c.).
Le tutele del lavoratore
- Stabilità: il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo (L. 604/1966) e, nei casi di legge, forma e procedura predeterminate.
- Retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.; art. 2099 c.c.) e maturazione piena di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
- Tutela della professionalità contro il demansionamento (art. 2103 c.c.).
- Diritti collettivi e sindacali dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).
Il regime del licenziamento
Il licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato deve essere giustificato: per giusta causa (fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria) o per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento) od oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva), ex L. 604/1966 e art. 2119 c.c. Le conseguenze dell’illegittimità dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore:
| Regime | Si applica a | Tutela |
|---|---|---|
| Art. 18 L. 300/1970 (come modif.) | assunti fino al 6 marzo 2015 | reintegra o indennità secondo i casi |
| D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti) | assunti dal 7 marzo 2015 | indennità (reintegra solo in casi limitati) |
Sul calcolo dell’indennità nelle tutele crescenti è intervenuta la Corte costituzionale n. 194/2018, che ha dichiarato incostituzionale il criterio che ancorava l’importo al solo dato dell’anzianità: oggi il giudice quantifica l’indennità entro un minimo e un massimo valutando più elementi (anzianità, numero di dipendenti, dimensioni dell’attività, comportamento delle parti).
La procedura del licenziamento
Il licenziamento non è solo questione di “motivo”: deve rispettare anche regole di forma e di procedura. Deve essere comunicato per iscritto, con l’indicazione dei motivi (la motivazione è ormai contestuale). Per il licenziamento disciplinare va seguito l’iter dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970): contestazione scritta e specifica dell’addebito, termine a difesa del lavoratore (di norma cinque giorni), eventuale audizione e solo dopo l’irrogazione della sanzione, che deve essere proporzionata. Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende sopra soglia è prevista, in alcuni casi, una procedura preventiva di conciliazione presso l’Ispettorato. La violazione di forma o procedura ha conseguenze proprie sul piano sanzionatorio.
Le norme cardine, commentate
- Art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato e fonda l’intero rapporto sull’eterodirezione.
- Art. 2103 c.c. tutela la professionalità: il datore può adibire il lavoratore a mansioni dello stesso livello o, entro limiti, anche inferiori in casi tipizzati, ma non può svuotarne la posizione.
- L. 604/1966 impone la necessità di un giustificato motivo per il licenziamento e fissa i termini di impugnazione (art. 6).
- Art. 2119 c.c. disciplina il recesso per giusta causa, senza preavviso, quando il fatto non consente la prosecuzione neppure provvisoria.
- L. 300/1970 (Statuto) contiene le garanzie procedurali (art. 7) e, nella versione applicabile, la tutela reintegratoria (art. 18).
- D.Lgs. 23/2015 introduce per i nuovi assunti il regime indennitario delle tutele crescenti, poi temperato dalla Corte cost. n. 194/2018.
Diritti durante il rapporto
La stabilità del tempo indeterminato si accompagna a un fascio di diritti che accompagnano il rapporto giorno per giorno. Tra i principali:
- Retribuzione puntuale nei tempi d’uso e con tutte le voci spettanti (paga base, scatti, mensilità aggiuntive).
- Ferie e riposi nei termini di legge e del CCNL, irrinunciabili nei minimi.
- Tutela della salute e sicurezza: il datore è debitore di sicurezza ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008.
- Riservatezza e limiti ai controlli: i controlli a distanza e sui dispositivi incontrano i limiti dell’art. 4 dello Statuto (L. 300/1970).
- Libertà e attività sindacale e diritto di assemblea (Titolo III dello Statuto).
- Divieto di discriminazioni per genere, età, convinzioni, condizioni personali.
Il periodo di prova nel dettaglio
Il patto di prova consente a entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto: deve risultare da atto scritto antecedente o contestuale all’inizio, indicare con sufficiente precisione le mansioni oggetto della prova ed essere contenuto nella durata massima prevista dal CCNL. Durante la prova il recesso è libero, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo, e deve consentire un congruo esperimento delle mansioni: un licenziamento in prova intimato prima che la prova possa dirsi effettivamente svolta, o per motivi illeciti, è impugnabile. Superato positivamente il periodo, il rapporto prosegue stabilmente e si applicano per intero le tutele contro il licenziamento.
Cessazione del rapporto
Oltre al licenziamento, il rapporto a tempo indeterminato può cessare per dimissioni del lavoratore (con la procedura telematica), per risoluzione consensuale, per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altre cause di legge. In tutti i casi vanno rispettati il preavviso previsto dal CCNL e la liquidazione delle competenze di fine rapporto (TFR, ratei, ferie non godute).
Errori frequenti
- Accettare un periodo di prova non risultante da atto scritto preventivo.
- Confondere il regime di tutela applicabile (art. 18 vs tutele crescenti) ignorando la data di assunzione.
- Subire un demansionamento senza reagire (art. 2103 c.c.).
- Non impugnare il licenziamento nei termini di decadenza di legge.
Trasformazione da tempo determinato e da altre forme
Molti rapporti a tempo indeterminato nascono dalla trasformazione di contratti diversi. Un contratto a termine che superi i limiti di durata o di proroghe, o privo dei presupposti di legge, può convertirsi in rapporto a tempo indeterminato; lo stesso può accadere per un contratto di somministrazione irregolare o per un lavoro in somministrazione oltre i limiti consentiti. Anche il superamento dei tetti del lavoro intermittente o l’uso simulato di una collaborazione autonoma in presenza di etero-organizzazione possono condurre all’accertamento di un ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato. In questi casi il lavoratore acquisisce le tutele piene del tempo indeterminato a far data, secondo i casi, dall’inizio del rapporto o dal momento della trasformazione.
Spunti pratici
Caio, assunto a tempo indeterminato nel 2019, viene licenziato per un fatto che si rivela insussistente. Trattandosi di assunzione successiva al 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti): di regola la tutela è indennitaria, con reintegra limitata ai casi più gravi. Sull’ammontare dell’indennità, dopo la Corte cost. n. 194/2018, il giudice non si limita al criterio dell’anzianità ma valuta anche dimensioni dell’azienda e condotta delle parti. Caio dovrà comunque impugnare il licenziamento nei termini di decadenza previsti dalla legge, prima stragiudizialmente e poi in giudizio, per non perdere il diritto.
Risorse correlate
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Domande frequenti