Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Quasi tutta la plusvalenza è esente: grazie alla PEX (art. 87 TUIR), il 95% della plusvalenza da cessione di una partecipazione non concorre alla formazione del reddito IRES. Si tassa solo il 5% residuo.
- Quattro requisiti cumulativi: holding period di almeno 12 mesi, classificazione in immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, partecipata non residente in Paese a fiscalità privilegiata, partecipata che esercita attività commerciale.
- Minusvalenze: nessuna deduzione: se la partecipazione è PEX-eligible, l’eventuale minusvalenza da cessione è indeducibile. Il regime è simmetrico.
- Reddito minimo delle società di comodo: i dividendi e le plusvalenze PEX-esenti confluiscono tra le esclusioni dal reddito minimo (art. 30, comma 1, L. 724/1994), riducendo la base su cui si calcola il minimo da dichiarare.
- Non è una scelta: la PEX si applica automaticamente se tutti i 4 requisiti sono soddisfatti. Non occorre optare.
Che cos'è la PEX e perché esiste
Immagina che una società italiana (la capogruppo) detenga una partecipazione in un’altra società e decida di venderla realizzando una plusvalenza – cioè un guadagno rispetto al costo di acquisto. Senza una norma speciale, questa plusvalenza sarebbe pienamente tassabile come reddito d’impresa, con IRES al 24%. Ma la società aveva già finanziato la partecipata con utili che erano già stati tassati in capo alla partecipata stessa. Tassare ancora sarebbe una forma di doppia imposizione.
Per evitarla, l’art. 87 del TUIR introduce la Participation Exemption (PEX): se la partecipazione rispetta quattro requisiti, il 95% della plusvalenza è esente da IRES. Solo il 5% viene inserito nel reddito imponibile e tassato ordinariamente. In pratica, per ogni 100.000 euro di plusvalenza, solo 5.000 euro concorrono alla base imponibile IRES.
La PEX è una delle norme più importanti della fiscalità d’impresa italiana per chi gestisce strutture di gruppo. Comprenderla bene permette di pianificare correttamente la cessione di partecipazioni e di evitare errori che costano caro – soprattutto sull’aspetto simmetrico: le minusvalenze su partecipazioni PEX-eligible sono completamente indeducibili.
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| Requisito | Contenuto | Attenzione |
|---|---|---|
| Holding period | Possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (12 mesi) | Un solo giorno in meno e il requisito cade |
| Classificazione in immobilizzazioni finanziarie | Nel primo bilancio di possesso, la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie (non nell'attivo circolante) | La classificazione iniziale è decisiva e difficile da modificare |
| Residenza della partecipata | La partecipata non deve essere residente in un Paese a fiscalità privilegiata (ex black list) | Il requisito va verificato per tutto il periodo di possesso |
| Attività commerciale | La partecipata deve esercitare un'impresa commerciale (non una mera holding patrimoniale di soli immobili o beni non commerciali) | Le società immobiliari di puro godimento raramente soddisfano questo requisito |
Esempio pratico
-
Alfa SRL acquista il 30% di Beta SRL nel gennaio 2022 per 200.000 euro, classificandola subito tra le immobilizzazioni finanziarie. Beta SRL è residente in Italia ed esercita attività commerciale. Nel marzo 2025 (dopo oltre 12 mesi di possesso) Alfa SRL cede la partecipazione per 500.000 euro. La plusvalenza è 300.000 euro. Con la PEX, il 95% = 285.000 euro è esente; solo il 5% = 15.000 euro entra nel reddito imponibile IRES di Alfa SRL. IRES dovuta sulla plusvalenza: 15.000 × 24% = 3.600 euro invece di 300.000 × 24% = 72.000 euro.
Documenti necessari
- Atto di acquisto della partecipazione (con data certa per il holding period)
- Bilancio del primo esercizio di possesso con evidenza della classificazione in immobilizzazioni finanziarie
- Documentazione sulla residenza fiscale della partecipata e sull’attività commerciale esercitata
- Atto di cessione della partecipazione con indicazione del corrispettivo
- Modello Redditi SC 2026 – quadro RF (variazioni in diminuzione per la quota esente)
Caso 1 – Tizio cede una partecipazione con tutti i requisiti PEX: risparmio fiscale
Scenario. Alfa SRL, amministrata da Tizio, ha detenuto per 3 anni il 40% di Gamma SRL (residente in Italia, attività commerciale, immobilizzazioni finanziarie dal primo bilancio). Vende la partecipazione realizzando una plusvalenza di 400.000 euro.
Come si applica. Tutti e quattro i requisiti PEX sono soddisfatti. L’art. 87 TUIR si applica: il 95% di 400.000 euro = 380.000 euro è esente. Solo 20.000 euro (il 5%) concorrono al reddito imponibile IRES. Alfa SRL paga IRES su 20.000 × 24% = 4.800 euro. Senza PEX avrebbe pagato 400.000 × 24% = 96.000 euro. Risparmio effettivo: 91.200 euro.
In pratica
- Il risparmio PEX è tanto più significativo quanto più è alta la plusvalenza: la norma è stata progettata proprio per favorire le ristrutturazioni societarie e le cessioni di partecipazioni all’interno di gruppi.
- La classificazione iniziale in immobilizzazioni finanziarie è il requisito più ‘sottovalutato’: se in sede di primo bilancio la partecipazione è finita nell’attivo circolante, il beneficio è perso.
- La quota esente (95%) va indicata come variazione in diminuzione nel quadro RF del Modello Redditi SC.
Caso 2 – Caio cede una partecipazione in perdita: minusvalenza indeducibile
Scenario. Beta SRL, gestita da Caio, ha detenuto per 5 anni il 20% di una start-up italiana classificata in immobilizzazioni finanziarie. La start-up ha avuto difficoltà e la partecipazione viene ceduta a 30.000 euro, contro un costo di acquisto di 100.000 euro. Minusvalenza: 70.000 euro.
Come si applica. La partecipazione soddisfa i requisiti PEX: holding period > 12 mesi, immobilizzazioni finanziarie, partecipata italiana con attività commerciale. Per effetto del principio di simmetria dell’art. 87 TUIR, la minusvalenza di 70.000 euro è completamente indeducibile. Non può essere portata in variazione in aumento né usata per compensare altri redditi.
In pratica
- La simmetria PEX è la trappola più frequente: chi pianifica la cessione di una partecipazione pensando di ‘recuperare’ la minusvalenza si trova invece a non poter dedurre nulla.
- Se si prevede di realizzare una minusvalenza, conviene verificare se i requisiti PEX sono tutti soddisfatti: se manca anche solo uno (es. classificazione nell’attivo circolante), la minusvalenza potrebbe essere deducibile.
- Beta SRL non ha alcuna variazione fiscale utile: la perdita di 70.000 euro è solo civilistica, non fiscale.
Quando rivolgersi a un professionista
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Domande frequenti
La PEX si applica anche alle società di persone?
No. La Participation Exemption dell’art. 87 TUIR si applica ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali). Le società di persone (SNC, SAS) e i soggetti IRPEF seguono regole diverse per le plusvalenze da partecipazioni.
Cosa succede se la partecipazione è detenuta da meno di 12 mesi?
Se il periodo di possesso è inferiore a 12 mesi ininterrotti, il requisito del holding period non è soddisfatto e la plusvalenza è interamente tassabile come reddito d’impresa ordinario, senza alcuna esenzione.
Come si calcola il 5% tassato se la plusvalenza è molto piccola?
Il calcolo è sempre proporzionale: il 5% della plusvalenza realizzata, indipendentemente dall’importo. Non esiste una soglia minima al di sotto della quale si applica un regime diverso.
La PEX vale anche per le partecipazioni in società estere?
Sì, purché la partecipata non sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata (individuato in base ai criteri dell’art. 47-bis TUIR). Se la partecipata è in un Paese black list, il requisito di residenza non è soddisfatto e la PEX non si applica.
Le plusvalenze PEX esenti vanno dichiarate nel Modello Redditi?
Sì: la plusvalenza totale va inclusa nel quadro RF tra i proventi, ma il 95% esente viene poi portato in variazione in diminuzione. Solo il 5% rimane nell’imponibile. È importante documentare correttamente l’operazione.
Cosa significa 'attività commerciale' per la partecipata?
La partecipata deve svolgere un’attività d’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR. Una holding che detiene solo immobili a uso personale o partecipazioni non qualificanti non soddisfa questo requisito. In caso di dubbio, è utile valutare l’interpello all’Agenzia delle Entrate.
Vedi anche: Plusvalenze su partecipazioni qualificate, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione e Plusvalenza cessione azienda.
Domande frequenti
La PEX si applica anche alle società di persone?
No. La Participation Exemption dell'art. 87 TUIR si applica ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali). Le società di persone (SNC, SAS) e i soggetti IRPEF seguono regole diverse per le plusvalenze da partecipazioni.
Cosa succede se la partecipazione è detenuta da meno di 12 mesi?
Se il periodo di possesso è inferiore a 12 mesi ininterrotti, il requisito del holding period non è soddisfatto e la plusvalenza è interamente tassabile come reddito d'impresa ordinario, senza alcuna esenzione.
Come si calcola il 5% tassato se la plusvalenza è molto piccola?
Il calcolo è sempre proporzionale: il 5% della plusvalenza realizzata, indipendentemente dall'importo. Non esiste una soglia minima al di sotto della quale si applica un regime diverso.
La PEX vale anche per le partecipazioni in società estere?
Sì, purché la partecipata non sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata (individuato in base ai criteri dell'art. 47-bis TUIR). Se la partecipata è in un Paese black list, il requisito di residenza non è soddisfatto e la PEX non si applica.
Le plusvalenze PEX esenti vanno dichiarate nel Modello Redditi?
Sì: la plusvalenza totale va inclusa nel quadro RF tra i proventi, ma il 95% esente viene poi portato in variazione in diminuzione. Solo il 5% rimane nell'imponibile. È importante documentare correttamente l'operazione.
Cosa significa 'attività commerciale' per la partecipata?
La partecipata deve svolgere un'attività d'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 TUIR. Una holding che detiene solo immobili a uso personale o partecipazioni non qualificanti non soddisfa questo requisito. In caso di dubbio, è utile valutare l'interpello all'Agenzia delle Entrate.