Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Quadro RT, Sezione V-A: le plusvalenze da cripto-attività (Bitcoin, Ethereum e qualsiasi altra cripto) vanno dichiarate nella Sezione V-A del quadro RT del Modello Redditi PF 2026.
- Aliquota del 26%: l’imposta sostitutiva applicata sulle plusvalenze da cripto-attività è del 26%.
- Regola diversa per cessioni 2024 e 2025: per le vendite effettuate fino al 31 dicembre 2024 concorrono alla base imponibile solo le plusvalenze che superano 2.000 euro nel periodo d’imposta. Per le vendite dal 1° gennaio 2025 in poi, invece, tutte le plusvalenze concorrono senza alcun limite d’importo.
- Costo di acquisto documentato da te: il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi. Se non hai documenti, il costo è considerato pari a zero.
- Proventi da detenzione tassati integralmente: i proventi derivanti dalla semplice detenzione di cripto-attività (es. staking rewards) percepiti nel periodo d’imposta sono tassati senza alcuna deduzione.
Quando e come si pagano le tasse sulle cripto-attività
Se nel 2025 hai venduto, scambiato o comunque ceduto cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, token, NFT o qualsiasi altra cripto-attività) realizzando un guadagno, devi dichiararlo nel Modello Redditi PF 2026. La sezione dedicata è la V-A del quadro RT (Plusvalenze di natura finanziaria). La semplice detenzione senza cessione non genera obbligo di dichiarazione delle plusvalenze.
La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo che hai ricevuto (o il valore normale della cripto-attività in caso di permuta) e il costo o valore di acquisto. Se hai acquistato la cripto in più momenti, devi tenere traccia di ogni operazione. In caso di acquisto per donazione, il costo da assumere è quello del donante. Se non hai nessuna documentazione di acquisto, la normativa stabilisce che il costo è pari a zero: pagheresti quindi l’imposta sull’intero corrispettivo ricevuto.
Un cambio importante dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024): per le cessioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2025 non esiste più alcuna soglia minima. Tutte le plusvalenze, anche quelle di pochi euro, vanno dichiarate e tassate al 26%. Per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024, invece, la soglia era di 2.000 euro nel periodo d’imposta: sotto quella cifra non scattava l’obbligo.
| Situazione | Regola applicabile |
|---|---|
| Cessioni effettuate fino al 31/12/2024 | Tassazione solo sulla parte che eccede 2.000 euro nel periodo d'imposta |
| Cessioni effettuate dal 1/01/2025 al 31/12/2025 | Tassazione su tutte le plusvalenze, senza limite d'importo |
| Aliquota imposta sostitutiva (in entrambi i casi) | 26% |
| Minusvalenze da cessioni fino al 31/12/2024 | Deducibili se l'eccedenza negativa supera 2.000 euro; riportabili per 4 anni |
| Minusvalenze da cessioni dal 1/01/2025 | Deducibili senza il limite dei 2.000 euro; riportabili per 4 anni |
| Proventi da detenzione (es. staking) | Tassati integralmente, senza deduzioni |
Esempio pratico
-
Tizio ha acquistato 1 Bitcoin nel 2022 per 20.000 euro e lo ha venduto nel 2025 per 85.000 euro. La plusvalenza è 65.000 euro. Poiché la vendita è avvenuta dal 1° gennaio 2025 in poi, non c’è soglia: l’intera plusvalenza di 65.000 euro va dichiarata nella Sezione V-A del quadro RT. L’imposta sostitutiva del 26% è pari a 16.900 euro, da versare con il codice tributo 1100 tramite modello F24. Tizio deve conservare la documentazione di acquisto (estratto conto dell’exchange) per dimostrare il costo di 20.000 euro.
Documenti necessari
- Estratti conto o report dell’exchange con storico degli acquisti e delle vendite
- Documentazione del costo di acquisto per ciascuna cripto-attività ceduta
- Certificazione di eventuali minusvalenze pregresse da portare in compensazione
- Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadro RT (Sezione V-A)
Caso 1: Caio vende Ethereum realizzando un guadagno nel 2025
Scenario. Caio ha comprato Ethereum per 3.000 euro nel 2023 e li vende nel 2025 per 5.500 euro. Non ha mai fatto altre operazioni in cripto.
Come si applica. La plusvalenza è 2.500 euro. Poiché la cessione avviene nel 2025, non c’è soglia minima: Caio deve dichiarare i 2.500 euro nella Sezione V-A del quadro RT (righi RT41 colonne 3 e 4, per le cessioni dal 1° gennaio 2025). L’imposta sostitutiva del 26% è pari a 650 euro.
In pratica
- Indica 5.500 come corrispettivo e 3.000 come costo di acquisto nella Sezione V-A, colonne riferite alle cessioni 2025.
- Conserva la documentazione dell’exchange: senza prove del costo di acquisto, il fisco potrebbe considerarlo pari a zero.
Caso 2: Sempronio ha venduto in perdita e vuole usare la minusvalenza
Scenario. Sempronio ha venduto token nel 2025 ricavando 1.800 euro a fronte di un acquisto da 3.000 euro. Nello stesso anno ha anche plusvalenze da ETF per 700 euro.
Come si applica. La minusvalenza da cripto di 1.200 euro non può compensare le plusvalenze da ETF: le minusvalenze della Sezione V-A si possono portare in deduzione solo da future plusvalenze della stessa sezione, non dalle altre sezioni del quadro RT. Sempronio indica la minusvalenza nel rigo RT105 per riportarla nei quattro anni successivi.
In pratica
- Le minusvalenze da cripto-attività non sono compensabili con plusvalenze di altre sezioni del quadro RT (azioni, fondi, ecc.).
- Riportale nel rigo RT105 per dedurle da future plusvalenze cripto, entro il quarto anno successivo.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Se ho solo scambiato una cripto con un'altra senza passare per euro, devo dichiarare?
Sì. La permuta tra cripto-attività (es. Bitcoin contro Ethereum) è considerata un evento fiscalmente rilevante. La plusvalenza si calcola usando il valore normale della cripto ricevuta al momento della permuta, meno il costo di acquisto di quella ceduta.
Come si trattano i guadagni dallo staking o dal lending?
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività (come lo staking) percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Vanno indicati separatamente rispetto alle plusvalenze da cessione.
Se non ho la ricevuta di acquisto, come mi comporto?
La normativa dice chiaramente: se non puoi documentare il costo di acquisto con elementi certi e precisi, il costo è considerato pari a zero. Questo significa che pagheresti il 26% sull’intero corrispettivo incassato. Recupera gli estratti conto dall’exchange prima di dichiarare.
Posso rivalutare il costo delle mie cripto al 1° gennaio 2025?
Sì. Esiste la facoltà di rivalutare il valore di ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025 pagando un’imposta sostitutiva del 18%. Il versamento doveva avvenire entro il 30 novembre 2025 in un’unica soluzione o in tre rate annuali. Se hai esercitato questa opzione, i dati vanno nei righi RT118 e RT119 del quadro RT.
Posso usare le perdite cripto per abbattere i guadagni sulle azioni?
No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V-A del quadro RT) non possono essere portate in compensazione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni del quadro RT (azioni, fondi, ecc.). Valgono solo per future plusvalenze della stessa categoria, entro quattro anni.
Domande frequenti
Se ho solo scambiato una cripto con un'altra senza passare per euro, devo dichiarare?
Sì. La permuta tra cripto-attività (es. Bitcoin contro Ethereum) è considerata un evento fiscalmente rilevante. La plusvalenza si calcola usando il valore normale della cripto ricevuta al momento della permuta, meno il costo di acquisto di quella ceduta.
Come si trattano i guadagni dallo staking o dal lending?
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività (come lo staking) percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Vanno indicati separatamente rispetto alle plusvalenze da cessione.
Se non ho la ricevuta di acquisto, come mi comporto?
La normativa dice chiaramente: se non puoi documentare il costo di acquisto con elementi certi e precisi, il costo è considerato pari a zero. Questo significa che pagheresti il 26% sull'intero corrispettivo incassato. Recupera gli estratti conto dall'exchange prima di dichiarare.
Posso rivalutare il costo delle mie cripto al 1° gennaio 2025?
Sì. Esiste la facoltà di rivalutare il valore di ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025 pagando un'imposta sostitutiva del 18%. Il versamento doveva avvenire entro il 30 novembre 2025 in un'unica soluzione o in tre rate annuali. Se hai esercitato questa opzione, i dati vanno nei righi RT118 e RT119 del quadro RT.
Posso usare le perdite cripto per abbattere i guadagni sulle azioni?
No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V-A del quadro RT) non possono essere portate in compensazione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni del quadro RT (azioni, fondi, ecc.). Valgono solo per future plusvalenze della stessa categoria, entro quattro anni.
Vedi anche