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In sintesi
- Aliquota: 19% sull’intero importo speso — nessuna franchigia da scalare (diversamente dalle spese sanitarie ordinarie che scontano 129,11 euro)
- Cosa rientra: mezzi per accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e l’integrazione
- Chi ne beneficia: persone riconosciute con disabilità dalla Commissione medica (L. 104/1992) o da altre commissioni pubbliche (invalidi civili, di lavoro, di guerra)
- Autocertificazione ammessa: le persone con disabilità possono attestare le proprie condizioni con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio
- Rigo del 730: E3, codice onere 3 nella Certificazione Unica
- Rigo E4 per veicoli: detrazione separata sull’acquisto di auto e moto adattate, nel limite di 18.075,99 euro, una sola volta ogni quattro anni
Spese sanitarie per disabili: come funziona la detrazione
Se tu o un tuo familiare a carico avete una disabilità riconosciuta, le spese sanitarie sostenute per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici danno diritto a una detrazione del 19% senza alcuna franchigia. In altre parole, la detrazione si calcola sull’intero importo speso, non sulla parte eccedente i 129,11 euro come avviene per le spese sanitarie comuni.
Le spese ammesse sono di due tipi. Il primo riguarda i mezzi per la mobilità: carrozzine, deambulatori, sollevatori, ausili per la locomozione e qualunque strumento necessario all’accompagnamento, alla deambulazione o al sollevamento della persona con disabilità. Il secondo riguarda i sussidi tecnici e informatici: dispositivi e strumenti che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione nella vita quotidiana e lavorativa.
Per essere considerata persona con disabilità ai fini fiscali è necessario il riconoscimento da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, oppure da altre commissioni mediche pubbliche che certificano l’invalidità civile, di lavoro o di guerra. I grandi invalidi di guerra sono equiparati e non devono sottoporsi a ulteriori accertamenti. Chi ha già la documentazione rilasciata dai ministeri competenti può usarla direttamente.
| Tipo di spesa | Rigo 730 | Detrazione | Franchigia |
|---|---|---|---|
| Mezzi deambulazione, locomozione, sollevamento | E3 | 19% | Nessuna — sull'intero importo |
| Sussidi tecnici e informatici per autosufficienza | E3 | 19% | Nessuna — sull'intero importo |
| Veicoli adattati (auto/moto) per disabilità | E4 | 19% | Tetto 18.075,99 euro, 1 veicolo ogni 4 anni |
| Cane guida per non vedenti | E5 | 19% | Sull'intero importo, 1 cane ogni 4 anni |
Esempio pratico
-
Esempio: Tizio, riconosciuto invalido civile al 75%, acquista nel 2025 una carrozzina elettrica da 3.200 euro e un software di sintesi vocale da 800 euro (sussidio informatico per l’autosufficienza). Totale spesa: 4.000 euro. Detrazione del 19% sull’intero importo: 4.000 × 19% = 760 euro di imposta risparmiata. Se avesse sostenuto queste spese per un familiare fiscalmente a carico, la detrazione spetterebbe comunque a lui.
Documenti necessari
- Certificazione della disabilità rilasciata dalla Commissione medica (L. 104/1992) o da altra commissione pubblica
- Fattura o ricevuta fiscale per ciascun mezzo di ausilio o sussidio tecnico acquistato
- Per i sussidi tecnici e informatici: documentazione che attesti la finalità (accompagnamento, autosufficienza, integrazione)
- In alternativa alla certificazione medica: dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con copia del documento di identità
- Per i veicoli (rigo E4): libretto di circolazione e fattura d’acquisto o di riparazione straordinaria
Persona con disabilità fisica che acquista ausili per la mobilità
Scenario. Caio ha una disabilità motoria riconosciuta dalla Commissione medica (L. 104). Nel 2025 acquista un deambulatore da 600 euro e fa riparare il sollevatore già in suo possesso con una spesa straordinaria di 400 euro. Paga tutto con bonifico.
Come si applica. Entrambe le spese rientrano tra i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento (rigo E3). La detrazione del 19% si applica sull’intero importo di 1.000 euro senza nessuna franchigia: risparmio fiscale di 1.000 × 19% = 190 euro. Per i sussidi tecnici come il sollevatore, la spesa di riparazione straordinaria è ammessa in detrazione.
In pratica
- Indica la spesa totale nel rigo E3 del modello 730 (codice onere 3)
- Conserva le fatture e il certificato di disabilità
- La detrazione spetta anche se il pagamento è in contanti per i dispositivi medici, ma è consigliabile usare mezzi tracciabili per documentare la spesa
Figlio a carico con disabilità che usa sussidi informatici
Scenario. Sempronia ha un figlio di 20 anni con disabilità sensoriale riconosciuta. Per sostenerlo nell’autosufficienza acquista: un software di comunicazione aumentativa (1.200 euro) e un dispositivo di ingrandimento per ipovedenti (500 euro). La spesa è pagata da Sempronia.
Come si applica. I sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione rientrano nel rigo E3. Il figlio è fiscalmente a carico: Sempronia può detrarre l’intera spesa di 1.700 euro. Detrazione: 1.700 × 19% = 323 euro. Il documento di spesa può essere intestato al figlio oppure a Sempronia.
In pratica
- La spesa per familiari a carico con disabilità dà diritto alla detrazione al genitore che l’ha sostenuta
- Conserva sia le fatture dei dispositivi sia la certificazione di disabilità del figlio
- Se il documento è intestato al figlio, annota sulla fattura la percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 — Agenzia delle Entrate
- Art. 15 TUIR (detrazioni per oneri) su Legge in Chiaro
Domande frequenti
Quale certificazione serve per accedere a questa detrazione?
Il riconoscimento da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992, oppure la certificazione di invalidità civile, di lavoro o di guerra rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche. In alternativa è ammessa un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio) accompagnata da copia del documento d’identità.
Quali sussidi tecnici e informatici rientrano?
Quelli che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione della persona con disabilità. Esempi tipici: software di sintesi vocale, dispositivi di ingrandimento per ipovedenti, comunicatori aumentativi, tastiere e mouse adattati. La chiave è che lo strumento serva concretamente a ridurre lo svantaggio derivante dalla disabilità.
C'è una soglia massima di spesa detraibile?
No. A differenza delle spese sanitarie ordinarie, per le spese sanitarie per disabili (rigo E3) non esiste un tetto di spesa né la franchigia di 129,11 euro: la detrazione del 19% si applica all’intero importo speso.
Posso detrarre le spese sostenute per un genitore non a carico ma con patologia esente?
Le spese sanitarie per familiari non a carico con patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket vanno indicate nel rigo E2 (non E3), nel limite di 6.197,48 euro. Il rigo E3 è specifico per la disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104.
La detrazione per i veicoli è diversa?
Sì. I veicoli adattati (o non adattati ma destinati a ciechi, sordi, persone con grave disabilità) vanno nel rigo E4. La detrazione del 19% si applica su un limite di 18.075,99 euro per un solo veicolo, ed è fruibile una sola volta ogni quattro anni.
Posso rateizzare la spesa se è molto elevata?
Per le spese al rigo E3 non è prevista la rateizzazione volontaria in quattro anni (quella è riservata alle spese ordinarie superiori a 15.493,71 euro nei righi E1/E2). Invece, per i veicoli (rigo E4), la rateizzazione in quattro quote annuali è espressamente ammessa.
Domande frequenti