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Ristrutturazione 2026: quale percentuale di detrazione spetta? esempi

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

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In sintesi

  • La detrazione per ristrutturazioni nel 2026 è confermata al 36% delle spese sostenute.
  • L’originaria riduzione al 30% per il 2026 è stata eliminata dalla legge di bilancio 2026.
  • Il 30% si applicherà solo alle spese sostenute nel 2027.
  • Per l’abitazione principale, la detrazione è confermata al 50% anche nel 2026.
  • La detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il d.l. 63/2013 conv. in l. 90/2013: la percentuale di detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2026 rimane al 36% (non scende al 30% come originariamente previsto), mentre il 30% si applicherà soltanto alle spese sostenute nel 2027. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la norma mantiene il 50% per il 2026.

Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus.

La detrazione ristrutturazione nel 2026: nessuna riduzione rispetto al 2025

Chi ha programmato lavori di ristrutturazione nel 2026 può contare su una buona notizia: la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha corretto il calendario delle aliquote che erano state fissate dalla normativa previgente. In origine era previsto che la detrazione scendesse al 30% già per le spese sostenute nel 2026; il comma 22 ha invece mantenuto il 36% anche per tutto il 2026, rinviando la riduzione al 30% al solo anno 2027.

La modifica riguarda sia l’art. 14 del d.l. 63/2013 (ecobonus) sia l’art. 16 dello stesso decreto (bonus ristrutturazioni), coordinando entrambe le disposizioni con il nuovo calendario. Ne consegue che il contribuente che sostiene spese ammissibili nel corso del 2026 applicherà la medesima percentuale già in vigore nel 2025, senza subire l’erosione di sei punti percentuali che sarebbe altrimenti scattata il 1° gennaio 2026.

Un secondo effetto rilevante riguarda l’abitazione principale: per tale fattispecie la norma conferma il 50% sulle spese sostenute nel 2026, percentuale che scenderà al 36% soltanto nel 2027. Chi dunque affronta interventi sull’appartamento in cui risiede stabilmente beneficia di un’aliquota ancora più favorevole, purché i lavori rientrino nelle categorie ammesse e vengano rispettati i limiti di spesa vigenti.

Requisiti e documenti principali

  • Immobile situato nel territorio dello Stato, a uso residenziale o con quota residenziale.
  • Intervento rientrante nelle categorie di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione.
  • Pagamento effettuato tramite bonifico parlante con causale conforme (codice fiscale e Partita IVA ditta).
  • Titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire) ove richiesto dal tipo di intervento.
  • Conservazione di fatture, ricevute dei bonifici e documentazione tecnica per eventuali controlli.

Caso 1: Tizio ristruttura il bagno dell'abitazione principale

Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento che costituisce la sua abitazione principale a Milano. Nel 2026 sostiene spese per il rifacimento completo del bagno (demolizione, nuova pavimentazione, impianti idraulici ed elettrici, tinteggiatura) per un totale di 12.000 euro, pagati tutti tramite bonifico parlante intestato all’impresa esecutrice.

Come si legge in pratica. Poiché l’immobile è l’abitazione principale di Tizio, il comma 22 della legge di bilancio 2026 conferma per il 2026 l’aliquota del 50% sulle spese sostenute. La detrazione complessiva spettante è quindi pari a 6.000 euro (12.000 × 50%), da ripartire in dieci quote annuali uguali di 600 euro ciascuna, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026. Il risparmio fiscale si realizza anno per anno in riduzione dell’IRPEF lorda dovuta. Se nel 2027 Tizio sostenesse ulteriori spese analoghe, l’aliquota scenderebbe al 36%, confermando l’opportunità di concentrare i lavori nel 2026 ove possibile.

Riepilogo Caso 1

  • Spesa sostenuta nel 2026: 12.000 euro
  • Abitazione principale: sì
  • Aliquota applicabile: 50%
  • Detrazione totale: 6.000 euro
  • Quota annua per 10 anni: 600 euro

Caso 2: Caia ristruttura un appartamento non adibito ad abitazione principale

Scenario. Caia possiede un secondo appartamento, concesso in locazione, nel quale nel 2026 esegue lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento degli infissi e dell’impianto di riscaldamento) per una spesa complessiva di 20.000 euro. L’immobile non è la sua abitazione principale; Caia è in regime IRPEF ordinario e paga regolarmente le fatture tramite bonifico parlante.

Come si legge in pratica. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il comma 22 della legge di bilancio 2026 conferma l’aliquota del 36% sulle spese sostenute nel 2026 (in luogo del 30% che sarebbe altrimenti scattato). La detrazione spettante a Caia è quindi di 7.200 euro (20.000 × 36%), da suddividere in dieci quote annue da 720 euro ciascuna. Se avesse posticipato i lavori al 2027, l’aliquota sarebbe calata al 30%, con una detrazione di soli 6.000 euro: il risparmio aggiuntivo derivante dal concentrare le spese nel 2026 è di 1.200 euro.

Riepilogo Caso 2

  • Spesa sostenuta nel 2026: 20.000 euro
  • Abitazione principale: no
  • Aliquota applicabile: 36%
  • Detrazione totale: 7.200 euro
  • Quota annua per 10 anni: 720 euro

Caso 3: Sempronio confronta il 2026 con il 2027 per decidere quando eseguire i lavori

Scenario. Sempronio deve eseguire lavori di ristrutturazione della facciata del proprio appartamento (non abitazione principale) e sta valutando se avviare il cantiere nel 2026 o nel 2027. Il preventivo dell’impresa è di 30.000 euro. Sempronio vuole capire la differenza di convenienza fiscale tra i due anni alla luce della legge di bilancio 2026.

Come si legge in pratica. Se Sempronio sostiene la spesa nel 2026, la detrazione è del 36%, pari a 10.800 euro totali (quota annua: 1.080 euro per 10 anni). Se invece sostiene la stessa spesa nel 2027, la detrazione scende al 30%, pari a 9.000 euro totali (quota annua: 900 euro per 10 anni). La differenza è di 1.800 euro a favore del 2026. Il confronto dimostra che, a parità di importo, eseguire i lavori nel 2026 garantisce un risparmio fiscale significativamente maggiore rispetto all’anno successivo, rendendo conveniente anticipare il cantiere ove le condizioni lo consentano.

Riepilogo Caso 3

  • Spesa: 30.000 euro
  • Detrazione al 36% (2026): 10.800 euro totali
  • Detrazione al 30% (2027): 9.000 euro totali
  • Vantaggio fiscale del 2026 rispetto al 2027: 1.800 euro
  • Quota annua 2026 (10 anni): 1.080 euro

Quando conviene una verifica

Per verificare i requisiti del tuo intervento e calcolare la detrazione spettante, puoi consultare un professionista qualificato. Trova un tecnico o un fiscalista.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

La detrazione per ristrutturazioni nel 2026 è davvero rimasta al 36%?

Sì. Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha corretto il calendario previsto dalla norma originaria: per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2026 si applica ancora il 36%, mentre il 30% è posticipato alle sole spese sostenute nel 2027. La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026.

Per l'abitazione principale la percentuale è diversa?

Sì. Per le spese sostenute sull’immobile adibito ad abitazione principale, la legge di bilancio 2026 conferma l’aliquota del 50% anche per il 2026. Tale percentuale più elevata scenderà al 36% soltanto per le spese sostenute nel 2027. È quindi importante verificare se l’immobile su cui si interviene sia o meno l’abitazione principale.

In quante rate si recupera la detrazione per ristrutturazione?

La detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) relativa all’anno d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Non è possibile usufruire della detrazione in unica soluzione né cederla a terzi nell’ambito del bonus ristrutturazioni ordinario.

Quale modalità di pagamento è obbligatoria per ottenere la detrazione?

Le spese devono essere pagate con bonifico bancario o postale cosiddetto ‘parlante’, recante la causale specifica prevista dalla normativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la Partita IVA dell’impresa destinataria del pagamento. Il pagamento con altri strumenti (contanti, assegno) non consente l’accesso alla detrazione.

Se i lavori iniziano nel 2026 ma si concludono nel 2027, quale aliquota si applica?

Il criterio determinante è il momento in cui la spesa viene sostenuta (principio di cassa per le persone fisiche), ovvero la data del pagamento tramite bonifico. Le somme pagate nel 2026 godono del 36% (o del 50% per l’abitazione principale), mentre quelle pagate nel 2027 sconteranno l’aliquota del 30% (o del 36% per l’abitazione principale). È quindi possibile che lo stesso cantiere generi detrazioni a percentuali diverse a seconda dell’anno di pagamento.