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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 3 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riduce dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione (art. 11, co. 1, lett. b TUIR), in vigore dal 1° gennaio 2026. Per un reddito pari al limite superiore del primo scaglione (28.000 euro), l’impatto è nullo; per redditi appena superiori, il beneficio cresce proporzionalmente.

Approfondimento normativo completo: Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%.

Perché un reddito di 28.000 euro è il caso limite della riforma IRPEF 2026

La riforma IRPEF introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026 agisce esclusivamente sul secondo scaglione, riducendo l’aliquota dal 35% al 33%. Chi ha un reddito imponibile di esattamente 28.000 euro si trova al limite superiore del primo scaglione: la sua intera base imponibile è tassata al 23%, e la riduzione al 33% non produce alcun effetto perché nessuna quota del suo reddito cade nel secondo scaglione.

Per il lavoratore dipendente con reddito appena sopra i 28.000 euro — poniamo 28.500 euro — la quota soggetta al nuovo 33% è di soli 500 euro. Il risparmio annuo è pari al 2% di 500 euro, ossia 10 euro l’anno. Questo illustra come il beneficio sia direttamente proporzionale alla parte di reddito che supera la soglia di 28.000 euro, e come cresca progressivamente fino al massimo di 440 euro per chi arriva a 50.000 euro.

Il caso del lavoratore dipendente con reddito di 28.000 euro è comunque importante per comprendere la struttura della riforma: la legge non ha modificato il primo scaglione né le detrazioni per lavoro dipendente. Chi si trova nella fascia più bassa di reddito non ottiene benefici diretti dalla riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione. Eventuali benefici per questa fascia derivano da altri strumenti come il trattamento integrativo (bonus IRPEF), che ha una disciplina separata.

Cosa verificare se si è vicini alla soglia dei 28.000 euro

  • Calcolare con precisione il reddito imponibile IRPEF 2026, al netto di eventuali deduzioni.
  • Verificare se il reddito supera i 28.000 euro: solo in quel caso si ottiene un beneficio dalla riforma.
  • Controllare la busta paga di gennaio 2026 per rilevare eventuali variazioni nelle ritenute.
  • Verificare il trattamento integrativo (art. 1, D.L. 3/2020) se il reddito è nella fascia 15.000–28.000 euro.
  • In caso di redditi aggiuntivi (affitti, cedolari, lavori occasionali) calcolare il reddito complessivo totale.

Caso 1: Tizio, operaio con reddito da lavoro dipendente di 28.000 euro esatti

Scenario. Tizio è un operaio con reddito imponibile IRPEF di 28.000 euro, esattamente al limite del primo scaglione. Tutta la sua base imponibile ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 euro), tassato al 23%. La legge di bilancio 2026 non modifica questa aliquota. Tizio non trae quindi alcun vantaggio diretto dalla riduzione dell’aliquota al 33%.

Come si legge in pratica. L’IRPEF lorda di Tizio è: 28.000 × 23% = 6.440 euro, identica al 2025. Non c’è alcuna quota di reddito nel secondo scaglione, quindi la riduzione al 33% non produce alcun effetto. Le buste paga di gennaio 2026 rimarranno invariate rispetto a dicembre 2025, salvo variazioni derivanti da altri fattori (detrazioni, trattamento integrativo, addizionali regionali e comunali).

Riepilogo Caso 1

  • Reddito imponibile: 28.000 euro (interamente nel primo scaglione)
  • Aliquota applicata: 23% (invariata)
  • IRPEF lorda 2025 e 2026: 6.440 euro
  • Risparmio da riforma IRPEF 2026: zero euro
  • Note: nessuna variazione in busta paga per effetto del comma 3 LB 2026

Caso 2: Caia, impiegata con reddito da lavoro dipendente di 30.000 euro

Scenario. Caia lavora come impiegata amministrativa con reddito imponibile IRPEF di 30.000 euro. Il reddito supera di 2.000 euro il limite del primo scaglione. La quota di 2.000 euro (30.000 – 28.000) ricade nel secondo scaglione, soggetta nel 2026 all’aliquota del 33% anziché al 35% del 2025. Il beneficio è contenuto ma reale e immediatamente visibile nelle buste paga di gennaio 2026.

Come si legge in pratica. Primo scaglione: 28.000 × 23% = 6.440 euro (invariato). Secondo scaglione: 2.000 × 33% = 660 euro (nel 2025 era 2.000 × 35% = 700 euro). IRPEF lorda 2026: 7.100 euro contro 7.140 euro del 2025. Risparmio annuo: 40 euro, pari a circa 3,33 euro mensili in più in busta paga. Il beneficio è proporzionalmente ridotto perché solo 2.000 euro su 30.000 cadono nel secondo scaglione.

Riepilogo Caso 2

  • Reddito imponibile: 30.000 euro
  • Quota nel secondo scaglione: 2.000 euro
  • IRPEF lorda 2025: 7.140 euro
  • IRPEF lorda 2026: 7.100 euro
  • Risparmio annuo: 40 euro (circa 3,33 euro/mese)

Caso 3: Sempronio, tecnico con 28.000 euro da lavoro dipendente e reddito da affitto tassato con cedolare secca

Scenario. Sempronio percepisce 28.000 euro da lavoro dipendente e un reddito da locazione tassato con cedolare secca di 5.000 euro. Il reddito da cedolare secca non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF progressiva. Il reddito complessivo IRPEF ai fini degli scaglioni è quindi di soli 28.000 euro, interamente nel primo scaglione. Sempronio non ottiene benefici dalla riforma.

Come si legge in pratica. L’IRPEF progressiva di Sempronio è calcolata su 28.000 euro: 28.000 × 23% = 6.440 euro, invariata rispetto al 2025. La cedolare secca sui 5.000 euro di canone è un’imposta sostitutiva con aliquota propria (21% o 10% per canone concordato), separata dall’IRPEF progressiva. Il comma 3 della legge di bilancio 2026 non modifica le imposte sostitutive, né concorre con il calcolo degli scaglioni.

Riepilogo Caso 3

  • Reddito da lavoro dipendente: 28.000 euro (primo scaglione 23%)
  • Reddito da affitto con cedolare secca: 5.000 euro (tassazione separata)
  • IRPEF progressiva 2025 e 2026: 6.440 euro (invariata)
  • Risparmio da riforma IRPEF 2026: zero euro
  • Note: la cedolare secca non concorre agli scaglioni IRPEF ordinari

Quando conviene una verifica

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Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Un dipendente con 28.000 euro di reddito ottiene qualche beneficio dalla riforma IRPEF 2026?

Non ottiene benefici dalla riduzione dell’aliquota al 33%, poiché il suo intero reddito ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 euro), tassato al 23%, aliquota che non è stata modificata dalla legge di bilancio 2026. Il risparmio dalla riforma scatta solo per la quota di reddito che supera i 28.000 euro e ricade nel secondo scaglione.

Esiste un'altra misura fiscale del 2026 che riguarda i redditi sotto i 28.000 euro?

Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, o nella fascia 15.001–28.000 euro in presenza di determinate condizioni, è previsto il trattamento integrativo (art. 1, D.L. 3/2020, cosiddetto bonus IRPEF). Questa misura ha una disciplina e un perimetro propri, separati dalla riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026.

Come si calcola la quota di reddito soggetta al nuovo 33% per un dipendente con 29.000 euro?

Per un reddito di 29.000 euro, la quota soggetta al 33% è pari a 1.000 euro (differenza tra 29.000 e la soglia del primo scaglione, 28.000 euro). L’imposta sul secondo scaglione è: 1.000 × 33% = 330 euro (nel 2025 era 350 euro). Il risparmio annuo è di 20 euro. Il primo scaglione rimane tassato al 23%: 28.000 × 23% = 6.440 euro.

I redditi da cedolare secca entrano nel calcolo degli scaglioni IRPEF?

No. I redditi da locazione tassati con cedolare secca sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF progressiva. Di conseguenza, non rilevano ai fini dell’applicazione degli scaglioni e non influenzano il beneficio derivante dalla riduzione dell’aliquota al 33% introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026.

La riforma IRPEF 2026 modifica anche le detrazioni per lavoro dipendente?

Il comma 3 della legge di bilancio 2026 interviene esclusivamente sull’aliquota del secondo scaglione IRPEF (art. 11, co. 1, lett. b TUIR), riducendola dal 35% al 33%. Non modifica le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR), il trattamento integrativo o le detrazioni per familiari a carico. Eventuali modifiche a questi istituti derivano da altre disposizioni della legge di bilancio 2026 o da normativa separata.

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Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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