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In sintesi
- Riammessi i decaduti da rottamazione I, bis, ter e saldo e stralcio (carichi 2000-2017)
- Riammessi i decaduti da rottamazione-quater (carichi 2000-giugno 2022)
- Regioni ed enti locali possono replicare lo schema sui tributi propri
- Il piano e i termini di adesione seguono la procedura operativa dei commi 85-97
- La seconda chance riguarda solo posizioni gia’ dichiarate, non nuove adesioni libere
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi 99-107 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 riammettono alla nuova definizione agevolata i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni (I, bis, ter, saldo e stralcio) per carichi 2000-2017 e quelli decaduti dalla quater per carichi 2000-giugno 2022, estendendo la facolta’ alle regioni e agli enti locali per i tributi di propria competenza.
Approfondimento normativo completo: Commi 99-107 LB 2026: rottamazione bis carichi e definizioni locali.
La rottamazione-bis: una seconda chance per chi era gia' decaduto
I commi 99-107 della Legge di Bilancio 2026 introducono quella che puo’ essere definita una rottamazione «di seconda chance»: non una misura autonoma rispetto alla quinquies, ma un’estensione del suo perimetro soggettivo che permette ai contribuenti decaduti da una precedente definizione agevolata di rientrare nel circuito agevolato alle stesse condizioni economiche — pagamento del solo capitale piu’ le spese, annullamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Il comma 99 distingue due insiemi. Il primo riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2017 per i quali era stata presentata dichiarazione di adesione alla rottamazione I (D.L. 193/2016), alla rottamazione bis (D.L. 148/2017), alla rottamazione ter (D.L. 119/2018) o al saldo e stralcio (L. 145/2018), ma il contribuente era poi decaduto per mancato rispetto del piano. Il secondo riguarda invece i carichi ammessi alla rottamazione-quater (L. 197/2022) per i quali era intervenuta analoga decadenza alla data del 30 settembre 2025.
Sul piano pratico, la distinzione e’ rilevante perche’ i carichi affidati dal 2000 al 2017 hanno comunque un profilo di vetusta’ che spesso si traduce in un peso sproporzionato di interessi di mora e aggio rispetto al tributo originario. Per questi contribuenti la rottamazione-bis rappresenta spesso l’unica opportunita’ concreta di uscire da una spirale debitoria altrimenti insostenibile.
Requisiti per accedere alla rottamazione-bis
- Avere aderito formalmente a una precedente rottamazione (I, bis, ter, saldo e stralcio o quater)
- Essere decaduti da quella precedente definizione per mancato pagamento del piano
- I carichi 2000-2017: decadenza da rottamazione I, bis, ter o saldo e stralcio
- I carichi 2000-giugno 2022: decadenza dalla rottamazione-quater entro il 30 settembre 2025
- Verificare che il carico non rientri nelle categorie escluse dalla quinquies (art. 82)
Caso 1: decaduto dalla rottamazione ter nel 2020
Scenario. Tizio, imprenditore artigiano, aveva aderito alla rottamazione ter nel 2019 per una cartella IRAP 2010 affidati nel 2012: tributo originario 8.500 euro, sanzioni 3.825 euro, interessi 3.100 euro, aggio 480 euro. Aveva versato tre rate per un totale di 2.800 euro, poi era decaduto nel 2020. Il debito residuo al momento della decadenza era di circa 13.105 euro.
Come si legge in pratica. Tizio rientra nel primo blocco del comma 99, lettera a): carico affidato nel 2012 (nell’arco 2000-2017) con dichiarazione presentata ai sensi della rottamazione ter. Potra’ aderire alla rottamazione-bis ripresentando domanda e versando il saldo del solo tributo residuo piu’ le spese, detraendo quanto gia’ versato nella precedente rottamazione secondo le regole che AdER definira’ con le istruzioni operative. Il risparmio potenziale sulle componenti accessorie residue e’ ancora molto significativo.
Riepilogo caso Tizio
- Carico originario: 15.905 euro totali iscritti a ruolo
- Gia’ versato nella rottamazione ter: 2.800 euro
- Debito residuo dopo decadenza: circa 13.105 euro
- Rottamazione-bis: si paga solo il tributo residuo (circa 5.700 euro + spese)
- Risparmio sulle componenti accessorie residue: stimato circa 7.400 euro
Caso 2: decaduta dalla rottamazione-quater nel 2024
Scenario. Caia, agente di commercio, aveva aderito alla rottamazione-quater (L. 197/2022) per un debito IVA 2021 affidati nel giugno 2022: tributo 12.000 euro, sanzioni 2.400 euro, interessi 480 euro, aggio 438 euro. Aveva versato due rate, poi era decaduta nel marzo 2024 per difficolta’ finanziarie legate a un lungo periodo di malattia.
Come si legge in pratica. Caia rientra nel secondo blocco del comma 99, lettera b): carico affidato entro il 30 giugno 2022, con decadenza dalla rottamazione-quater intervenuta entro il 30 settembre 2025. Potra’ ripresentare domanda di adesione alla rottamazione-bis per il carico residuo, con le medesime condizioni economiche della quinquies: pagamento del solo tributo residuo piu’ spese, annullamento di sanzioni e interessi. Le rate gia’ versate verranno imputate al capitale secondo le regole attuative.
Riepilogo caso Caia
- Carico originario: 15.318 euro totali
- Versato nella rottamazione-quater: importo di due rate (da verificare con AdER)
- Decadenza: marzo 2024, entro il limite del 30 settembre 2025
- Rottamazione-bis: riapertura ammissibile ai sensi del comma 99, lettera b)
- Prossimo passo: consultare l’area riservata AdER per i dati aggiornati del carico
Caso 3: ente locale che replica la rottamazione-bis sull'IMU
Scenario. Il Comune Alfa delibera di avvalersi della facolta’ prevista dai commi 105-107 per estendere la definizione agevolata all’IMU arretrata 2000-2023 gestita tramite il proprio concessionario locale. Sempronio ha un debito IMU 2015 di 3.200 euro (tributo 2.600 euro, sanzioni 260 euro, interessi 210 euro, spese 130 euro) con il Comune Alfa.
Come si legge in pratica. La rottamazione-bis dei tributi locali segue uno schema analogo a quella erariale, ma dipende dalla delibera del singolo ente: senza quella delibera la misura non si applica automaticamente al debito IMU. Sempronio deve verificare se il Comune Alfa ha adottato la deliberazione entro il termine previsto dalla norma e se il proprio debito rispetta i requisiti locali eventualmente aggiuntivi. In caso positivo, versera’ 2.600 euro di tributo piu’ le spese, con un risparmio di 470 euro (-14,7%).
Riepilogo caso Sempronio
- Debito IMU 2015 totale: 3.200 euro con sanzioni e interessi
- Rottamazione-bis locale: applicabile solo se il Comune Alfa delibera
- Importo da versare se ammesso: 2.600 euro + spese
- Risparmio stimato: 470 euro (-14,7%)
- Azione richiesta: verificare la delibera comunale e i termini locali
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Norme e fonti collegate
- Commi 99-107 LB 2026: rottamazione bis carichi e definizioni locali (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cos'e' la rottamazione bis carichi introdotta dai commi 99-107 della LB 2026?
E’ una misura che riapre la definizione agevolata ai contribuenti gia’ decaduti da una precedente rottamazione (I, bis, ter, saldo e stralcio o quater), consentendo loro di aderire alle stesse condizioni economiche della quinquies: pagamento del solo capitale piu’ spese, con annullamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.
La rottamazione-bis e' diversa dalla rottamazione-quinquies?
Si’, la rottamazione-quinquies e’ aperta a tutti i contribuenti con carichi 2000-2023, mentre la rottamazione-bis del comma 99 riguarda specificamente chi era gia’ decaduto da una definizione agevolata precedente. Le condizioni economiche (solo capitale + spese) e la procedura operativa sono identiche.
Chi era decaduto dalla rottamazione-quater puo' rientrare?
Si’, purche’ i carichi siano stati affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e la decadenza dalla rottamazione-quater sia intervenuta entro il 30 settembre 2025, come previsto dal comma 99, lettera b).
I comuni possono aderire alla rottamazione-bis per l'IMU?
I commi 105-107 attribuiscono alle regioni e agli enti locali la facolta’ — non l’obbligo — di replicare lo schema della rottamazione-bis per i tributi di propria competenza, attraverso apposita deliberazione adottata entro i termini fissati dalla norma attuativa.
Le rate gia' pagate nelle precedenti rottamazioni vengono restituite o scomputate?
Le somme versate nelle precedenti definizioni agevolate non vengono restituite ma vengono imputate al capitale secondo le regole attuative che AdER definira’ con le istruzioni operative attese dopo l’entrata in vigore della legge. L’esatta modalita’ di imputazione dovra’ essere verificata caso per caso.