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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 157 TUIR – Limiti all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

“1. L’opzione di cui all’articolo 155 non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d’imposta in corso nel caso in cui oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo è determinato in modo analitico sulla base dei canoni realizzati e dei costi specifici, e secondo la proporzione di cui all’articolo 159 per quanto attiene a quelli non suscettibili di diretta imputazione.

3. L’opzione di cui all’articolo 155 viene meno, altresì, nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 161.(1)

4. L’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall’esercizio delle navi di cui all’articolo 155 e delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.

5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione di cui all’articolo 155.(2).”

_________________________

(1) Sull’applicabilita’ delle disposizioni del presente comma vedasi l’, e art. 24, commi 679 legge 7 luglio 2016 n. 122.

(2) Comma cosi’ modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a) legge 7 luglio 2016 n. 122. Ai del medesimo art. 24, comma 2 legge n. 122 del 2016 tale disposizione si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge.

Commenti del professionista
Come si esercita l’opzione: la forma conta

Prima di parlare dei limiti, vale la pena chiarire come nasce l’opzione per la Tonnage Tax. L’adesione al regime si perfeziona mediante trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione del quadro OP della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a partire dal quale si intende applicare il regime. Per le società che non possono avvalersi del Modello Redditi perché, ad esempio, si trovano nel primo anno di attività esiste un apposito modello comunicativo previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 dicembre 2015.

L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e, dal 1° gennaio 2017, si rinnova automaticamente alla scadenza: chi non vuole proseguire deve comunicarlo esplicitamente nei termini previsti, con un’inversione rispetto al passato che semplifica notevolmente la gestione del regime per chi intende restare.

Un aspetto spesso sottovalutato: anche la tardiva comunicazione dell’opzione può essere sanata tramite remissione in bonis, purché il contribuente possegga già i requisiti sostanziali, regolarizzi l’adempimento entro la prima dichiarazione utile e versi contestualmente la sanzione minima. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 28 settembre 2012 ha espressamente confermato questa possibilità per la Tonnage Tax.

Il principio di attrazione: nell’opzione ci si entra tutti insieme

L’opzione non è individuale: deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti, gestite dall’intero gruppo d’imprese. Per “gruppo” si intende quello composto dalla controllante e dalle società legate da un rapporto di controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile.

In pratica, non è possibile che, all’interno dello stesso gruppo, alcune società aderiscano alla Tonnage Tax e altre restino in regime ordinario: o si entra tutti, o nessuno. Questo meccanismo definito “principio di attrazione” opera automaticamente anche in caso di operazioni societarie: se una società esterna al regime acquisisce il controllo di un’altra già in Tonnage Tax (o viceversa), viene attratta nel regime a decorrere dal periodo d’imposta in cui si perfeziona il controllo. Non vale invece il caso speculare della semplice cessione di navi: acquistare un’unità navale già in Tonnage Tax da parte di una società terza non comporta l’ingresso automatico nel regime agevolato.

Le cause di decadenza: quando si perde il regime

L’art. 157 individua tre fattispecie principali che determinano la perdita di efficacia dell’opzione.

1. Locazione a scafo nudo eccessiva

La prima e più tecnica causa di decadenza riguarda le navi locate a scafo nudo, ossia cedute in locazione senza equipaggio né gestione operativa. L’opzione viene meno se, al termine di un periodo d’imposta, risulta che più del 50% delle navi che usufruiscono del regime agevolato è locato a scafo nudo e, contemporaneamente, che delle navi locate risulta che più della metà sono state locate, nell’esercizio, per un numero di giorni superiore alla metà dei giorni di effettiva navigazione.

Si tratta di una doppia condizione cumulativa: entrambe devono verificarsi contemporaneamente per provocare la decadenza. Le navi locate a scafo nudo verso società dello stesso gruppo non rilevano né al numeratore né al denominatore del calcolo, il che può avere un impatto significativo in strutture di gruppo complesse.

Elemento critico: se questa condizione si verifica in capo anche a una sola società del gruppo, la decadenza opera per tutte le società del medesimo gruppo. Non è quindi un problema che riguarda solo chi lo causa, ma si propaga verso l’alto e verso il basso della catena di controllo.

2. Mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti

La seconda causa di decadenza meno immediata ma non meno rilevante nella pratica riguarda l’obbligo di formare i cadetti della marina mercantile. In base al decreto attuativo del 23 giugno 2005, tale obbligo si considera adempiuto se la società imbarca un allievo ufficiale per ciascuna nave agevolata oppure versa un importo annuo al Fondo Nazionale Marittimi o a istituzioni formative equivalenti.

Anche qui vale il principio di gruppo: l’inadempimento di una sola società trascina la decadenza per tutte le altre. Il legislatore ha però attenuato la rigidità originaria della norma con la L. 122/2016, che ha introdotto una soglia di tolleranza per gli inadempimenti lievi (versamenti omessi inferiori al 10% del dovuto e comunque non superiori a €10.000, cui si applica una sanzione del 50%) e una procedura di ravvedimento entro un anno dalla scadenza, con sanzione ridotta al 20%.

3. Liquidazione o difficoltà finanziaria dell’impresa

Con la riforma del D.Lgs. 192/2024, è stato aggiunto un ulteriore limite: l’opzione non può essere esercitata e se già esercitata viene meno con effetto immediato per le imprese in stato di liquidazione, scioglimento o in difficoltà finanziaria come definita dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Una scelta coerente con la natura del regime: la Tonnage Tax nasce per sostenere la competitività delle flotte operative, non per accompagnare le imprese nella loro fase terminale.

La locazione a scafo nudo: il doppio binario (e il correttivo)

Il comma 2 dell’art. 157 merita un approfondimento separato perché è stato profondamente riformato dal D.Lgs. 192/2024, ed è strettamente connesso a quanto già visto commentando l’art. 156.

Il reddito prodotto dalla nave nei giorni in cui è locata a scafo nudo viene sempre determinato analiticamente, sulla base dei canoni percepiti e dei costi specifici diretti, mentre per i costi non imputabili direttamente si applica la proporzione di cui all’art. 159 del TUIR (rapporto tra ricavi non forfetari e ricavi complessivi). Questo vale indipendentemente dalla riforma.

La novità del 2024 sta nel fatto che, come già spiegato nel commento all’art. 156, quei stessi giorni di locazione a scafo nudo rientrano anche nel calcolo del reddito forfetario. Si crea quindi una sovrapposizione: lo stesso periodo genera sia un imponibile analitico (sui canoni) sia un imponibile forfetario (sul tonnellaggio). Per evitare la doppia imposizione che ne deriverebbe, il nuovo art. 157-bis riconosce un credito d’imposta pari all’IRES calcolata sull’imponibile forfetario riferito ai giorni di locazione, sterilizzando così la componente duplicata.

Cosa resta fuori dal forfait: il comma 4

Il comma 4 ha funzione delimitativa e opera “in negativo”: chiarisce che nell’imponibile forfetario non rientrano i ricavi e gli altri componenti positivi che non derivano in via esclusiva dall’esercizio delle navi agevolate. In altri termini, le attività estranee al perimetro della Tonnage Tax ad esempio il cabotaggio, che ne è escluso per definizione vengono determinate analiticamente secondo le regole ordinarie del TUIR.

Un tema interpretativo interessante ha riguardato i titoli di efficienza energetica (TEE): con la risposta a interpello n. 196/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti positivi derivanti dall’iscrizione in bilancio di tali titoli, per le imprese non obbligate agli obiettivi di risparmio energetico, rientrano nel regime forfetario in quanto direttamente connessi all’attività di trasporto marittimo agevolata. Un chiarimento utile in un settore dove la transizione energetica sta ridisegnando i modelli di business.

Le conseguenze della decadenza: il blocco al rientro

Se l’opzione viene meno per qualsiasi motivo le conseguenze non si esauriscono nel periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza. Il comma 5 prevede che il soggetto decaduto non possa rientrare nel regime prima che sia trascorso il maggiore tra due termini: il decorso del decennio originariamente previsto oppure il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione. In pratica, si applica sempre il termine più lungo tra i due.

Esiste però una via d’uscita anticipata: il rientro prima di tale termine è possibile se la società decaduta, ripristinati i requisiti, diventa controllante o controllata di diritto di un’altra società già in regime Tonnage Tax. In quel caso opera nuovamente il principio di attrazione, e la durata dell’opzione coincide con quella dell’impresa che ha determinato il rientro nel regime.

Considerazioni di sistema

Leggendo insieme gli artt. 156 e 157 del TUIR emerge un quadro di regime agevolato sì generoso in termini di certezza e semplicità del carico fiscale ma tutt’altro che privo di vincoli. L’approccio “tutto il gruppo o nessuno”, le cause di decadenza a effetto domino, il meccanismo della locazione a scafo nudo con il suo intricato doppio binario analitico-forfetario: sono tutti elementi che impongono una gestione attenta e consapevole dell’opzione, tanto in fase di ingresso quanto nel corso dell’intera durata decennale. Il ruolo del professionista che assiste le imprese marittime non è quindi limitato alla fase dichiarativa, ma si estende al monitoraggio continuativo dei requisiti lungo l’intero ciclo di vita del regime.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'articolo 157 TUIR disciplina i limiti all'esercizio dell'opzione per la Tonnage Tax (regime opzionale di tassazione forfetaria del reddito da navi commerciali internazionali, artt. 155-161 TUIR) e alla sua efficacia. La disposizione, in vigore dal 31 dicembre 2024 nella sua attuale formulazione (riformata dall'art. 19 D.Lgs. 192/2024 - riforma fiscale), introduce una serie di esimenti e cause di decadenza.
  • Il comma 1 stabilisce che l'opzione di cui all'art. 155 TUIR non può essere esercitata e, se esercitata, viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso, qualora oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate dal contribuente sia locata a scafo nudo (bareboat charter) per oltre il 50% dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
  • Il comma 2 precisa che, in ogni caso, il reddito delle navi locate a scafo nudo per i giorni di tale locazione è determinato analiticamente (canoni realizzati al netto dei costi specifici), e secondo la proporzione di cui all'art. 159 TUIR per i costi non direttamente imputabili. La regola realizza il principio di "esclusione" della locazione a scafo nudo dal regime forfetario.
  • Il comma 3 introduce un'ulteriore causa di decadenza: l'opzione viene meno in caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto attuativo ex art. 161 TUIR. La regola lega il regime agevolato a un investimento sostanziale in capitale umano marittimo italiano.
  • Il comma 4 esclude dall'ammontare determinato ex art. 156 TUIR (base forfetaria) i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall'attività di trasporto marittimo internazionale. Tali componenti seguono il regime ordinario di tassazione del reddito d'impresa, in coerenza con la natura "settoriale" della Tonnage Tax.
  • La disposizione realizza un equilibrio tra l'incentivo settoriale all'attività di shipping (Tonnage Tax come regime di vantaggio competitivo internazionale) e la limitazione antielusiva degli abusi (esclusione del bareboat charter prevalente, requisito formativo, esclusione dei ricavi non shipping). Il commercialista che assiste armatori italiani deve verificare annualmente il rispetto dei limiti per non perdere il beneficio fiscale.
L'articolo 157 TUIR: i limiti della Tonnage Tax italiana

L'articolo 157 del TUIR è una norma cardine del regime della Tonnage Tax italiana, sistema opzionale di tassazione forfetaria del reddito derivante dall'utilizzo di navi commerciali in traffico internazionale (artt. 155-161 TUIR). Il regime, introdotto in Italia dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 (riforma IRES) e successivamente modificato in più occasioni, è oggi vigente nella formulazione del 31 dicembre 2024, frutto delle innovazioni del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 (riforma fiscale).

Il commento ricostruisce la funzione e l'architettura della disposizione, illustrandone i quattro commi e le implicazioni operative per gli armatori italiani che assistono multinazionali del trasporto marittimo. La materia è di nicchia ma di importanza strategica: l'Italia è uno dei paesi con il più ampio settore marittimo del Mediterraneo, e la Tonnage Tax è uno strumento essenziale di competitività rispetto alle bandiere "convenienti" estere.

La Tonnage Tax: cenni di sistema

Per comprendere l'art. 157 TUIR è utile premettere brevemente la natura della Tonnage Tax. Si tratta di un regime opzionale di tassazione forfetaria del reddito d'impresa derivante dall'esercizio di navi (di nuova bandiera o ribandate) in traffico internazionale. Il reddito imponibile è determinato in funzione del tonnellaggio netto di ciascuna nave, applicando coefficienti predeterminati per fasce dimensionali (ex art. 156 TUIR), invece che secondo il regime ordinario di calcolo del reddito d'impresa.

La logica sottostante è quella della certezza tributaria per il settore marittimo: l'armatore italiano sa in anticipo quanto pagherà di IRES indipendentemente dai risultati economici (positivi o negativi) delle proprie operazioni di shipping, riducendo la volatilità fiscale e migliorando la competitività rispetto a paesi con regimi analoghi (Paesi Bassi, Regno Unito, Cipro, Malta, Singapore, Norvegia, etc.).

L'opzione è esercitabile per un periodo minimo di 10 anni ed è soggetta a una serie di requisiti e limiti volti a evitare abusi del regime e a garantire benefici sostanziali al sistema economico-marittimo italiano. L'art. 157 TUIR raccoglie le principali cause di decadenza dal regime.

La regola del bareboat charter: comma 1

Il comma 1 dell'art. 157 introduce una limitazione fondamentale: l'opzione per la Tonnage Tax non può essere esercitata e, se esercitata, viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso, qualora oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate dal contribuente sia locata dal contribuente a scafo nudo (bareboat charter) per un periodo superiore al 50% dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

La locazione a scafo nudo è un'operazione in cui l'armatore concede in uso la nave a un terzo senza fornire equipaggio né servizi gestionali: il locatario (di norma un altro armatore o operatore) prende possesso della nave e la utilizza per le proprie attività. È una forma di "leasing operativo marittimo" molto diversa dal time charter o dal voyage charter, in cui l'armatore mantiene la gestione operativa della nave.

La logica della limitazione è chiara: la Tonnage Tax è un regime pensato per armatori sostanzialmente operativi nel trasporto marittimo internazionale, non per soggetti che si limitano a "noleggiare" le proprie navi a scafo nudo (attività più simile alla locazione finanziaria/operativa che all'effettivo shipping). Se prevale il bareboat, viene meno la connessione sostanziale con l'attività di trasporto che giustifica il regime forfetario di vantaggio.

La regola si articola con un doppio test:

(1) Test quantitativo sulle navi: oltre la metà del totale delle navi utilizzate (numero, non tonnellaggio).

(2) Test temporale per ciascuna nave: oltre il 50% dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

Entrambi i test devono essere superati per integrare la causa di decadenza. La normativa di prassi e la giurisprudenza tributaria forniscono indicazioni applicative su casi specifici (es. trattamento dei contratti misti time charter + bareboat, gestione delle navi in flotta variabile, operazioni infragruppo).

Il regime delle navi locate a scafo nudo: comma 2

Il comma 2 dell'art. 157 disciplina il trattamento fiscale delle navi locate a scafo nudo nei giorni di tale locazione: il reddito è determinato in modo analitico (canoni realizzati e costi specifici) e secondo la proporzione di cui all'art. 159 TUIR per i costi non direttamente imputabili.

La regola realizza il principio di "esclusione settoriale": anche se l'armatore non perde il regime Tonnage Tax (perché il bareboat non supera il 50%), i giorni di bareboat non beneficiano del regime forfetario ma seguono il regime analitico del reddito d'impresa. La logica è coerente: la Tonnage Tax forfetizza il reddito da effettiva attività di shipping; la locazione a scafo nudo non è effettivo shipping e segue le regole ordinarie.

Il calcolo avviene così:

(1) Ricavi specifici: canoni di bareboat realizzati per i giorni di locazione.

(2) Costi specifici: costi direttamente imputabili alla nave nei giorni di bareboat (ammortamenti, manutenzioni, assicurazioni della nave).

(3) Costi proporzionali: costi non direttamente imputabili (spese di sede, costi generali) attribuiti pro-quota secondo la proporzione dell'art. 159 TUIR (di norma in funzione dei ricavi).

Il commercialista deve quindi tenere una contabilità separata per i giorni di bareboat di ciascuna nave, con riconciliazione periodica tra reddito forfetario e reddito analitico.

L'obbligo di formazione dei cadetti: comma 3

Il comma 3 dell'art. 157 introduce un'ulteriore causa di decadenza: l'opzione viene meno in caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto attuativo ex art. 161 TUIR.

La regola riflette una specifica finalità di policy: la Tonnage Tax non è solo un regime di vantaggio fiscale per gli armatori, ma uno strumento di sostegno al sistema economico-marittimo italiano nel suo complesso, incluso il capitale umano (marittimi italiani, ufficiali, equipaggi). L'obbligo di formazione dei cadetti garantisce che il beneficio fiscale ricada anche sul tessuto sociale del settore marittimo.

Il decreto attuativo (originariamente D.M. 23 giugno 2005 e successivi aggiornamenti) stabilisce: (a) il numero di cadetti da formare in funzione del tonnellaggio della flotta; (b) le modalità della formazione (tirocini a bordo, scuole nautiche, etc.); (c) la documentazione probatoria; (d) le procedure di verifica e controllo.

Il mancato rispetto dell'obbligo formativo determina la decadenza dell'opzione per il regime, con effetto dal periodo d'imposta in cui la violazione si è verificata. La conseguenza è il ritorno al regime ordinario IRES per il restante periodo dell'opzione (di norma 10 anni minimi), con potenziale costo fiscale rilevante per l'armatore.

L'esclusione dei ricavi non shipping: comma 4

Il comma 4 dell'art. 157 esclude dall'ammontare determinato ex art. 156 TUIR (base forfetaria) i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall'attività di trasporto marittimo internazionale. Tali componenti seguono il regime ordinario di tassazione del reddito d'impresa.

La regola realizza il principio di "esclusione settoriale": la Tonnage Tax è un regime per il core business dello shipping internazionale; le attività accessorie o connesse, ma non strettamente di trasporto marittimo, restano nel regime ordinario. Esempi tipici di ricavi esclusi:

(1) Cessione di navi (non in flotta operativa): plusvalenze tassate analiticamente ex art. 86 TUIR (ma vedi art. 158 TUIR per il regime specifico Tonnage Tax sulle plusvalenze).

(2) Attività finanziarie: dividendi, interessi attivi, plusvalenze su partecipazioni qualificate (regime PEX o ordinario).

(3) Attività immobiliari: redditi fondiari, plusvalenze immobiliari su immobili dell'armatore.

(4) Attività di consulenza: prestazioni di brokerage, management nautico per terzi, consulenza armatoriale a terzi.

(5) Sussidi e contributi non shipping: contributi pubblici per finalità diverse dal core business.

La contabilità separata tra ricavi shipping (forfetari ex art. 156) e ricavi non-shipping (analitici) è essenziale per la corretta applicazione del regime. La proporzione dell'art. 159 disciplina l'imputazione dei costi non direttamente imputabili.

Le novità del D.Lgs. 192/2024 (riforma fiscale)

La versione dell'art. 157 in vigore dal 31 dicembre 2024 incorpora le modifiche del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, decreto di attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111). Le principali modifiche hanno riguardato:

(1) Aggiornamento dei riferimenti alle altre disposizioni della Tonnage Tax (artt. 155-161 TUIR), in coerenza con le modifiche apportate all'intero impianto del regime.

(2) Coordinamento con il regime di vigilanza sull'attività di shipping internazionale, alla luce delle nuove direttive UE sui diritti di stato (state aid) per il settore marittimo.

(3) Maggiore tax certainty: chiarimenti su casistiche applicative complesse (operazioni straordinarie, fusioni infragruppo, modifiche del perimetro della flotta).

Il commercialista che assiste armatori italiani deve verificare l'eventuale impatto delle modifiche sulle posizioni in essere e sulle nuove opzioni esercitabili dal periodo d'imposta 2024 in poi.

Profili applicativi: monitoraggio annuale e gestione del rischio

Sul piano operativo, l'art. 157 TUIR richiede al commercialista che assiste armatori in regime Tonnage Tax un monitoraggio annuale strutturato:

(1) Verifica del test del bareboat: calcolo annuale del rapporto giorni di bareboat / giorni di effettiva navigazione per ciascuna nave; verifica che non più della metà delle navi superi il 50% di bareboat.

(2) Documentazione dei contratti: classificazione corretta dei contratti di noleggio (bareboat vs time charter vs voyage charter) e mantenimento della documentazione probatoria.

(3) Adempimento dell'obbligo formativo: monitoraggio della formazione dei cadetti secondo il D.M. attuativo, conservazione della documentazione (registri presenze, certificati formativi, etc.).

(4) Separazione contabile: distinzione netta tra ricavi shipping (forfetari) e ricavi non shipping (analitici), con applicazione corretta della proporzione dell'art. 159 TUIR.

(5) Coordinamento con la vigilanza: rapporti con la Marina Mercantile (Capitanerie di Porto), il MIT, l'Agenzia delle Dogane per gli adempimenti specifici del settore marittimo.

(6) Pianificazione delle opzioni: per le società del gruppo armatoriale, valutazione strategica del rinnovo dell'opzione decennale (art. 155) e dell'inclusione di nuove navi in flotta.

Domande frequenti

Cos'è l'art. 157 TUIR sui limiti della Tonnage Tax?

L'art. 157 TUIR disciplina i limiti all'esercizio dell'opzione per la Tonnage Tax (regime opzionale di tassazione forfetaria del reddito da navi commerciali internazionali, artt. 155-161 TUIR) e alla sua efficacia. La disposizione, riformata dal D.Lgs. 192/2024, introduce: (1) il test del bareboat charter (decadenza se >50% delle navi è locata a scafo nudo per >50% dei giorni di navigazione); (2) il regime analitico per i giorni di bareboat (anche senza decadenza); (3) la decadenza per mancato rispetto dell'obbligo formativo dei cadetti (art. 161 TUIR); (4) l'esclusione dei ricavi non shipping dalla base forfetaria (regime ordinario per attività non di trasporto marittimo internazionale).

Quando l'opzione per la Tonnage Tax viene meno per il bareboat charter?

L'art. 157 c. 1 TUIR stabilisce che l'opzione viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso se oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate dal contribuente è locata a scafo nudo (bareboat charter) per oltre il 50% dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale. La regola realizza un doppio test: (1) test quantitativo sulle navi (>50% del totale per numero); (2) test temporale per ciascuna nave (>50% dei giorni di navigazione). Entrambi devono essere superati per la decadenza. La logica è che la Tonnage Tax è un regime per armatori operativi nel trasporto marittimo, non per soggetti che si limitano a noleggiare le navi a scafo nudo (attività più simile a leasing operativo che a effettivo shipping).

Come si determina il reddito delle navi locate a scafo nudo nei giorni di bareboat?

L'art. 157 c. 2 TUIR stabilisce che, anche senza decadenza dal regime, il reddito delle navi locate a scafo nudo per i giorni di tale locazione è determinato in modo analitico: (1) ricavi specifici = canoni di bareboat realizzati per i giorni di locazione; (2) costi specifici = costi direttamente imputabili alla nave (ammortamenti, manutenzioni, assicurazioni); (3) costi proporzionali = costi non direttamente imputabili (spese sede, costi generali) attribuiti pro-quota secondo la proporzione dell'art. 159 TUIR (di norma in funzione dei ricavi). La regola realizza il principio di "esclusione settoriale": la Tonnage Tax forfetizza il reddito da effettiva attività di shipping; la locazione a scafo nudo non è shipping e segue il regime analitico ordinario.

Cos'è l'obbligo di formazione dei cadetti ex art. 157 c. 3 TUIR?

L'art. 157 c. 3 TUIR prevede che l'opzione per la Tonnage Tax viene meno in caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto attuativo ex art. 161 TUIR (originariamente D.M. 23 giugno 2005 e successivi aggiornamenti). Il decreto stabilisce: (a) numero di cadetti da formare in funzione del tonnellaggio della flotta; (b) modalità della formazione (tirocini a bordo, scuole nautiche); (c) documentazione probatoria; (d) procedure di verifica. La regola riflette una finalità di policy: la Tonnage Tax non è solo regime di vantaggio per gli armatori, ma strumento di sostegno al sistema economico-marittimo italiano nel suo complesso, incluso il capitale umano (marittimi italiani, ufficiali, equipaggi).

Quali ricavi non rientrano nella base forfetaria della Tonnage Tax?

L'art. 157 c. 4 TUIR esclude dall'ammontare determinato ex art. 156 TUIR (base forfetaria) i ricavi non derivanti in via esclusiva dall'attività di trasporto marittimo internazionale. Tali ricavi seguono il regime ordinario IRES. Esempi tipici esclusi: (1) cessione di navi non in flotta operativa (ma art. 158 TUIR ha regime specifico Tonnage Tax sulle plusvalenze); (2) attività finanziarie (dividendi, interessi, plusvalenze partecipazioni qualificate); (3) attività immobiliari (redditi fondiari, plusvalenze immobiliari); (4) attività di consulenza (brokerage, management nautico per terzi, consulenza armatoriale); (5) sussidi e contributi pubblici per finalità diverse dal core business. La contabilità separata tra ricavi shipping e non-shipping è essenziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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Redazione Legge in Chiaro
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