Art. 69 bis T.U.B. – Definizioni.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo amministrativo;
b) «autorita’ di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorita’ di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l’autorita’ di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e’ rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e’ rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche’ non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) “depositi ammissibili al rimborso”: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;
e) “depositi protetti”: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l’amministrazione straordinaria, nonche’ le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita’ di altri Stati dell’Unione europea;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, o all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all’articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell’Unione europea considerata significativa dalla Banca d’Italia.”
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In sintesi
Inquadramento sistematico: una norma definitoria al servizio della gestione delle crisi bancarie
L'art. 69-bis apre il Titolo IV del T.U.B., dedicato alla "Disciplina delle crisi", e contiene le definizioni tecniche fondamentali dell'intero impianto normativo sulle situazioni patologiche delle banche e dei gruppi bancari. La norma esprime scelte di politica legislativa di rilievo: l'opzione del rinvio integrato ai principali atti europei e nazionali (D.Lgs. 180/2015 di recepimento BRRD, Reg. UE 806/2014 SRMR, CRR per l'IPS, DGSD per i depositi protetti), il collegamento operativo con le procedure ordinarie del T.U.B. (Capi I-III del Titolo IV) e l'allineamento con il framework europeo della Banking Union.
La ratio e' duplice: garantire coerenza terminologica tra le diverse fonti del sistema integrato (T.U.B., D.Lgs. 180/2015, D.Lgs. 181/2015, Reg. UE 806/2014, Reg. UE 575/2013, Dir. UE 2014/49 DGSD, Dir. UE 2001/24); e esprimere una tecnica legislativa di rinvio dinamico alle definizioni esterne (per es. D.Lgs. 180/2015 per "risoluzione" e "sostegno finanziario pubblico straordinario"), evitando disallineamenti e duplicazioni.
La versione vigente e' in vigore dal 01/12/2021, a seguito delle modifiche del D.Lgs. 193/2021, di recepimento di BRRD II (Dir. 2019/879/UE) e di adeguamento al SRMR. Le modifiche piu' rilevanti hanno riguardato l'introduzione delle definizioni di "depositi ammissibili al rimborso", "depositi protetti" e "sistema di tutela istituzionale", in linea con le nuove regole MREL e con il rafforzamento del ruolo dei DGS nelle crisi.
L'alta dirigenza (lett. a): nozione funzionale e rilevanza prudenziale
La lettera a) definisce l'"alta dirigenza" come il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo. La definizione e' di particolare rilevanza nel diritto della vigilanza prudenziale: identifica i soggetti che, oltre agli amministratori formali, sono titolari di funzioni chiave nell'organizzazione bancaria e che sono pertanto soggetti agli stringenti requisiti di idoneita' (professionalita', onorabilita', indipendenza, competenza, dedicazione del tempo) previsti dall'art. 26 T.U.B. e dalla disciplina attuativa del DM Tesoro n. 169/2020.
La nozione di alta dirigenza e' di tipo funzionale, non meramente formale: include non solo le posizioni con titolo specifico (direttore generale, vice DG) ma anche le "cariche assimilate" e i responsabili di aree di affari principali (es. responsabile credito, responsabile finanza, responsabile rischi, chief operating officer), purche' rispondano direttamente all'organo amministrativo. La rilevanza nel contesto del Titolo IV T.U.B. (disciplina delle crisi) e' duplice: (i) in situazioni di stress, l'alta dirigenza puo' essere oggetto di rimozione o sostituzione da parte dell'autorita' (cd. fit and proper review rafforzata); (ii) in fase di amministrazione straordinaria o di risoluzione, l'alta dirigenza preesistente viene tipicamente sostituita dai commissari/special manager nominati dall'autorita'.
L'autorita' di risoluzione a livello di gruppo (lett. b) e la dimensione cross-border
La lettera b) definisce l'"autorita' di risoluzione a livello di gruppo" come l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata. La definizione e' funzionale al coordinamento delle procedure di risoluzione di gruppi bancari cross-border: in tali gruppi, l'autorita' di risoluzione "a livello di gruppo" (group-level resolution authority) coordina l'attivita' delle autorita' nazionali delle singole componenti, in modo da assicurare un approccio integrato e coerente.
Per i gruppi bancari italiani con capogruppo in Italia, l'autorita' di risoluzione a livello di gruppo e' la Banca d'Italia (per i gruppi less significant) o il Single Resolution Board (SRB - per i gruppi significant nell'eurozona, in coordinamento con BdI come autorita' nazionale di risoluzione). Per gruppi italiani con capogruppo cross-border, l'autorita' a livello di gruppo puo' essere quella di un altro Stato membro UE, con BdI/SRB nel ruolo di autorita' nazionale per le componenti italiane. Il coordinamento avviene attraverso i resolution colleges (collegi di risoluzione), strutture analoghe ai supervisory colleges ma dedicate alla pianificazione e all'esecuzione della risoluzione.
La tassonomia dei depositi (lett. c, d, e): definizioni di importanza sistemica
Le lettere c), d) ed e) contengono la tassonomia dei depositi, di assoluta importanza per la disciplina della tutela dei depositanti e per le procedure di gestione delle crisi.
I depositi (lett. c) sono i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso. La definizione e' economico-funzionale: cio' che conta e' l'esistenza di un obbligo di rimborso a carico della banca, non la qualificazione contrattuale formale (deposito a vista, conto corrente, libretto, CD). La norma esclude pero': (i) i fondi rappresentati da strumenti finanziari ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 58/1998 (TUF); (ii) i fondi il cui capitale non e' rimborsabile alla pari (titoli strutturati); (iii) i fondi rimborsabili alla pari solo in forza di accordi/garanzie specifici. Sono inclusi i certificati di deposito non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie.
I depositi ammissibili al rimborso (lett. d) sono i depositi che, ai sensi dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 2, T.U.B., sono astrattamente idonei al rimborso dal sistema di garanzia (in Italia FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - e FGDCC per le BCC). L'ammissibilita' dipende da requisiti soggettivi (esclusione di depositi di altre banche, fondi monetari, assicurazioni, enti pubblici) e oggettivi.
I depositi protetti (lett. e) sono i depositi ammissibili che non superano il limite di rimborso del DGS (oggi 100.000 EUR per depositante per banca, DGSD Dir. 2014/49/UE e art. 96-bis.1, commi 3 e 4, T.U.B.). Eventuali eccedenze restano "ammissibili" ma senza protezione DGS.
La distinzione e' sistemica: (i) in liquidazione coatta, i depositi protetti sono rimborsati dal DGS entro 7 giorni lavorativi; (ii) in risoluzione, i depositi protetti sono esclusi dal bail-in (art. 49 D.Lgs. 180/2015), mentre quelli ammissibili eccedenti la soglia sono soggetti a bail-in con priorita' rispetto agli altri chirografari (cd. depositor preference ex art. 91 D.Lgs. 180/2015); (iii) le banche devono distinguere accuratamente nei sistemi informativi le tre categorie per consentire l'intervento tempestivo del DGS.
Provvedimenti di risanamento (lett. f) e risoluzione (lett. g): due paradigmi distinti
La lettera f) definisce i "provvedimenti di risanamento" come comprendenti: (i) l'amministrazione straordinaria e le misure adottate nel suo ambito; (ii) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV del D.Lgs. 180/2015 (intervento precoce, riduzione/conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale, risoluzione); (iii) le misure equivalenti adottate da autorita' di altri Stati UE. La definizione e' funzionale al riconoscimento reciproco automatico delle misure di risanamento tra Stati UE, ai sensi della Dir. 2001/24/CE (recepita dagli artt. 95-95-bis T.U.B. e dagli artt. 99-110 D.Lgs. 180/2015).
La lettera g) definisce la "risoluzione" mediante rinvio diretto: (i) all'art. 1, comma 1, lett. uu), del D.Lgs. 180/2015 per le banche less significant e per i gruppi non significant; (ii) all'art. 18 del Reg. UE 806/2014 (SRMR - Single Resolution Mechanism Regulation) per le banche significant dell'eurozona. La risoluzione e' una procedura speciale di gestione delle crisi bancarie alternativa alla liquidazione ordinaria: e' attivata quando una banca e' failing or likely to fail, non vi e' alcuna prospettiva ragionevole di ripristino in tempi sufficienti, e l'azione di risoluzione e' necessaria nell'interesse pubblico (continuita' delle funzioni critiche, evitamento di effetti significativi sulla stabilita' finanziaria, protezione dei depositanti, protezione dei fondi pubblici, protezione delle attivita' della clientela).
La distinzione tra provvedimenti di risanamento e risoluzione e' centrale nel sistema: la risoluzione e' una specie dei provvedimenti di risanamento (cosi' come l'amministrazione straordinaria), ma la categoria piu' ampia dei provvedimenti di risanamento ricomprende anche misure pre-risoluzione (interventi precoci ex artt. 27-32 D.Lgs. 180/2015) e misure di natura preventiva (riduzione o conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale ex artt. 27-bis ss. D.Lgs. 180/2015).
Sistema di tutela istituzionale (lett. h) e regimi speciali per i gruppi BCC
La lettera h) definisce il "sistema di tutela istituzionale" mediante rinvio all'art. 113, paragrafo 7, del Reg. UE 575/2013 (CRR). Si tratta di un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia mediante il quale piu' banche si impegnano reciprocamente a tutelarsi l'una con l'altra, in particolare a garantire la loro liquidita' e solvibilita' per evitare il fallimento. Il sistema di tutela istituzionale (Institutional Protection Scheme - IPS) e' di particolare rilevanza nel settore del credito cooperativo italiano: il Gruppo Bancario Cooperativo (post-riforma D.L. 18/2016) integra al suo interno meccanismi di IPS tra capogruppo S.p.A. (Cassa Centrale Banca, Iccrea Banca, e per il Trentino la Provincia Autonoma) e BCC affiliate.
La rilevanza dell'IPS nel quadro delle crisi bancarie e' duplice: (i) le esposizioni intra-IPS beneficiano di un trattamento prudenziale agevolato (ponderazione 0% nei requisiti CRR e esclusione dalla disciplina dei grandi rischi); (ii) gli interventi reciproci di solidarieta' previsti dall'IPS possono prevenire l'attivazione di procedure di risoluzione, fungendo da meccanismo di assorbimento precoce delle crisi a livello di sistema cooperativo. La Circ. 285/2013 BdI, Parte Terza, Cap. 11, disciplina i requisiti per il riconoscimento di un IPS in Italia.
Sostegno finanziario pubblico straordinario (lett. i) e succursale significativa (lett. l)
La lettera i) definisce il "sostegno finanziario pubblico straordinario" come gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. mmm), del D.Lgs. 180/2015 o all'art. 1, paragrafo 1, punto (29), del Reg. UE 806/2014. La definizione e' centrale nel sistema BRRD/SRMR perche': (i) il ricorso al sostegno pubblico e' uno degli elementi che definiscono lo stato di failing or likely to fail (art. 17 D.Lgs. 180/2015 - una banca che ha bisogno di sostegno pubblico straordinario e' considerata in dissesto, salvo eccezioni specifiche come la precautionary recapitalisation); (ii) prima del ricorso al sostegno pubblico, devono essere esauriti gli strumenti di assorbimento delle perdite previsti dalla BRRD (bail-in di almeno l'8% delle passivita' totali); (iii) il sostegno pubblico e' soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato (TFUE artt. 107-108), con notifica e approvazione da parte della Commissione europea (Comunicazione della Commissione 2013/C 216/01 sulle aid measures nel settore bancario).
La lettera l) definisce la "succursale significativa" come una succursale di una banca in uno Stato dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia. La nozione e' funzionale al regime di vigilanza sulle succursali UE di banche italiane (e viceversa, sulle succursali italiane di banche UE), nel quadro della Single Banking License (banking passport) ex artt. 33-35 CRD. La qualifica di "significativa" attribuisce alla succursale specifici diritti di partecipazione ai supervisory colleges, al resolution college e ai flussi di informazioni di vigilanza.
Conclusioni: una norma definitoria come architettura concettuale del Titolo IV
L'art. 69-bis T.U.B. costituisce l'architettura concettuale dell'intero Titolo IV ("Disciplina delle crisi"). La tecnica legislativa - rinvio massivo a D.Lgs. 180/2015, SRMR, CRR e DGSD - realizza un diritto bancario integrato tra norme nazionali ed europee, evitando duplicazioni definitorie e garantendo l'aggiornamento automatico per via di rinvio dinamico.
Per il professionista che operi in situazioni di crisi bancaria - due diligence di banche in stress, acquisizioni NPL/UTP, difesa di depositanti e creditori in procedure di liquidazione/risoluzione, consulenza a organi sociali di banche soggette a vigilanza intensiva - l'art. 69-bis e' la prima tappa obbligata. Le distinzioni tra depositi protetti/ammissibili/non protetti, tra provvedimenti di risanamento e risoluzione, tra autorita' di risoluzione nazionale e a livello di gruppo, sono preliminari ad ogni applicazione operativa. L'evoluzione recente - Banking Package 2024 (CRR III/CRD VI) e proposte CMDI (Crisis Management and Deposit Insurance) - prelude a ulteriori modifiche per rafforzare il ruolo dei DGS nelle crisi (least cost test e maggiore flessibilita' del DGS per misure preventive). Direzione evolutiva: un sistema sempre piu' integrato di gestione delle crisi bancarie con piena convergenza tra T.U.B., D.Lgs. 180/2015, DGSD e SRMR.
Domande frequenti
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