Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

In sintesi

L’indennità sostitutiva del preavviso è corrisposta quando il rapporto cessa senza che il periodo di preavviso sia lavorato. È assoggettata a tassazione separata (non all’IRPEF ordinaria), con l’aliquota media degli ultimi due anni: questo la rende fiscalmente analoga al TFR, e di norma meno penalizzante rispetto alla tassazione ordinaria. È però soggetta a contribuzione previdenziale ordinaria.

Riferimento normativo

Art. 17, comma 1, lett. b), TUIR; art. 2118 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Regime fiscale e contributivo dell’indennità di mancato preavviso
Aspetto Regola
Tassazione IRPEF Tassazione separata (art. 17 TUIR) – aliquota media ultimi 2 anni
Contributi previdenziali Imponibile contributivo ordinario (INPS)
Calcolo dell’importo Retribuzione globale di fatto × mesi di preavviso non lavorato
Chi la corrisponde Il datore in caso di licenziamento; il lavoratore in caso di dimissioni senza preavviso
Prescrizione 5 anni

Quando sorge il diritto

L’indennità sostitutiva del preavviso si deve quando il rapporto è risolto senza che la parte obbligata (datore in caso di licenziamento, lavoratore in caso di dimissioni) rispetti il periodo di preavviso contrattuale. Il datore può scegliere di far lavorare il preavviso oppure di versare l’indennità, che equivale alla retribuzione globale di fatto per i mesi (o frazioni) di preavviso non goduto.

Tassazione separata: come funziona

L’indennità di mancato preavviso non è tassata con le aliquote IRPEF progressive ordinarie, bensì con la tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. b), TUIR). Il sostituto d’imposta applica provvisoriamente l’aliquota del 20%; l’Agenzia delle Entrate provvede poi alla riliquidazione applicando l’aliquota media del reddito complessivo dei due anni precedenti all’anno di percezione. Se questa è inferiore al 20%, si ottiene un rimborso.

Contributi previdenziali: regime diverso dal TFR

A differenza del TFR, l’indennità di mancato preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale ordinaria (INPS), sia a carico del lavoratore sia a carico del datore. Questo la distingue dal TFR, che non è imponibile contributivamente. È importante tenerne conto nel calcolo del saldo finale alla cessazione del rapporto.

Casi pratici

Tizio – licenziato senza preavviso lavorato

Tizio ha un preavviso contrattuale di due mesi. Il datore lo licenzia con effetto immediato: deve corrispondere due mensilità di retribuzione globale di fatto come indennità. Su questa somma si applica la tassazione separata (non l’IRPEF ordinaria) e la contribuzione INPS ordinaria.

Caia – dimissioni immediate senza preavviso

Caia si dimette senza rispettare il preavviso di un mese previsto dal CCNL. In questo caso è lei a dover corrispondere al datore l’indennità di mancato preavviso, pari a una mensilità. Il datore può trattenere la somma dal saldo finale di busta paga.

Sempronio – verifica della tassazione separata

Sempronio percepisce l’indennità di preavviso insieme al TFR nel saldo finale. Il datore applica provvisoriamente il 20%; l’Agenzia delle Entrate riliquida in seguito usando l’aliquota media biennale: se Sempronio aveva redditi bassi negli ultimi due anni, riceverà un rimborso.

Domande frequenti

L'indennità di preavviso è tassata come lo stipendio?

No. È soggetta a tassazione separata (art. 17 TUIR), con l’aliquota media del reddito degli ultimi due anni, di norma più vantaggiosa rispetto alla tassazione ordinaria progressiva.

Ci sono i contributi INPS sull'indennità di preavviso?

Sì. A differenza del TFR, l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale ordinaria, sia a carico del lavoratore sia del datore.

Chi deve pagare l'indennità se le dimissioni sono immediate?

In caso di dimissioni senza preavviso è il lavoratore a dover corrispondere l’indennità al datore; il datore può trattenerla dal saldo finale.

Come si calcola l'importo dell'indennità di preavviso?

Si moltiplica la retribuzione globale di fatto (comprensiva di tutti gli elementi retributivi fissi) per i mesi di preavviso non lavorato, tenendo conto della durata prevista dal CCNL in base all’anzianità e alla categoria.

L'indennità di preavviso si prescrive?

Sì, il diritto si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'indennita' sostitutiva del preavviso spetta quando il rapporto cessa senza che il preavviso contrattuale sia lavorato (art. 2118 c.c.).
  • Sul piano fiscale e' soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, con riliquidazione sull'aliquota media del biennio precedente.
  • A differenza del TFR, e' assoggettata a contribuzione previdenziale ordinaria, a carico di lavoratore e datore.
  • Il sostituto applica una ritenuta provvisoria; l'Agenzia delle Entrate riliquida poi l'imposta definitiva.
  • L'importo si commisura alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto.
  • Il diritto si prescrive nel termine ordinario quinquennale dalla cessazione.
Indice dei contenuti

L'indennita' di mancato preavviso si colloca all'incrocio tra diritto del lavoro e diritto tributario: nasce dall'art. 2118 del codice civile come equivalente economico del periodo di preavviso non lavorato, ma il suo trattamento fiscale e contributivo segue regole proprie che conviene conoscere per non avere sorprese nel saldo finale.

La natura dell'indennita'

Quando una parte recede senza concedere il preavviso, deve all'altra una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata in quel periodo. E' una posta di natura risarcitorio-retributiva: sostituisce, in denaro, il lavoro che non viene più prestato. Da questa natura discende il particolare regime di tassazione.

La tassazione separata

L'indennita' non concorre al reddito complessivo dell'anno né subisce le aliquote IRPEF progressive ordinarie: rientra tra i redditi a tassazione separata dell'art. 17, comma 1, lett. b), TUIR. Il meccanismo evita che una somma maturata in relazione a un arco temporale più ampio venga tassata tutta in un solo anno con effetto di trascinamento verso le aliquote più alte.

Ritenuta provvisoria e riliquidazione

Il sostituto d'imposta opera in busta paga una ritenuta provvisoria; spetta poi all'Agenzia delle Entrate riliquidare l'imposta definitiva applicando l'aliquota media del reddito complessivo del biennio precedente. Se l'aliquota media e' inferiore alla ritenuta operata, il contribuente ottiene un rimborso; in caso contrario, un'integrazione. Le percentuali puntuali della ritenuta provvisoria seguono la disciplina fiscale vigente, da verificare anno per anno.

Il regime contributivo, diverso dal TFR

E' qui che l'indennita' di preavviso si distingue nettamente dal TFR: mentre il trattamento di fine rapporto non e' soggetto a contribuzione, l'indennita' di mancato preavviso e' inclusa nell'imponibile previdenziale ordinario e sconta quindi i contributi INPS a carico sia del lavoratore sia del datore. Trascurare questo aspetto porta a sovrastimare il netto incassato.

Il calcolo dell'importo

La base di calcolo e' la retribuzione globale di fatto - comprensiva degli elementi fissi e continuativi - moltiplicata per la durata del preavviso non goduto, individuata dal CCNL in funzione di anzianita' e inquadramento. Per la durata esatta e per gli elementi computabili si rinvia alle tabelle del CCNL applicato.

Profili pratici e prescrizione

L'indennita' confluisce nel saldo finale insieme a TFR e ratei. Quando e' il lavoratore a doverla (dimissioni senza preavviso), il datore la trattiene dalla liquidazione. Il diritto a percepirla, o il credito a richiederla, si prescrive nel termine ordinario quinquennale dalla cessazione del rapporto.

Domande frequenti

L'indennita' di preavviso e' tassata come lo stipendio?

No. E' soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 TUIR: non concorre al reddito ordinario dell'anno e l'imposta definitiva e' riliquidata dall'Agenzia delle Entrate sull'aliquota media del biennio precedente, di norma piu' favorevole della tassazione progressiva.

Si pagano i contributi INPS sull'indennita' di preavviso?

Si'. A differenza del TFR, l'indennita' sostitutiva del preavviso rientra nell'imponibile previdenziale ordinario ed e' soggetta a contribuzione a carico sia del lavoratore sia del datore.

Chi paga l'indennita' se le dimissioni sono immediate?

In caso di dimissioni senza preavviso e' il lavoratore a doverla al datore, che di norma la trattiene dal saldo finale di busta paga. Se invece e' il datore a recedere senza preavviso, e' lui a doverla al lavoratore.

Come si calcola l'importo?

Si moltiplica la retribuzione globale di fatto, comprensiva degli elementi fissi e continuativi, per la durata del preavviso non goduto stabilita dal CCNL in base ad anzianita' e inquadramento. Le misure precise sono nelle tabelle del contratto applicato.

In quanto tempo si prescrive il diritto?

Il diritto si prescrive nel termine ordinario quinquennale, che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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