Testo dell'articoloVigente
Durante la malattia il rapporto di lavoro è sospeso e il licenziamento è vietato fino al superamento del periodo di comporto fissato dal CCNL. Una volta esaurito il comporto il datore può recedere, ma deve comunque rispettare le norme sui licenziamenti. Le assenze per malattia non interrompono il decorso del comporto.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Regola |
|---|---|
| Durante il periodo di comporto | Licenziamento vietato (art. 2110 c.c.); il preavviso è sospeso |
| Durata del comporto | Fissata dal CCNL (spesso 180 giorni nell’arco di 12 o 36 mesi) |
| Comporto esaurito | Il datore può licenziare; indennità sostitutiva del preavviso dovuta |
| Licenziamento discriminatorio | Sempre nullo, anche se il comporto è superato |
| TFR e spettanze | Sempre dovuti alla cessazione, qualunque ne sia la causa |
Il divieto di licenziamento e il periodo di comporto
L’art. 2110 c.c. sospende il rapporto di lavoro durante la malattia e vieta il licenziamento per tutto il periodo di comporto. Il comporto è il limite massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può recedere: la sua durata è fissata dal CCNL applicato (spesso 180 giorni nell’arco di un anno, a volte fino a 12 mesi per anzianità elevata). Anche il preavviso è sospeso durante la malattia: riprende a decorrere solo al rientro.
Cosa succede quando si esaurisce il comporto
Se superi il comporto il datore può inviarti una lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Si tratta di un recesso legittimo, ma il datore deve comunque rispettare le norme formali (lettera scritta con motivazione) e pagare l’indennità sostitutiva del preavviso (non potendo tu lavorarlo durante la malattia). TFR e ogni altra spettanza restano dovuti.
Quando il licenziamento è comunque nullo
Anche a comporto superato, il licenziamento è nullo se ha una causa discriminatoria (ad esempio: la malattia è collegata a una disabilità o a una gravidanza). In questi casi si applica la tutela più forte: reintegra più risarcimento. La distinzione tra licenziamento per superamento del comporto e licenziamento discriminatorio dipende dalle circostanze concrete e richiede spesso una valutazione legale.
Casi pratici
Tizio è in malattia da 180 giorni nell’arco di 12 mesi: ha esaurito il comporto previsto dal suo CCNL. Il datore gli invia il licenziamento per questo motivo, con indennità sostitutiva del preavviso (2 mesi per il suo livello). Il TFR viene liquidato normalmente.
Caia riceve la lettera di licenziamento al 40° giorno di assenza: il comporto del suo CCNL è 180 giorni, quindi il licenziamento è illegittimo. Può impugnarlo entro 60 giorni con raccomandata, poi ricorrere al giudice del lavoro entro 180 giorni.
Sempronio è in inabilità temporanea per infortunio: l’art. 2110 c.c. si applica, ma l’INAIL copre l’indennità. Inoltre, i CCNL spesso prevedono un comporto distinto e più lungo per le assenze da infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Domande frequenti
Il datore può mandarmi a visita fiscale?
Sì. Il datore può richiedere una visita medica di controllo tramite l’INPS (polo medico legale). Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie stabilite (di norma 10-12 e 17-19) salvo esenzioni.
Le assenze si cumulano per il calcolo del comporto?
Dipende dal CCNL: alcuni prevedono il comporto per evento (ogni singola malattia), altri per sommatoria nell’arco di un periodo. Leggi attentamente il tuo contratto collettivo.
Se mi licenziano in malattia ho diritto alla NASpI?
Sì, se il licenziamento avviene per superamento del comporto (o per altri motivi non imputabili al lavoratore) e sussistono i requisiti contributivi, la NASpI spetta normalmente.
Quanto tempo ho per impugnare il licenziamento illegittimo?
60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnazione stragiudiziale (raccomandata o PEC), poi 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale.
La malattia durante il periodo di prova vale come comporto?
Durante il periodo di prova il comporto non si applica: il datore può recedere liberamente. Tuttavia alcuni CCNL prevedono la sospensione della prova durante la malattia.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il datore può mandarmi a visita fiscale?
Sì. Il datore può richiedere una visita medica di controllo tramite l'INPS (polo medico legale). Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie stabilite (di norma 10-12 e 17-19) salvo esenzioni.
Le assenze si cumulano per il calcolo del comporto?
Dipende dal CCNL: alcuni prevedono il comporto per evento (ogni singola malattia), altri per sommatoria nell'arco di un periodo. Leggi attentamente il tuo contratto collettivo.
Se mi licenziano in malattia ho diritto alla NASpI?
Sì, se il licenziamento avviene per superamento del comporto (o per altri motivi non imputabili al lavoratore) e sussistono i requisiti contributivi, la NASpI spetta normalmente.
Quanto tempo ho per impugnare il licenziamento illegittimo?
60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnazione stragiudiziale (raccomandata o PEC), poi 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale.
La malattia durante il periodo di prova vale come comporto?
Durante il periodo di prova il comporto non si applica: il datore può recedere liberamente. Tuttavia alcuni CCNL prevedono la sospensione della prova durante la malattia.
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