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I genitori lavoratori dipendenti con figli malati hanno diritto ad assentarsi per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001): fino ai 3 anni senza limiti di durata (con riduzione retributiva progressiva), dai 3 agli 8 anni fino a 5 giorni l’anno. Per la singola visita medica programmata, la disciplina dipende dal CCNL: molti contratti riconoscono permessi specifici.
Tabella riepilogativa
| Età del figlio | Durata | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | Per tutto il periodo di malattia, senza limiti | Primo mese retribuito (alternato tra genitori); successivamente indennità al 30% per 2 mesi; poi non retribuito |
| Da 3 a 8 anni | 5 giorni lavorativi l’anno per genitore | Non retribuito (salvo CCNL più favorevole) |
| Da 8 a 12 anni | Non previsto dalla legge | Solo CCNL o accordi aziendali |
Il congedo per malattia del figlio (artt. 47-50 D.Lgs. 151/2001)
Il congedo per malattia del figlio consente ai genitori lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro durante i periodi di malattia del bambino. Fino ai 3 anni, il congedo ha durata illimitata: il primo mese (cumulato tra entrambi i genitori) è retribuito al 100%; dal secondo mese l’indennità scende al 30% per altri 2 mesi; poi non è retribuito. Per i figli da 3 a 8 anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni l’anno non retribuiti. In entrambi i casi è necessario un certificato medico attestante la malattia del figlio.
La visita medica programmata: cosa copre la legge
Il congedo per malattia del figlio riguarda i periodi di malattia effettiva, non le visite di controllo programmate in assenza di patologia in atto. Per la singola visita pediatrica di routine, la copertura legale è assente: il genitore deve ricorrere a ferie, ROL, permessi da CCNL o, se il bambino è effettivamente ammalato, al congedo per malattia del figlio.
Molti CCNL — in particolare quelli del settore pubblico, bancario e di alcune industrie — prevedono però permessi retribuiti specifici per accompagnare i figli a visite mediche o specialistiche, di solito per poche ore o mezza giornata.
Il caso dei figli con disabilità
Per i figli con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, comma 3) il genitore lavoratore ha diritto ai 3 giorni di permesso mensile retribuiti (ex art. 33 L. 104), fruibili anche per accompagnare il figlio a visite mediche, terapie o riabilitazione. Non si tratta di un congedo per malattia ma di un permesso autonomo, senza necessità che il figlio sia in stato di malattia acuta.
Casi pratici
Il figlio di Tizio (2 anni) ha la febbre e il pediatra rilascia il certificato di malattia. Tizio può attivare il congedo per malattia del figlio: se è il primo mese di malattia dei figli sotto i 3 anni per quell’anno, il congedo è retribuito al 100%. Deve presentare il certificato pediatrico al datore entro il termine stabilito dal CCNL.
La figlia di Caia (5 anni) ha una visita ortopedica di controllo: non è ammalata. Il congedo per malattia del figlio non si applica. Caia usa una delle 5 ore di permesso previste dal suo CCNL per visite mediche dei figli minori, portando la prenotazione CUP al rientro.
Il figlio di Sempronio ha una disabilità grave certificata: Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuiti ex art. 33 L. 104/1992. Li utilizza per accompagnare il figlio alla terapia riabilitativa settimanale, comunicando preventivamente il piano al datore.
Domande frequenti
Quanti giorni posso assentarmi se il figlio è ammalato?
Per i figli fino a 3 anni: senza limite di durata (con progressiva riduzione retributiva). Per i figli da 3 a 8 anni: 5 giorni lavorativi l’anno per genitore, non retribuiti salvo CCNL più favorevole. Serve sempre il certificato medico del bambino.
Il congedo per malattia del figlio conta come malattia mia?
No. Il congedo per malattia del figlio è un istituto autonomo che non incide sul comporto del genitore né sulle sue ferie. L’assenza è giustificata dal certificato medico del figlio.
Entrambi i genitori possono fruire del congedo contemporaneamente?
No. I due genitori non possono fruire contemporaneamente del congedo per malattia dello stesso figlio; lo possono invece alternare durante lo stesso periodo di malattia.
Serve il certificato medico per ogni assenza?
Sì. Il congedo per malattia del figlio richiede un certificato medico (di norma del pediatra) che attesti la malattia del bambino. Senza certificato l’assenza non può essere imputata a questo istituto.
Cosa succede se il CCNL prevede condizioni migliori di quelle di legge?
Il CCNL può sempre prevedere condizioni più favorevoli per il lavoratore: ad esempio, un numero superiore di giorni retribuiti o un’estensione dell’età del figlio coperta. In tal caso si applica il CCNL. Verificare il proprio contratto collettivo nella sezione «congedi e permessi».
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti giorni posso assentarmi se il figlio è ammalato?
Per i figli fino a 3 anni: senza limite di durata (con progressiva riduzione retributiva). Per i figli da 3 a 8 anni: 5 giorni lavorativi l'anno per genitore, non retribuiti salvo CCNL più favorevole. Serve sempre il certificato medico del bambino.
Il congedo per malattia del figlio conta come malattia mia?
No. Il congedo per malattia del figlio è un istituto autonomo che non incide sul comporto del genitore né sulle sue ferie. L'assenza è giustificata dal certificato medico del figlio.
Entrambi i genitori possono fruire del congedo contemporaneamente?
No. I due genitori non possono fruire contemporaneamente del congedo per malattia dello stesso figlio; lo possono invece alternare durante lo stesso periodo di malattia.
Serve il certificato medico per ogni assenza?
Sì. Il congedo per malattia del figlio richiede un certificato medico (di norma del pediatra) che attesti la malattia del bambino. Senza certificato l'assenza non può essere imputata a questo istituto.
Cosa succede se il CCNL prevede condizioni migliori di quelle di legge?
Il CCNL può sempre prevedere condizioni più favorevoli per il lavoratore: ad esempio, un numero superiore di giorni retribuiti o un'estensione dell'età del figlio coperta. In tal caso si applica il CCNL. Verificare il proprio contratto collettivo nella sezione «congedi e permessi».
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