Testo dell'articoloVigente
L’una tantum è un importo una-volta previsto dai CCNL come compensazione del periodo di vacanza contrattuale durante il rinnovo. È soggetta a tassazione separata se maturata in anni precedenti, oppure a tassazione ordinaria se si riferisce all’anno corrente.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola generale |
|---|---|
| Chi la percepisce | Lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale; pro-rata per chi ha lavorato part-time o con assenze |
| Importo | Fissato dal CCNL rinnovato; varia per categoria, livello e durata della vacanza |
| Tassazione (anni prec.) | Separata ex art. 17 TUIR |
| Tassazione (anno corrente) | Ordinaria IRPEF per scaglioni |
| Contribuzione previdenziale | Imponibile INPS come la retribuzione ordinaria |
| Incidenza su TFR | Di norma esclusa dalla base TFR, salvo diversa previsione CCNL |
Perché esiste l'una tantum
Quando un CCNL scade e le parti impiegano mesi (o anni) per rinnovarlo, i lavoratori non ricevono aumenti nel periodo di vacanza contrattuale. L’una tantum è la somma forfettaria corrisposta alla firma del rinnovo per compensare economicamente quel periodo. Non è un arretrato retributivo vero e proprio: non va a modificare i minimi tabellari passati, ma è un ristoro una tantum concordato.
A chi spetta e come si calcola il pro-rata
Ha diritto all’una tantum chi era in forza durante il periodo di vacanza contrattuale, proporzionalmente ai mesi lavorati. I CCNL stabiliscono se computare le assenze per malattia, maternità, cassa integrazione; di norma le assenze per maternità obbligatoria non riducono il pro-rata. Spesso l’importo è differenziato per livello contrattuale.
Tassazione e impatto in busta paga
Se la vacanza contrattuale riguarda anni precedenti, l’una tantum è soggetta a tassazione separata (art. 17 TUIR) come gli arretrati: il sostituto applica l’aliquota media dei due anni precedenti, con conguaglio successivo. In alcuni CCNL il pagamento avviene in più rate, e ogni rata segue lo stesso regime. La somma è imponibile ai fini previdenziali INPS ma di norma esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Casi pratici
Il CCNL di Tizio viene rinnovato con 22 mesi di ritardo. L’una tantum prevista per il suo livello ammonta a un totale definito dal CCNL, suddiviso in due tranche. Poiché copre anni precedenti, entrambe le tranche sono soggette a tassazione separata.
Caia è stata assunta 11 mesi prima del rinnovo, quando la vacanza durava già da 11 mesi. Ha diritto solo alla quota pro-rata corrispondente agli 11 mesi in cui era in forza, non all’intera una tantum.
La vacanza contrattuale di Sempronio copre 6 mesi del 2025 e 4 mesi del 2026. La quota riferita ai 6 mesi 2025 è tassata separatamente; la quota dei 4 mesi 2026 si cumula al reddito ordinario 2026 ed è soggetta a tassazione progressiva.
Domande frequenti
L'una tantum concorre al calcolo del TFR?
Di norma no: i CCNL escludono l’una tantum dalla base utile per il TFR, considerandola un compenso straordinario non ripetitivo. Verificare la specifica clausola del proprio CCNL.
L'una tantum è soggetta a contributi INPS?
Sì: è imponibile ai fini previdenziali come la retribuzione ordinaria, salvo eventuali eccezioni previste dal CCNL o da provvedimenti legislativi specifici.
Se ero in cassa integrazione durante la vacanza mi spetta l'una tantum?
Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono un pro-rata anche per i periodi di CIG, spesso per la sola quota di ore effettivamente lavorate. È necessario consultare il testo del rinnovo.
L'una tantum è diversa dagli arretrati retributivi?
Sì: gli arretrati retributivi corrispondono a differenze sui minimi tabellari già dovuti; l’una tantum è invece una somma forfettaria di compensazione, senza modificare i minimi pregressi.
Posso rinunciare all'una tantum?
La rinuncia a diritti retributivi già maturati in costanza di rapporto è in linea di principio nulla ex art. 2113 c.c. durante il rapporto; alla cessazione può avvenire in sede protetta (conciliazione sindacale o giudiziale).
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
L'una tantum concorre al calcolo del TFR?
Di norma no: i CCNL escludono l'una tantum dalla base utile per il TFR, considerandola un compenso straordinario non ripetitivo. Verificare la specifica clausola del proprio CCNL.
L'una tantum è soggetta a contributi INPS?
Sì: è imponibile ai fini previdenziali come la retribuzione ordinaria, salvo eventuali eccezioni previste dal CCNL o da provvedimenti legislativi specifici.
Se ero in cassa integrazione durante la vacanza mi spetta l'una tantum?
Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono un pro-rata anche per i periodi di CIG, spesso per la sola quota di ore effettivamente lavorate. È necessario consultare il testo del rinnovo.
L'una tantum è diversa dagli arretrati retributivi?
Sì: gli arretrati retributivi corrispondono a differenze sui minimi tabellari già dovuti; l'una tantum è invece una somma forfettaria di compensazione, senza modificare i minimi pregressi.
Posso rinunciare all'una tantum?
La rinuncia a diritti retributivi già maturati in costanza di rapporto è in linea di principio nulla ex art. 2113 c.c. durante il rapporto; alla cessazione può avvenire in sede protetta (conciliazione sindacale o giudiziale).
Vedi anche